Art. 67 Riduzione della retribuzione 1. La riduzione della retribuzione e' inflitta per: a) violazione dei doveri di cui al comma 1 dell'articolo 14; b) tolleranza di irregolarita' in servizio, atti di indisciplina, contegno scorretto o abusi da parte del personale dipendente; c) violazione del segreto d'ufficio anche se non ne sia derivato danno all'Agenzia o a terzi; d) non aver adempiuto con regolarita' alle obbligazioni assunte; e) inosservanza di divieti o per violazioni di obblighi sanciti dalla presente disciplina per i quali non siano previste specifiche sanzioni disciplinari o che, in relazione al grado di gravita', non siano passibili di diversa sanzione a norma dei successivi articoli del presente Titolo. 2. La riduzione della retribuzione e' inflitta, in misura non superiore a un quinto del trattamento economico, per un periodo massimo di sei mesi.