Art. 69 
 
            Sospensione dal servizio e dalla retribuzione 
                   oltre sei mesi e fino a un anno 
 
  1. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione oltre sei  mesi
e fino a un  anno  e'  inflitta  per  maggiore  gravita'  dei  fatti,
punibili con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino  a
sei mesi, indicati dall'articolo 68, comma 1, lettere da a) a f). 
  2. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione oltre sei  mesi
e fino a un anno, oltre alle conseguenze previste  dall'articolo  68,
comma 2, puo' comportare l'assegnazione ad altre unita' operative. 
  3. Per il dipendente al quale sia stata inflitta detta sanzione, la
non esaminabilita' ai sensi dell'articolo 54, comma 5, si protrae per
un ulteriore anno.