Art. 27
Semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali
1. Al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e
celerita' d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione
digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3-bis, comma 1-ter, secondo periodo, dopo le
parole «di cui all'articolo 64-bis» sono aggiunte le seguenti: «, di
quello reso disponibile on-line dall'Anagrafe nazionale della
popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62, ovvero recandosi
presso l'ufficio anagrafe del proprio comune di residenza»;
b) all'articolo 5:
1) il comma 2-bis e' abrogato;
2) al comma 4 dopo le parole «linee guida per» sono inserite le
seguenti: «l'attuazione del presente articolo e per»;
c) all'articolo 6-quater, comma 3, le parole «Al completamento
dell'ANPR di cui all'articolo 62,» sono soppresse e, dopo le parole
«al presente articolo nell'ANPR», sono aggiunte le seguenti: «e il
Ministero dell'interno provvede costantemente all'aggiornamento e al
trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti
nell'ANPR nell'elenco di cui al presente articolo. Le funzioni di
aggiornamento e trasferimento dei dati sono svolte con le risorse
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica»;
d) all'articolo 32-bis, comma 1, le parole «, sentito il Comitato
di indirizzo» sono soppresse;
e) articolo 62:
1) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole « svolgimento
delle proprie funzioni » sono inserite le seguenti: « , anche
ampliando l'offerta dei servizi erogati on-line a cittadini e
imprese, direttamente o tramite soggetti affidatari dei servizi »;
dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: « I Comuni accedono
alle informazioni anagrafiche contenute nell'ANPR, nel rispetto delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle
misure di sicurezza definite con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri ai sensi del comma 6, lettera a), per l'espletamento,
anche con modalita' automatiche, delle verifiche necessarie
all'erogazione dei propri servizi e allo svolgimento delle proprie
funzioni. »;
2) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
garantiscono un costante allineamento dei propri archivi
informatizzati con le anagrafiche contenute nell'ANPR».
2. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la lettera b) e' abrogata;
2) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi e,
all'ultimo periodo, le parole «le modalita' di nomina, le
attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di indirizzo
e» sono soppresse.
2-bis. Al fine di garantire all'autorita' di vigilanza sui mercati
finanziari maggiore celerita' nella realizzazione degli obiettivi
della transizione digitale, in coerenza con l'esigenza di rafforzare
i servizi digitali anche in conformita' al Piano nazionale di ripresa
e resilienza, promuovendo lo sviluppo del processo di
digitalizzazione dell'attivita' istituzionale della Commissione
nazionale per le societa' e la borsa a tutela dei risparmiatori e del
mercato finanziario, al Fondo istituito ai sensi dell'articolo 32-
ter.1, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, sono destinati 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021, 2022 e 2023. Alle spese effettuate mediante le
risorse di cui al presente comma non si applica l'articolo 8, comma
3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Nell'ambito delle
risorse disponibili nel Fondo di cui al primo periodo, ferma restando
la finalita' di assicurare la gratuita' dell'accesso alla procedura
ivi prevista, possono essere finanziati progetti finalizzati
all'ottimizzazione e all'evoluzione dell'architettura e delle
infrastrutture dei sistemi informativi e dei servizi digitali,
adeguando la capacita' dei sistemi alle nuove esigenze applicative e
infrastrutturali, anche in materia di sistemi di intelligenza
artificiale, tecnofinanza e finanza sostenibile.
2-ter. All'articolo 128-duodecies del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10
settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3-bis e' abrogato;
b) al comma 6, le parole: «e del comma 3-bis» sono sostituite dalle
seguenti: «, e del comma 3».
2-quater. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,
nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della
missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
2-quinquies. Nell'ambito delle finalita' di cui al comma 2-bis con
riguardo all'esigenza di rafforzare i servizi digitali anche in
conformita' al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche' al
fine di assicurare la trasformazione digitale dei servizi della
pubblica amministrazione in coerenza con gli obiettivi e i tempi
previsti dalla linea di intervento M1C1- riforma 1.3 del medesimo
Piano, garantendo l'efficacia e l'efficienza dei processi di spesa
nella fornitura di servizi digitali, le amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
nonche' la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, a
decorrere dall'anno finanziario 2022 e fino al termine di attuazione
del predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono
proporre, nell'ambito dei rispettivi bilanci di previsione o con i
provvedimenti di assestamento dei bilanci stessi, variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli
stanziamenti previsti, nell'ambito delle proprie dotazioni
finanziarie, per gli investimenti relativi alle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione in attrezzature, quali i
server e altri impianti informatici, e quelli relativi
all'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali. La vigilanza
sulla corretta applicazione del presente comma da parte delle
amministrazioni centrali dello Stato e' assicurata dagli uffici
centrali del bilancio. Per le amministrazioni pubbliche diverse dalle
amministrazioni centrali dello Stato, i collegi di revisione dei
conti e i collegi sindacali presso gli enti e organismi pubblici
vigilano sulla corretta applicazione del presente comma nell'ambito
dei compiti loro attribuiti dall'articolo 20 del decreto legislativo
30 giugno 2011, n. 123.
