Art. 70 Assegno alimentare 1. Al dipendente sospeso dal servizio e dalla retribuzione e' concesso un assegno alimentare in misura non inferiore a un quarto e non superiore alla meta' del trattamento economico, esclusi i compensi e le indennita' che presuppongono l'effettiva prestazione del servizio o il disimpegno di particolari funzioni o mansioni. Per il personale deceduto, l'assegno alimentare viene attribuito per l'intero mese in cui e' avvenuto il decesso.