Art. 72 
 
                              Recidiva 
 
  1. Al dipendente che incorre  in  un'infrazione  disciplinare  dopo
essere stato punito, nel biennio precedente, per un'infrazione  della
stessa specie puo' essere inflitta la  sanzione  immediatamente  piu'
grave di quella prevista per l'infrazione stessa.