2-sexies. Il comma 1 dell'articolo 41 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e'
abrogato.
2-septies. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' di organizzazione e
gestione di una rete unitaria di connessione, di interoperabilita'
tra i sistemi informatici e di software alla quale i predetti Ordini
e Federazioni regionali aderiscono obbligatoriamente concorrendo ai
relativi oneri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica».
2-octies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 341, la parola: «, 132» e' soppressa;
b) al comma 344, la parola: «, 132» e' soppressa.
2-novies. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 9 gennaio
2004, n. 4, e' inserito il seguente:
«2-bis. Nelle more dell'adozione della disciplina di recepimento
della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 aprile 2019, i siti web e le applicazioni mobili realizzati,
alla data di pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 11
della presente legge, dai soggetti erogatori di cui all'articolo 3,
comma 1-bis, sono adeguati alle disposizioni della presente legge in
materia di rispetto dei requisiti di accessibilita' entro il 28
giugno 2022»
2-decies. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « di associato in
partecipazione con apporto lavorativo, » sono inserite le seguenti: «
nonche' di lavoro intermediato da piattaforma digitale, comprese le
attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui
all'articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e dopo le parole: « data certa di trasmissione
» sono inserite le seguenti: « , fatto salvo quanto previsto dal
comma 2-quinquies »;
b) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
«2-quater. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 2, si presume
lavoro intermediato da piattaforma digitale la prestazione d'opera,
compresa quella intellettuale, il cui corrispettivo e' erogato dal
committente tramite una piattaforma digitale.
2-quinquies. Nel caso di lavoro intermediato da piattaforma
digitale, la comunicazione di cui al comma 2 e' effettuata dal
committente entro il ventesimo giorno del mese successivo
all'instaurazione del rapporto di lavoro. In caso di stipulazione
contestuale di due o piu' contratti di lavoro intermediato da
piattaforma digitale, l'obbligo di cui al comma 2 puo' essere assolto
mediante un'unica comunicazione contenente le generalita' del
committente e dei prestatori d'opera, la data di inizio e di
cessazione della prestazione, la durata presunta, in termini di ore,
della prestazione e l'inquadramento contrattuale. Le modalita' di
trasmissione della comunicazione sono stabilite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione».
2-undecies. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio
provvedimento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede
all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti abilitati all'accesso al
sistema telematico dell'Agenzia delle entrate per la consultazione
delle planimetrie catastali, di cui all'articolo 2 del provvedimento
del direttore dell'Agenzia del territorio 16 settembre 2010,
pubblicato nel sito internet della medesima Agenzia, al fine di
inserire in tale elenco anche i soggetti iscritti al repertorio delle
notizie economiche e amministrative, tenuto dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, nella sezione agenti
immobiliari che siano muniti di delega espressa da parte
dell'intestatario catastale.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 3-bis, 5,
6-quater, 32-bis e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3-bis (Identita' digitale e Domicilio
digitale). - 01. Chiunque ha il diritto di accedere ai
servizi on-line offerti dai soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, tramite la propria identita' digitale e anche
attraverso il punto di accesso telematico di cui
all'articolo 64-bis.
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i
professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i
soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese
hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale
iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter.
1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1,
chiunque ha facolta' di eleggere o modificare il proprio
domicilio digitale da iscrivere nell'elenco di cui
all'articolo 6-quater. Nel caso in cui il domicilio eletto
risulti non piu' attivo si procede alla cancellazione
d'ufficio dall'indice di cui all'articolo 6-quater secondo
le modalita' fissate nelle Linee guida.
