Art. 81 Effetti del periodo di sospensione cautelare in relazione all'esito del procedimento disciplinare 1. Se a conclusione del procedimento disciplinare e' inflitta al dipendente la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, il periodo di sospensione cautelare e' computato nella sanzione. 2. Se la sospensione dal servizio e dalla retribuzione e' inflitta per durata inferiore alla sospensione cautelare gia' subita, se e' inflitta una sanzione minore, ovvero se il procedimento disciplinare si conclude col proscioglimento del dipendente, cessano gli effetti della sospensione ed il dipendente ha diritto al trattamento economico - esclusi i compensi e le indennita' che presuppongono l'effettiva prestazione del servizio o il disimpegno di particolari funzioni o mansioni, e dedotte le somme erogate a titolo di assegno alimentare - non corrisposto per il tempo eccedente la durata della sanzione inflitta ovvero per effetto della sospensione. 3. Con riferimento al periodo di sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione, il dipendente ha inoltre diritto a una ricostruzione dei passaggi di livello sulla base dei criteri definiti nell'articolo 59, fatti salvi tutti gli effetti della sanzione eventualmente irrogatagli.