Art. 79 
 
                 Sospensione cautelare dal servizio 
                        e dalla retribuzione 
 
  1. Il  dipendente  puo',  per  gravi  motivi,  essere  sospeso  dal
servizio e dalla retribuzione durante il procedimento disciplinare  o
anche prima che esso abbia avuto inizio. 
  2. La sospensione dal servizio e  dalla  retribuzione  puo'  essere
parimenti adottata a  carico  del  dipendente  sottoposto  ad  azione
penale quando la natura dell'imputazione sia particolarmente grave. 
  3. In tale caso la sospensione dura fino all'esito del procedimento
penale, rimanendo peraltro in facolta' dell'Agenzia  di  decidere  la
riammissione  in  servizio  del  dipendente  anche  nel   corso   del
procedimento  stesso  sulla  base  della  prima  o  delle  successive
sentenze che lo riguardano. 
  4. L'eventuale revoca del provvedimento  di  sospensione  cautelare
non esclude la possibilita' di iniziare il procedimento  disciplinare
e  non  implica  apprezzamento  favorevole  ai  fini  dell'esito  del
procedimento stesso, ne' comporta gli effetti di  cui  agli  articoli
80, comma 1, e 83, comma 1. 
  5. Il dipendente sottoposto ad arresto, fermo, custodia  cautelare,
arresti  domiciliari,  alla  misura   cautelare   della   sospensione
dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio o  ad  altre  misure
cautelari previste dalla legge, che rendano  impossibile  il  normale
svolgimento della  prestazione,  e'  sospeso  dal  servizio  e  dalla
retribuzione per tutta la durata delle predette misure. 
  6. Al dipendente sospeso ai sensi del presente articolo e' concesso
l'assegno  alimentare  previsto  dall'articolo  70.   Il   dipendente
medesimo e' altresi' sospeso  dall'esame  ai  fini  dei  passaggi  di
livello o di segmento.