1-ter. I domicili digitali di cui ai commi 1, 1-bis e
4-quinquies sono eletti secondo le modalita' stabilite con
le Linee guida. Le persone fisiche possono altresi'
eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio di
cui all'articolo 64-bis, di quello reso disponibile on-line
dall'Anagrafe nazionale della popolazione resi dente (ANPR)
di cui all'articolo 62, ovvero recandosi presso l'ufficio
anagrafe del proprio comune di residenza.
1-quater. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno
l'obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio
digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del
medesimo secondo le modalita' fissate nelle Linee guida.
Con le stesse Linee guida, fermo restando quanto previsto
ai commi 3-bis e 4-bis, sono definite le modalita' di
gestione e di aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo
6-quater anche nei casi di decesso del titolare del
domicilio digitale eletto o di impossibilita' sopravvenuta
di avvalersi del domicilio.
2. - 3.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, sentiti l'AgID e il Garante
per la protezione dei dati personali e acquisito il parere
della Conferenza unificata, e' stabilita la data a
decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2, e coloro che non hanno
provveduto a eleggere un domicilio digitale ai sensi del
comma 1-bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica.
Con lo stesso decreto sono determinate le modalita' con le
quali ai predetti soggetti e' attribuito un domicilio
digitale ovvero altre modalita' con le quali, anche per
superare il divario digitale, i documenti possono essere
messi a disposizione e consegnati a coloro che non hanno
accesso ad un domicilio digitale.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in
cui e' prevista dalla normativa vigente una diversa
modalita' di comunicazione o di pubblicazione in via
telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o
esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino
esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso
dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge
7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo
carico. Ogni altra forma di comunicazione non puo' produrre
effetti pregiudizievoli per il destinatario. L'utilizzo di
differenti modalita' di comunicazione rientra tra i
parametri di valutazione della performance dirigenziale ai
sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150.
4-bis. Fino alla data fissata nel decreto di cui al
comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non
hanno un domicilio digitale ovvero nei casi di domicilio
digitale non attivo, non funzionante o non raggiungibile,
come documenti informatici sottoscritti con firma digitale
o altra firma elettronica qualificata, da conservare nei
propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria
o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica
di tali documenti su cui e' apposto a stampa il
contrassegno di cui all'articolo 23, comma 2-bis o
l'indicazione a mezzo stampa del responsabile pro tempore
in sostituzione della firma autografa ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39 ovvero un avviso con le indicazioni delle modalita'
con le quali i suddetti documenti sono messi a disposizione
e consegnati al destinatario.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis
soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di
conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla
legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al
cittadino contenga una dicitura che specifichi che il
documento informatico, da cui la copia e' tratta, e' stato
predisposto come documento nativo digitale ed e'
disponibile presso l'amministrazione.
4-quater. La copia analogica con l'indicazione a
mezzo stampa del responsabile in sostituzione della firma
autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, soddisfa le condizioni di cui
all'articolo 23, comma 2-bis, salvo i casi in cui il
documento rappresenti, per propria natura, una
certificazione rilasciata dall'amministrazione da
utilizzarsi nei rapporti tra privati.
4-quinquies. E' possibile eleggere anche un domicilio
digitale speciale per determinati atti, procedimenti o
affari. In tal caso, ferma restando la validita' ai fini
delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale,
colui che lo ha eletto non puo' opporre eccezioni relative
alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento
delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.»
«Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita'
informatiche). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma
2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di
cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo
attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi,
per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito
telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al
comma 2, resta ferma la possibilita' di accettare anche
altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione
in relazione allo schema di pagamento abilitato per
ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico
come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e
35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni
interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su
carta.
2. Al fine di dare attuazione al comma 1, la
Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione,
attraverso il Sistema pubblico di connettivita', una
piattaforma tecnologica per l'interconnessione e
l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e i
prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di
assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo
64, l'autenticazione dei soggetti interessati
all'operazione in tutta la gestione del processo di
pagamento.
2-bis. (abrogato).
2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la
piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento
spontaneo di tributi di cui all'articolo 2-bis del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
2-quater. I prestatori di servizi di pagamento
abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche
amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma di
cui al comma 2. Resta fermo il sistema dei versamenti
unitari di cui all'articolo 17 e seguenti del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III, fino
all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentite l'Agenzia
delle entrate e l'AgID, che fissa, anche in maniera
progressiva, le modalita' tecniche per l'effettuazione dei
pagamenti tributari e contributivi tramite la piattaforma
di cui al comma 2.
