Art. 74 
 
              Procedimento disciplinare - Contestazione 
              degli addebiti e deduzioni del dipendente 
 
  1. Le mancanze che possono dar luogo a  provvedimenti  disciplinari
debbono essere contestate al dipendente. 
  2. La comunicazione  delle  contestazioni  e'  effettuata  mediante
consegna dell'originale delle stesse  all'interessato,  il  quale  ne
rilascia ricevuta sulla copia. L'eventuale rifiuto deve risultare  da
attestazione del Capo del Servizio incaricato della consegna. 
  3.  Qualora  la  consegna   personale   non   sia   possibile,   la
comunicazione si  ritiene  validamente  effettuata,  senza  ulteriori
formalita',   trascorsi   dieci   giorni   dall'invio   di    lettera
raccomandata,  con  avviso   di   ricevimento   o   altre   modalita'
equivalenti, indirizzata al recapito  reso  noto  dall'interessato  a
norma dell'articolo 14, comma 4, lettera b). 
  4. Il dipendente puo' presentare deduzioni scritte in  merito  alle
contestazioni entro il termine di venti giorni  dalla  comunicazione.
Tale  termine  puo'  essere  prorogato,  su  richiesta  motivata  del
dipendente, per non piu' di cinque giorni. 
  5.  Il  dipendente  deferito  alla  Commissione  di  disciplina  e'
sospeso,  fino  alla  definizione  del   procedimento   disciplinare,
dall'esame  ai  fini  dei  passaggi  di   livello   e   di   segmento
professionale. 
  6. Nei confronti del dipendente sospeso ai sensi dell'articolo  79,
comma  1,  la   contestazione   degli   addebiti   deve   intervenire
tempestivamente  e  comunque  entro  tre   mesi   dalla   sospensione
cautelare. Intervenute le contestazioni, e sempreche' il procedimento
disciplinare non sia sospeso ai sensi dell'articolo 75, comma  1,  il
dipendente sospeso puo' chiedere che  il  procedimento  sia  definito
entro cinque mesi decorrenti dalla data di notifica della  richiesta.
Il provvedimento di diniego, motivato, e' comunicato al dipendente.