Art. 67 
 
                    Riduzione della retribuzione 
 
  1. La riduzione della retribuzione e' inflitta per: 
  a) violazione dei doveri di cui al comma 1 dell'articolo 14; 
  b) tolleranza di irregolarita' in servizio, atti  di  indisciplina,
contegno scorretto o abusi da parte del personale dipendente; 
  c) violazione del segreto d'ufficio anche se non  ne  sia  derivato
danno all'Agenzia o a terzi; 
  d) non aver adempiuto con regolarita' alle obbligazioni assunte; 
  e) inosservanza di divieti o per  violazioni  di  obblighi  sanciti
dalla presente disciplina per i quali non siano  previste  specifiche
sanzioni disciplinari o che, in relazione al grado di  gravita',  non
siano passibili di diversa sanzione a norma dei  successivi  articoli
del presente Titolo. 
  2. La riduzione della  retribuzione  e'  inflitta,  in  misura  non
superiore a un quinto  del  trattamento  economico,  per  un  periodo
massimo di sei mesi.