Art. 77 
 
      Organo competente ad infliggere le sanzioni disciplinari 
 
  1. Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal  Direttore  generale,
sentito il parere della Commissione di  disciplina  per  le  sanzioni
previste dall'articolo 65, comma 1, lettere da b) a e). 
  2. I provvedimenti di sanzione  sono  comunicati,  nel  loro  testo
integrale e con le modalita' di cui all'articolo 74,  al  dipendente.
L'esito  del  procedimento  e'  altresi'  comunicato  al   dipendente
appartenente alle rappresentanze del personale o al dipendente da cui
lo stesso si sia fatto assistere.