Art. 78 
 
                      Commissione di disciplina 
 
  1. La Commissione di disciplina, nominata dal  Direttore  generale,
e' composta  ordinariamente  dal  Vice  Direttore  generale,  che  la
presiede, dal Capo del Servizio responsabile delle risorse umane e da
tre membri scelti tra gli appartenenti ai segmenti  professionali  di
Direttore centrale o Direttore. 
  2. Svolge mansioni di  segretario  un  dipendente  appartenente  ai
suddetti segmenti, sostituito o coadiuvato, ove occorra, da  un  vice
segretario. 
  3. I membri della Commissione devono avere in ogni  caso  posizione
pari o superiore a quella del dipendente  sottoposto  a  procedimento
disciplinare. 
  4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente e' sostituito da
uno dei membri effettivi appartenenti al segmento  piu'  elevato,  il
Capo del Servizio responsabile delle risorse umane e'  sostituito  da
chi ne fa le veci, gli altri  membri  effettivi  sono  sostituiti  da
membri supplenti. 
  5. Alle riunioni della Commissione interviene il responsabile della
funzione affari giuridico-legislativi dell'Agenzia, o chi  ne  fa  le
veci, in qualita' di consulente e senza diritto di voto. 
  6. Non possono essere nominati membri della Commissione  dipendenti
che siano o siano stati  tra  loro  coniugi  ovvero  siano  tra  loro
parenti o affini di primo e secondo grado. 
  7.  Non  possono  partecipare  alle  sedute  della  Commissione   i
componenti che: 
  a) si trovino, con il dipendente  sottoposto  a  procedimento,  nei
rapporti di cui al comma precedente; 
  b)  siano  creditori  o  debitori  del  dipendente   sottoposto   a
procedimento ovvero del coniuge o dei suoi figli; 
  c) siano essi o i loro congiunti di cui  al  comma  precedente  gli
offesi dall'infrazione disciplinare; 
  d)  siano  addetti  al  medesimo  Servizio  di   appartenenza   del
dipendente sottoposto a procedimento disciplinare. 
  8. L'essere  sottoposto  a  procedimento  disciplinare  costituisce
causa di decadenza dalla carica di membro effettivo o supplente della
Commissione. 
  9. La Commissione e' validamente  costituita  con  la  presenza  di
tutti i componenti; essa delibera a maggioranza assoluta, con il voto
di tutti i componenti, e secondo le modalita'  procedurali  stabilite
dal Presidente. 
  10. Nei casi in  cui,  per  due  volte  consecutive,  si  verifichi
l'impossibilita' di valida costituzione della Commissione  a  termini
del comma precedente, per la  sostituzione  dei  membri  mancanti  si
procede al rinnovo della Commissione stessa. 
  11. Ai componenti della Commissione non spettano compensi,  gettoni
di presenza, rimborsi spese, indennita' o altri  emolumenti  comunque
denominati.