Art. 76 Estinzione del procedimento disciplinare 1. Il procedimento disciplinare, ove non sia intervenuta sospensione a seguito di azione penale, si estingue trascorso un anno dalla data della comunicazione delle ultime contestazioni. 2. L'estinzione comporta la revoca della sospensione cautelare eventualmente disposta e dell'esclusione dagli avanzamenti. 3. All'atto della cessazione del rapporto di impiego, si estingue il procedimento disciplinare.