Art. 80 
 
           Effetti del provvedimento penale di assoluzione 
                     sulla sospensione cautelare 
 
  1. Quando nei confronti del dipendente  sospeso  cautelarmente  dal
servizio e dalla retribuzione ai sensi dell'articolo 79, commi 2 e 5,
sia intervenuta  sentenza,  passata  in  giudicato,  di  assoluzione,
pronunciata in seguito a dibattimento, perche' il fatto non  sussiste
o perche' il dipendente non lo ha commesso, la sospensione e' rimossa
e il dipendente ha diritto al trattamento  economico  non  percepito,
esclusi i compensi e  le  indennita'  che  presuppongono  l'effettiva
prestazione del servizio o il disimpegno di  particolari  funzioni  o
mansioni  e  dedotte  le  somme  corrisposte  a  titolo  di   assegno
alimentare. Con riferimento al periodo di sospensione  cautelare  dal
servizio e dalla retribuzione, il dipendente ha inoltre diritto a una
ricostruzione dei passaggi di livello sulla base dei criteri definiti
nell'articolo 59. 
  2. In tutti gli altri casi di sentenze, passate  in  giudicato,  di
assoluzione per motivi diversi da quelli di cui al precedente  comma,
di non doversi procedere o di non luogo a procedere ovvero in caso di
decreto di archiviazione, la sospensione puo' essere mantenuta. Detta
sospensione e' peraltro rimossa, con gli effetti di cui al precedente
comma,  qualora  non  venga  iniziato   a   carico   del   dipendente
procedimento disciplinare  entro  tre  mesi  dalla  data  in  cui  il
dipendente  interessato  abbia  notificato  all'Agenzia,  nel   testo
integrale, la sentenza o il decreto di archiviazione,  ovvero  questi
siano venuti a conoscenza dell'Agenzia stessa.