2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma
2, le informazioni sui pagamenti sono messe a disposizione
anche del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento Ragioneria generale dello Stato.
2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al comma
2 puo' essere utilizzata anche per facilitare e
automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i
processi di certificazione fiscale tra soggetti privati,
tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e
trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui
agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 127.
2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le
regole tecniche di funzionamento della piattaforma
tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies.
3. - 3-ter.
4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca
d'Italia, definisce linee guida per l'attuazione del
presente articolo e per la specifica dei codici
identificativi del pagamento di cui al comma 1 e le
modalita' attraverso le quali il prestatore dei servizi di
pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni
relative al pagamento medesimo.
5. Le attivita' previste dal presente articolo si
svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.»
«Art. 6-quater (Indice nazionale dei domicili
digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli
altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in
albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle
imprese). - 1. E' istituito il pubblico elenco dei domicili
digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli
altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione
nell'indice di cui all'articolo 6-bis, nel quale sono
indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-bis,
comma 1-bis. La realizzazione e la gestione del presente
Indice sono affidate all'AgID, che vi provvede avvalendosi
delle strutture informatiche delle Camere di commercio gia'
deputate alla gestione dell'elenco di cui all'articolo
6-bis. E' fatta salva la facolta' del professionista, non
iscritto in albi, registri o elenchi professionali di cui
all'articolo 6-bis, di eleggere presso il presente Indice
un domicilio digitale professionale e un domicilio digitale
personale diverso dal primo.
2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi
il domicilio digitale e' l'indirizzo inserito nell'elenco
di cui all'articolo 6-bis, fermo restando il diritto di
eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo 3-bis, comma
1-bis. Ai fini dell'inserimento dei domicili dei
professionisti nel predetto elenco il Ministero dello
sviluppo economico rende disponibili all'AgID, tramite
servizi informatici individuati nelle Linee guida, i
relativi indirizzi gia' contenuti nell'elenco di cui
all'articolo 6-bis.
3. AgID provvede costantemente all'aggiornamento e al
trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche
contenuti nell'elenco di cui al presente articolo nell'ANPR
e il Ministero dell'in-terno provvede costantemente
all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali
delle persone fisiche contenuti nell'ANPR nell'elenco di
cui al presente articolo. Le funzioni di aggiornamento e
trasferimento dei dati sono svolte con le risorse
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.»
«Art. 32-bis (Sanzioni per i prestatori di servizi
fiduciari qualificati, per i gestori di posta elettronica
certificata, per i gestori dell'identita' digitale e per i
conservatori). - 1. L'AgID puo' irrogare ai prestatori di
servizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta
elettronica certificata, ai gestori dell'identita' digitale
e ai soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis, lettera
b), che abbiano violato gli obblighi del Regolamento eIDAS
o del presente Codice relative alla prestazione dei
predetti servizi, sanzioni amministrative in relazione alla
gravita' della violazione accertata e all'entita' del danno
provocato all'utenza, per importi da un minimo di euro
40.000,00 a un massimo di euro 400.000,00, fermo restando
il diritto al risarcimento del maggior danno. Le sanzioni
per le violazioni commesse dai soggetti di cui all'articolo
34, comma 1-bis, lettera b), sono fissate nel minimo in
euro 4.000,00 e nel massimo in euro 40.000,00. Le
violazioni del presente Codice idonee a esporre a rischio i
diritti e gli interessi di una pluralita' di utenti o
relative a significative carenze infrastrutturali o di
processo del fornitore di servizio si considerano gravi.
AgID, laddove accerti tali gravi violazioni, dispone
altresi' la cancellazione del fornitore del servizio
dall'elenco dei soggetti qualificati e il divieto di
accreditamento o qualificazione per un periodo fino ad un
massimo di due anni. Le sanzioni vengono irrogate dal
direttore generale dell'AgID. Si applica, in quanto
compatibile, la disciplina della legge 24 novembre 1981, n.
689.
1-bis. L'AgID irroga la sanzione amministrativa di
cui al comma 1 e diffida i soggetti a conformare la propria
condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente.
