Art. 75 Definizione del procedimento disciplinare 1. Conclusa l'istruttoria, quando non sia stata iniziata nei confronti del dipendente azione penale per i medesimi fatti oggetto di contestazione - nel quale caso il procedimento disciplinare e' sospeso fino all'esito di quello penale - e ove si ritenga che i fatti concretino mancanze punibili con la sanzione della censura, si addiviene all'adozione del relativo provvedimento. 2. Ove, invece, si ritenga che i fatti concretino mancanze punibili con sanzioni di maggiore gravita', l'Agenzia convoca la Commissione di disciplina, dandone notizia al dipendente almeno quindici giorni prima, al fine di consentirgli di prendere visione e, qualora lo richieda, di trarre copia degli atti del procedimento. Nella stessa circostanza il dipendente e' invitato a comunicare per iscritto, almeno cinque giorni prima della seduta, se intenda esporre personalmente alla Commissione le proprie difese ovvero designare, indicandone contestualmente il nominativo, un dipendente appartenente alle rappresentanze del personale, ovvero un altro dipendente dell'Agenzia, dal quale l'interessato voglia farsi assistere. 3. Almeno cinque giorni prima della seduta l'interessato puo' comunque produrre eventuali scritti o memorie difensive. 4. L'interessato ovvero il rappresentante dell'associazione sindacale, ovvero il dipendente, da cui lo stesso si fa assistere possono presentare, al termine dell'audizione di cui al comma 2, innanzi alla Commissione di disciplina, un documento di sintesi delle argomentazioni svolte nel corso dell'audizione medesima. 5. In caso di proscioglimento, viene data notizia del provvedimento al dipendente interessato e trova applicazione l'articolo 80, comma 1.