Art. 82 
 
Sospensione  dal  servizio  e  dalla  retribuzione   a   seguito   di
  provvedimento penale. Reintegrazione del dipendente prosciolto 
  1. La condanna penale  a  pena  detentiva,  passata  in  giudicato,
ovvero la misura di prevenzione applicata in via definitiva che renda
impossibile il  normale  svolgimento  della  prestazione  comportano,
qualora il dipendente non cessi dal servizio  a  norma  dell'articolo
90, la sospensione dal servizio e dalla  retribuzione  per  tutta  la
durata  di  attuazione  del  provvedimento  adottato   dall'autorita'
giudiziaria.  Al  dipendente  si  applica  la  disposizione  di   cui
all'articolo 79, comma 6. 
  2. In ogni caso, resta salva la facolta' dell'Agenzia di sottoporre
il dipendente a procedimento disciplinare in relazione a  quanto  sia
emerso in sede penale. 
  3. Il periodo di sospensione  a  norma  del  presente  articolo  e'
dedotto dal computo dell'anzianita' di  servizio  e  del  periodo  di
permanenza nel livello e nel segmento professionale. 
  4. Se, a seguito di giudizio penale  di  revisione,  il  dipendente
gia' condannato e' assolto ai sensi dell'articolo 637 del  codice  di
procedura penale,  la  sospensione  inflitta  a  norma  del  presente
articolo, la destituzione disposta ai sensi dell'articolo  71,  comma
1,  lettera  h),  ovvero  la  cessazione  dal   servizio   ai   sensi
dell'articolo  90,  sono  dichiarate  nulle   e   si   applicano   le
disposizioni dell'articolo 80, comma 1, e dell'articolo 83, comma 1. 
 
          Note all'art. 82: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 637 del  codice  di
          procedura penale,  approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22  settembre  1988,  n.  447,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1988, n. 250,  S.O.  n.
          92: 
                «Art. 637 (Sentenza). - 1. La sentenza e'  deliberata
          secondo le disposizioni degli articoli 525, 526, 527 e 528. 
                2.  In  caso  di  accoglimento  della  richiesta   di
          revisione, il giudice revoca la sentenza di condanna  o  il
          decreto penale di condanna e pronuncia  il  proscioglimento
          indicandone la causa nel dispositivo. 
                3. Il giudice non puo' pronunciare il proscioglimento
          esclusivamente sulla base di una diversa valutazione  delle
          prove assunte nel precedente giudizio. 
                4. In caso di rigetto  della  richiesta,  il  giudice
          condanna la parte privata che l'ha  proposta  al  pagamento
          delle  spese  processuali  e,  se  e'  stata  disposta   la
          sospensione, dispone che riprenda l'esecuzione della pena o
          della misura di sicurezza.».