2. Fatti salvi i casi di forza maggiore o di caso
fortuito, qualora si verifichi un malfunzionamento nei
servizi forniti dai soggetti di cui al comma 1 che
determini l'interruzione del servizio, ovvero in caso di
mancata o intempestiva comunicazione dello stesso
disservizio a AgID o agli utenti, ai sensi dell'articolo
32, comma 3, lettera m-bis), AgID, ferma restando
l'irrogazione delle sanzioni amministrative, diffida
altresi' i soggetti di cui al comma 1 a ripristinare la
regolarita' del servizio o ad effettuare le comunicazioni
previste. Se l'interruzione del servizio ovvero la mancata
o intempestiva comunicazione sono reiterati nel corso di un
biennio, successivamente alla prima diffida si applica la
sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico.
3. Nei casi di cui ai commi 1, 1-bis e 2 puo' essere
applicata la sanzione amministrativa accessoria della
pubblicazione dei provvedimenti di diffida o di
cancellazione secondo la legislazione vigente in materia di
pubblicita' legale.
4.»
«Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione
residente - ANPR). - 1. E' istituita presso il Ministero
dell'interno l'ANPR, quale base di dati di interesse
nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra
all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai
sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi
della popolazione residente» e all'Anagrafe della
popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita
ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante
«Anagrafe e censimento degli italiani all'estero». Tale
base di dati e' sottoposta ad un audit di sicurezza con
cadenza annuale in conformita' alle regole tecniche di cui
all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella
relazione annuale del Garante per la protezione dei dati
personali.
2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui
all' articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra
altresi' alle anagrafi della popolazione residente e dei
cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni.
Con il decreto di cui al comma 6 e' definito un piano per
il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da
completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa
attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce
automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle
anagrafi tenute dai comuni per i quali non e' ancora
avvenuto il subentro. L'ANPR e' organizzata secondo
modalita' funzionali e operative che garantiscono la
univocita' dei dati stessi.
2-bis. L'ANPR contiene altresi' l'archivio nazionale
informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai
comuni garantendo agli stessi, anche progressivamente, i
servizi necessari all'utilizzo del medesimo e fornisce i
dati ai fini della tenuta delle liste di cui all'articolo
1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalita'
definite con uno o piu' decreti di cui al comma 6-bis.
2-ter. Con uno o piu' decreti di cui al comma 6-bis
sono definite le modalita' di integrazione nell'ANPR delle
liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle
liste di sezione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
3. L'ANPR assicura ai comuni la disponibilita' dei
dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle
funzioni, anche ampliando l'offerta dei servizi erogati
on-line a cittadini e imprese, direttamente o tramite
soggetti affidatari dei servizi di competenza statale
attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3,
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e mette a disposizione dei comuni un sistema di
controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di
dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di
competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle
proprie funzioni, anche ampliando l'offerta dei servizi
erogati on-line a cittadini e imprese, direttamente o
tramite soggetti affidatari dei servizi, il Comune puo'
utilizzare i dati anagrafici eventualmente detenuti
localmente e costantemente allineati con ANPR al fine
esclusivo di erogare o usufruire di servizi o funzionalita'
non fornite da ANPR. L'ANPR consente ai comuni la
certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalita'
telematica. I Comuni accedono alle informazioni anagrafiche
contenute nell'ANPR, nel rispetto delle disposizioni in
materia di protezione dei dati personali e delle misure di
sicurezza definite con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri ai sensi del comma 6, lettera a), per
l'espletamento, anche con modalita' automatiche, delle
verifiche necessarie all'erogazione dei propri servizi e
allo svolgimento delle proprie funzioni. La certificazione
dei dati anagrafici in modalita' telematica e' assicurata
dal Ministero dell'Interno tramite l'ANPR mediante
l'emissione di documenti digitali muniti di sigillo
elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n.
910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
luglio 2014, esenti da imposta di bollo limitatamente
all'anno 2021. I comuni inoltre possono consentire,
mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter ovvero
anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati
anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR
assicura ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere a) e b), l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR.
L'ANPR attribuisce a ciascun cittadino un codice
identificativo univoco per garantire la circolarita' dei
dati anagrafici e l'interoperabilita' con le altre banche
dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di
servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a)
e b).
4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate
le modalita' di integrazione nell'ANPR dei dati dei
cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite
presso altre amministrazioni nonche' dei dati relativi al
numero e alla data di emissione e di scadenza della carta
di identita' della popolazione residente.
