Art. 82 Sospensione dal servizio e dalla retribuzione a seguito di provvedimento penale. Reintegrazione del dipendente prosciolto 1. La condanna penale a pena detentiva, passata in giudicato, ovvero la misura di prevenzione applicata in via definitiva che renda impossibile il normale svolgimento della prestazione comportano, qualora il dipendente non cessi dal servizio a norma dell'articolo 90, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tutta la durata di attuazione del provvedimento adottato dall'autorita' giudiziaria. Al dipendente si applica la disposizione di cui all'articolo 79, comma 6. 2. In ogni caso, resta salva la facolta' dell'Agenzia di sottoporre il dipendente a procedimento disciplinare in relazione a quanto sia emerso in sede penale. 3. Il periodo di sospensione a norma del presente articolo e' dedotto dal computo dell'anzianita' di servizio e del periodo di permanenza nel livello e nel segmento professionale. 4. Se, a seguito di giudizio penale di revisione, il dipendente gia' condannato e' assolto ai sensi dell'articolo 637 del codice di procedura penale, la sospensione inflitta a norma del presente articolo, la destituzione disposta ai sensi dell'articolo 71, comma 1, lettera h), ovvero la cessazione dal servizio ai sensi dell'articolo 90, sono dichiarate nulle e si applicano le disposizioni dell'articolo 80, comma 1, e dell'articolo 83, comma 1.
Note all'art. 82: - Si riporta il testo dell'articolo 637 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1988, n. 250, S.O. n. 92: «Art. 637 (Sentenza). - 1. La sentenza e' deliberata secondo le disposizioni degli articoli 525, 526, 527 e 528. 2. In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il giudice revoca la sentenza di condanna o il decreto penale di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo. 3. Il giudice non puo' pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio. 4. In caso di rigetto della richiesta, il giudice condanna la parte privata che l'ha proposta al pagamento delle spese processuali e, se e' stata disposta la sospensione, dispone che riprenda l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.».