Art. 69 Sospensione dal servizio e dalla retribuzione oltre sei mesi e fino a un anno 1. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione oltre sei mesi e fino a un anno e' inflitta per maggiore gravita' dei fatti, punibili con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a sei mesi, indicati dall'articolo 68, comma 1, lettere da a) a f). 2. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione oltre sei mesi e fino a un anno, oltre alle conseguenze previste dall'articolo 68, comma 2, puo' comportare l'assegnazione ad altre unita' operative. 3. Per il dipendente al quale sia stata inflitta detta sanzione, la non esaminabilita' ai sensi dell'articolo 54, comma 5, si protrae per un ulteriore anno.