Art. 83 Avanzamento dei dipendenti sospesi cautelarmente 1. Il dipendente escluso dall'esame ai fini dei passaggi di livello o di segmento professionale per effetto di sospensione cautelare, qualora sia prosciolto dagli addebiti dedotti nel procedimento disciplinare o questo si concluda con l'irrogazione della censura (rimprovero scritto), ha diritto a essere riesaminato ai fini dei passaggi di segmento con riferimento al periodo di sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione. 2. La medesima disposizione si applica al dipendente sospeso cautelarmente perche' sottoposto ad azione penale nei casi previsti dal comma 1 dell'articolo 80, nonche' nell'ipotesi in cui alla conclusione del procedimento penale non segua la instaurazione di procedimento disciplinare e sempreche' non debba farsi luogo alla sospensione di cui all'articolo 82.