Art. 78 Commissione di disciplina 1. La Commissione di disciplina, nominata dal Direttore generale, e' composta ordinariamente dal Vice Direttore generale, che la presiede, dal Capo del Servizio responsabile delle risorse umane e da tre membri scelti tra gli appartenenti ai segmenti professionali di Direttore centrale o Direttore. 2. Svolge mansioni di segretario un dipendente appartenente ai suddetti segmenti, sostituito o coadiuvato, ove occorra, da un vice segretario. 3. I membri della Commissione devono avere in ogni caso posizione pari o superiore a quella del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare. 4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente e' sostituito da uno dei membri effettivi appartenenti al segmento piu' elevato, il Capo del Servizio responsabile delle risorse umane e' sostituito da chi ne fa le veci, gli altri membri effettivi sono sostituiti da membri supplenti. 5. Alle riunioni della Commissione interviene il responsabile della funzione affari giuridico-legislativi dell'Agenzia, o chi ne fa le veci, in qualita' di consulente e senza diritto di voto. 6. Non possono essere nominati membri della Commissione dipendenti che siano o siano stati tra loro coniugi ovvero siano tra loro parenti o affini di primo e secondo grado. 7. Non possono partecipare alle sedute della Commissione i componenti che: a) si trovino, con il dipendente sottoposto a procedimento, nei rapporti di cui al comma precedente; b) siano creditori o debitori del dipendente sottoposto a procedimento ovvero del coniuge o dei suoi figli; c) siano essi o i loro congiunti di cui al comma precedente gli offesi dall'infrazione disciplinare; d) siano addetti al medesimo Servizio di appartenenza del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare. 8. L'essere sottoposto a procedimento disciplinare costituisce causa di decadenza dalla carica di membro effettivo o supplente della Commissione. 9. La Commissione e' validamente costituita con la presenza di tutti i componenti; essa delibera a maggioranza assoluta, con il voto di tutti i componenti, e secondo le modalita' procedurali stabilite dal Presidente. 10. Nei casi in cui, per due volte consecutive, si verifichi l'impossibilita' di valida costituzione della Commissione a termini del comma precedente, per la sostituzione dei membri mancanti si procede al rinnovo della Commissione stessa. 11. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese, indennita' o altri emolumenti comunque denominati.