Art. 73 
 
                 Applicazione di sanzione meno grave 
 
  1. Il Direttore generale, eventualmente in considerazione di quanto
prospettato dalla  Commissione  di  disciplina,  puo'  infliggere  la
sanzione immediatamente meno grave di quella  applicabile,  ai  sensi
del presente Titolo, per la mancanza di cui il dipendente  sia  stato
riconosciuto colpevole a seguito di procedimento disciplinare. 
  2. Ove la sanzione immediatamente meno grave sia  costituita  dalla
riduzione della retribuzione ovvero dalla sospensione dal servizio  e
dalla retribuzione, la sanzione medesima deve essere  inflitta  nella
misura massima prevista, rispettivamente, dagli articoli 67, 68 e 69.