Art. 71 
 
                            Destituzione 
 
  1. La destituzione e' inflitta per: 
  a) particolare gravita' dei fatti punibili con la  riduzione  della
retribuzione o la sospensione dal servizio e dalla retribuzione; 
  b) atti che rivelino mancanza dell'onore e del senso morale; 
  c) violazione del segreto d'ufficio o dei segreti delle lavorazioni
che abbia portato grave pregiudizio all'Agenzia; 
  d) gravi casi di distrazione o di arbitrario uso, a fini di lucro o
di vantaggio proprio o altrui, di somme, valori o cose di  proprieta'
dell'Agenzia o da questa detenuti o ad  essa  destinati,  ovvero  per
connivente tolleranza di tali abusi commessi da dipendenti; 
  e) richiesta o accettazione di compensi o benefici in  relazione  a
lavori eseguiti o da eseguire o ad affari  trattati  per  ragioni  di
ufficio,  o  nei  quali  il  dipendente  abbia  potuto  intromettersi
valendosi della  propria  condizione,  ovvero  per  procacciamento  o
promessa  di  indebiti  benefici  a  terzi  in  relazione  ad  affari
dell'Agenzia; 
  f) grave abuso di autorita' o fiducia; 
  g) gravi  atti  di  insubordinazione  accompagnati  da  violenza  o
commessi pubblicamente ovvero per incitamento all'insubordinazione; 
  h) condanna penale passata in giudicato e subita per reati commessi
anche precedentemente all'assunzione  che  rendano  incompatibile  la
permanenza del dipendente in servizio; 
  i) mancata ottemperanza,  entro  il  termine  di  15  giorni,  alla
diffida dell'Agenzia a far cessare la situazione di  incompatibilita'
di cui all'articolo 17, lettera f).