Art. 70 
 
                         Assegno alimentare 
 
  1. Al dipendente sospeso  dal  servizio  e  dalla  retribuzione  e'
concesso un assegno alimentare in misura non inferiore a un quarto  e
non  superiore  alla  meta'  del  trattamento  economico,  esclusi  i
compensi e le indennita' che  presuppongono  l'effettiva  prestazione
del servizio o il disimpegno di particolari funzioni o mansioni.  Per
il personale deceduto,  l'assegno  alimentare  viene  attribuito  per
l'intero mese in cui e' avvenuto il decesso.