Art. 65 Sanzioni disciplinari 1. Per violazione dei suoi doveri, il dipendente e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari: a) la censura (rimprovero scritto); b) la riduzione della retribuzione; c) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a sei mesi; d) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da sei mesi ad un anno; e) la destituzione. 2. Al dipendente che, per la prima volta nel corso di un biennio, si astenga dal lavoro in violazione delle previsioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, e della disciplina di attuazione definita congiuntamente alle rappresentanze del personale, anche tenuto conto delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia, e' inflitta la sanzione disciplinare della multa. Tale sanzione e' pari: a) a quattro ore di retribuzione, per adesione a uno sciopero proclamato senza regolare preavviso o senza indicazione della durata o delle modalita' di attuazione o delle motivazioni; b) all'intero trattamento economico giornaliero, in tutti gli altri casi. 3. Per le successive violazioni delle previsioni di cui al precedente comma commesse nel corso del biennio trova applicazione il sistema di sanzioni di cui al comma 1, ad eccezione della destituzione. 4. L'irrogazione della multa di cui al comma 2 non produce gli effetti normativi collegati alle altre sanzioni disciplinari e non assume rilievo ai fini dell'istituto della recidiva di cui all'articolo 72. 5. Non costituiscono sanzione disciplinare le note di invito o di richiamo all'osservanza di disposizioni regolamentari e di servizio.
Note all'art. 65: - La legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge) e' pubblicata nella Gazzetta. Ufficiale 14 giugno 1990, n. 137.