Art. 74 Procedimento disciplinare - Contestazione degli addebiti e deduzioni del dipendente 1. Le mancanze che possono dar luogo a provvedimenti disciplinari debbono essere contestate al dipendente. 2. La comunicazione delle contestazioni e' effettuata mediante consegna dell'originale delle stesse all'interessato, il quale ne rilascia ricevuta sulla copia. L'eventuale rifiuto deve risultare da attestazione del Capo del Servizio incaricato della consegna. 3. Qualora la consegna personale non sia possibile, la comunicazione si ritiene validamente effettuata, senza ulteriori formalita', trascorsi dieci giorni dall'invio di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento o altre modalita' equivalenti, indirizzata al recapito reso noto dall'interessato a norma dell'articolo 14, comma 4, lettera b). 4. Il dipendente puo' presentare deduzioni scritte in merito alle contestazioni entro il termine di venti giorni dalla comunicazione. Tale termine puo' essere prorogato, su richiesta motivata del dipendente, per non piu' di cinque giorni. 5. Il dipendente deferito alla Commissione di disciplina e' sospeso, fino alla definizione del procedimento disciplinare, dall'esame ai fini dei passaggi di livello e di segmento professionale. 6. Nei confronti del dipendente sospeso ai sensi dell'articolo 79, comma 1, la contestazione degli addebiti deve intervenire tempestivamente e comunque entro tre mesi dalla sospensione cautelare. Intervenute le contestazioni, e sempreche' il procedimento disciplinare non sia sospeso ai sensi dell'articolo 75, comma 1, il dipendente sospeso puo' chiedere che il procedimento sia definito entro cinque mesi decorrenti dalla data di notifica della richiesta. Il provvedimento di diniego, motivato, e' comunicato al dipendente.