Art. 77 Organo competente ad infliggere le sanzioni disciplinari 1. Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal Direttore generale, sentito il parere della Commissione di disciplina per le sanzioni previste dall'articolo 65, comma 1, lettere da b) a e). 2. I provvedimenti di sanzione sono comunicati, nel loro testo integrale e con le modalita' di cui all'articolo 74, al dipendente. L'esito del procedimento e' altresi' comunicato al dipendente appartenente alle rappresentanze del personale o al dipendente da cui lo stesso si sia fatto assistere.