Art. 83 
 
          Avanzamento dei dipendenti sospesi cautelarmente 
 
  1. Il dipendente escluso dall'esame ai fini dei passaggi di livello
o di segmento professionale per  effetto  di  sospensione  cautelare,
qualora  sia  prosciolto  dagli  addebiti  dedotti  nel  procedimento
disciplinare o questo si concluda  con  l'irrogazione  della  censura
(rimprovero scritto), ha diritto a essere  riesaminato  ai  fini  dei
passaggi di  segmento  con  riferimento  al  periodo  di  sospensione
cautelare dal servizio e dalla retribuzione. 
  2. La  medesima  disposizione  si  applica  al  dipendente  sospeso
cautelarmente perche' sottoposto ad azione penale nei  casi  previsti
dal comma 1  dell'articolo  80,  nonche'  nell'ipotesi  in  cui  alla
conclusione del procedimento penale non  segua  la  instaurazione  di
procedimento disciplinare e sempreche' non  debba  farsi  luogo  alla
sospensione di cui all'articolo 82.