Art. 68 
 
                      Sospensione dal servizio 
                e dalla retribuzione fino a sei mesi 
 
  1. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a sei mesi
e' inflitta: 
  a) per maggiore gravita' dei fatti punibili con la  sanzione  della
riduzione della retribuzione; 
  b) per abuso di autorita' o di fiducia; 
  c) per atti di insubordinazione; 
  d) per denigrazione dell'Agenzia o dei dipendenti; 
  e)  per  omessa  segnalazione   all'Agenzia   di   fatti   illeciti
concernenti l'Agenzia e di cui il dipendente venga  a  conoscenza  in
relazione alle mansioni espletate; 
  f) per inosservanza di divieti o  per  violazione  dei  doveri  che
abbiano arrecato danno  all'Agenzia  o  ne  abbiano  compromesso  gli
interessi, anche non patrimoniali. 
  2. Il periodo di sospensione e' dedotto dal computo dell'anzianita'
di servizio.  L'anno  nel  quale  e'  irrogata  la  sanzione  non  e'
considerato ai fini della permanenza nel livello e nel segmento,  con
gli effetti di cui all'articolo 54.