Art. 65 
 
                        Sanzioni disciplinari 
 
  1. Per violazione dei suoi doveri, il dipendente e'  soggetto  alle
seguenti sanzioni disciplinari: 
  a) la censura (rimprovero scritto); 
  b) la riduzione della retribuzione; 
  c) la sospensione dal servizio e  dalla  retribuzione  fino  a  sei
mesi; 
  d) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da sei mesi  ad
un anno; 
  e) la destituzione. 
  2. Al dipendente che, per la prima volta nel corso di  un  biennio,
si astenga dal lavoro in violazione delle previsioni della  legge  12
giugno 1990, n.  146,  e  della  disciplina  di  attuazione  definita
congiuntamente alle rappresentanze del personale, anche tenuto  conto
delle funzioni volte alla  tutela  della  sicurezza  nazionale  nello
spazio cibernetico attribuite all'Agenzia, e'  inflitta  la  sanzione
disciplinare della multa. Tale sanzione e' pari: 
  a) a quattro ore di  retribuzione,  per  adesione  a  uno  sciopero
proclamato senza regolare preavviso o senza indicazione della  durata
o delle modalita' di attuazione o delle motivazioni; 
  b) all'intero trattamento economico giornaliero, in tutti gli altri
casi. 
  3.  Per  le  successive  violazioni  delle  previsioni  di  cui  al
precedente comma commesse nel corso del biennio trova applicazione il
sistema  di  sanzioni  di  cui  al  comma  1,  ad   eccezione   della
destituzione. 
  4. L'irrogazione della multa di cui al  comma  2  non  produce  gli
effetti normativi collegati alle altre sanzioni  disciplinari  e  non
assume  rilievo  ai  fini  dell'istituto  della   recidiva   di   cui
all'articolo 72. 
  5. Non costituiscono sanzione disciplinare le note di invito  o  di
richiamo all'osservanza di disposizioni regolamentari e di servizio. 
 
          Note all'art. 65: 
              - La legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio
          del diritto di sciopero nei servizi pubblici  essenziali  e
          sulla    salvaguardia    dei    diritti    della    persona
          costituzionalmente tutelati. Istituzione della  Commissione
          di garanzia  dell'attuazione  della  legge)  e'  pubblicata
          nella Gazzetta. Ufficiale 14 giugno 1990, n. 137.