Art. 79 Sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione 1. Il dipendente puo', per gravi motivi, essere sospeso dal servizio e dalla retribuzione durante il procedimento disciplinare o anche prima che esso abbia avuto inizio. 2. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione puo' essere parimenti adottata a carico del dipendente sottoposto ad azione penale quando la natura dell'imputazione sia particolarmente grave. 3. In tale caso la sospensione dura fino all'esito del procedimento penale, rimanendo peraltro in facolta' dell'Agenzia di decidere la riammissione in servizio del dipendente anche nel corso del procedimento stesso sulla base della prima o delle successive sentenze che lo riguardano. 4. L'eventuale revoca del provvedimento di sospensione cautelare non esclude la possibilita' di iniziare il procedimento disciplinare e non implica apprezzamento favorevole ai fini dell'esito del procedimento stesso, ne' comporta gli effetti di cui agli articoli 80, comma 1, e 83, comma 1. 5. Il dipendente sottoposto ad arresto, fermo, custodia cautelare, arresti domiciliari, alla misura cautelare della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio o ad altre misure cautelari previste dalla legge, che rendano impossibile il normale svolgimento della prestazione, e' sospeso dal servizio e dalla retribuzione per tutta la durata delle predette misure. 6. Al dipendente sospeso ai sensi del presente articolo e' concesso l'assegno alimentare previsto dall'articolo 70. Il dipendente medesimo e' altresi' sospeso dall'esame ai fini dei passaggi di livello o di segmento.