Art. 68 Sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a sei mesi 1. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a sei mesi e' inflitta: a) per maggiore gravita' dei fatti punibili con la sanzione della riduzione della retribuzione; b) per abuso di autorita' o di fiducia; c) per atti di insubordinazione; d) per denigrazione dell'Agenzia o dei dipendenti; e) per omessa segnalazione all'Agenzia di fatti illeciti concernenti l'Agenzia e di cui il dipendente venga a conoscenza in relazione alle mansioni espletate; f) per inosservanza di divieti o per violazione dei doveri che abbiano arrecato danno all'Agenzia o ne abbiano compromesso gli interessi, anche non patrimoniali. 2. Il periodo di sospensione e' dedotto dal computo dell'anzianita' di servizio. L'anno nel quale e' irrogata la sanzione non e' considerato ai fini della permanenza nel livello e nel segmento, con gli effetti di cui all'articolo 54.