Art. 75 
 
              Definizione del procedimento disciplinare 
 
  1. Conclusa  l'istruttoria,  quando  non  sia  stata  iniziata  nei
confronti del dipendente azione penale per i medesimi  fatti  oggetto
di contestazione - nel quale caso  il  procedimento  disciplinare  e'
sospeso fino all'esito di quello penale - e  ove  si  ritenga  che  i
fatti concretino mancanze punibili con la sanzione della censura,  si
addiviene all'adozione del relativo provvedimento. 
  2. Ove, invece, si ritenga che i fatti concretino mancanze punibili
con sanzioni di maggiore gravita', l'Agenzia convoca  la  Commissione
di disciplina, dandone notizia al dipendente almeno  quindici  giorni
prima, al fine di consentirgli di  prendere  visione  e,  qualora  lo
richieda, di trarre copia degli atti del procedimento.  Nella  stessa
circostanza il dipendente e'  invitato  a  comunicare  per  iscritto,
almeno  cinque  giorni  prima  della  seduta,  se   intenda   esporre
personalmente alla Commissione le proprie  difese  ovvero  designare,
indicandone contestualmente il nominativo, un dipendente appartenente
alle  rappresentanze  del  personale,  ovvero  un  altro   dipendente
dell'Agenzia, dal quale l'interessato voglia farsi assistere. 
  3. Almeno cinque  giorni  prima  della  seduta  l'interessato  puo'
comunque produrre eventuali scritti o memorie difensive. 
  4.  L'interessato  ovvero   il   rappresentante   dell'associazione
sindacale, ovvero il dipendente, da cui lo  stesso  si  fa  assistere
possono presentare, al termine dell'audizione  di  cui  al  comma  2,
innanzi alla Commissione di disciplina, un documento di sintesi delle
argomentazioni svolte nel corso dell'audizione medesima. 
  5. In caso di proscioglimento, viene data notizia del provvedimento
al dipendente interessato e trova applicazione l'articolo  80,  comma
1.