Art. 81 
 
      Effetti del periodo di sospensione cautelare in relazione 
               all'esito del procedimento disciplinare 
 
  1. Se a conclusione del procedimento disciplinare  e'  inflitta  al
dipendente la sospensione  dal  servizio  e  dalla  retribuzione,  il
periodo di sospensione cautelare e' computato nella sanzione. 
  2. Se la sospensione dal servizio e dalla retribuzione e'  inflitta
per durata inferiore alla sospensione cautelare gia'  subita,  se  e'
inflitta una sanzione minore, ovvero se il procedimento  disciplinare
si conclude col proscioglimento del dipendente, cessano  gli  effetti
della  sospensione  ed  il  dipendente  ha  diritto  al   trattamento
economico - esclusi i compensi  e  le  indennita'  che  presuppongono
l'effettiva prestazione del servizio o il disimpegno  di  particolari
funzioni o mansioni, e dedotte le somme erogate a titolo  di  assegno
alimentare - non corrisposto per il tempo eccedente la  durata  della
sanzione inflitta ovvero per effetto della sospensione. 
  3. Con riferimento al periodo di sospensione cautelare dal servizio
e  dalla  retribuzione,  il  dipendente  ha  inoltre  diritto  a  una
ricostruzione dei passaggi di livello sulla base dei criteri definiti
nell'articolo 59,  fatti  salvi  tutti  gli  effetti  della  sanzione
eventualmente irrogatagli.