5. Ai fini della gestione e della raccolta
informatizzata di dati dei cittadini, i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), si avvalgono
esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli
ulteriori dati a tal fine necessari e garantiscono un
costante allineamento dei propri archivi informatizzati con
le anagrafiche contenute nell'ANPR.
6. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione e del Ministro delegato
all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per
l'Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano nonche' con la Conferenza Stato - citta', di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita
l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione
dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalita'
di attuazione delle disposizioni del presente articolo,
anche con riferimento:
a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da
adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalita'
e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati
da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie
finalita' istituzionali secondo le modalita' di cui
all'articolo 50;
b) ai criteri per l'interoperabilita' dell'ANPR con
le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale,
secondo le regole tecniche del sistema pubblico di
connettivita' di cui al capo VIII del presente Codice, in
modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai
cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche
amministrazioni senza necessita' di ulteriori adempimenti o
duplicazioni da parte degli stessi;
c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili
dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico
delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita ai
sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e della
dichiarazione di morte ai sensi degli articoli 72 e 74
dello stesso decreto nonche' della denuncia di morte
prevista dall'articolo 1 del regolamento di polizia
mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1990, n. 285, compatibile con il sistema di
trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in
data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 65 del 19 marzo 2010.
6-bis. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'interno, adottati di concerto con il Ministro per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il
Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il
Garante per la protezione dei dati personali e la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono
assicurati l'aggiornamento dei servizi resi disponibili
dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli organismi
che erogano pubblici servizi e ai privati, nonche'
l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche
della piattaforma di funzionamento dell'ANPR.».
- Si riporta il testo dell'articolo 21 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 07 agosto 2012, n. 134 (Misure
urgenti per la crescita del Paese), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 21 (Organi e statuto). - 1. Sono organi
dell'Agenzia:
a) il Direttore generale;
b) (abrogata);
c) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il
Ministro delegato, nomina il direttore generale
dell'Agenzia, tramite procedura di selezione ad evidenza
pubblica, tra persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale in materia di innovazione
tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di
elevato livello nella gestione di processi di innovazione.
3. Il Direttore generale e' il legale rappresentante
dell'Agenzia, la dirige e ne e' responsabile. Resta in
carica tre anni.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, o del Ministro delegato, sentito il Dipartimento
della funzione pubblica e' approvato lo statuto
dell'Agenzia entro 45 giorni dalla nomina del Direttore
generale, in conformita' ai principi e criteri direttivi
previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili con il
presente decreto. Con lo statuto sono altresi' disciplinate
le modalita' di nomina del Collegio dei revisori dei
conti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 32-ter, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52):
«Art. 32-ter (Fondo per la tutela stragiudiziale dei
risparmiatori e degli investitori). - 1. Al fine di
agevolare l'accesso dei risparmiatori e degli investitori
alla piu' ampia tutela nell'ambito delle procedure di
risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui
all'articolo 32-ter, la Consob istituisce presso il proprio
bilancio il Fondo per la tutela stragiudiziale dei
risparmiatori e degli investitori, di seguito denominato
"Fondo". Il Fondo e' destinato a garantire ai risparmiatori
e agli investitori, diversi dai clienti professionali di
cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del
presente decreto, nei limiti delle disponibilita' del Fondo
medesimo, la gratuita' dell'accesso alla procedura di
risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui
all'articolo 32-ter del presente decreto, mediante esonero
dal versamento della relativa quota concernente le spese
amministrative per l'avvio della procedura, nonche', per
l'eventuale parte residua, a consentire l'adozione di
ulteriori misure a favore dei risparmiatori e degli
investitori, da parte della Consob, anche con riguardo alla
tematica dell'educazione finanziaria.
2. Il Fondo e' finanziato con il versamento della
meta' degli importi delle sanzioni amministrative
pecuniarie riscosse per la violazione delle norme che
disciplinano le attivita' di cui alla parte II del presente
decreto, nonche', nel limite di 250.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2016, con le risorse iscritte in un
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze in relazione ai versamenti
effettuati all'entrata del bilancio dello Stato per il
pagamento della tassa sulle concessioni governative di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 641, per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 31,
comma 4, del presente decreto. L'impiego delle somme
affluite al Fondo, con riguardo a quelle relative alla
violazione delle norme che disciplinano le attivita' di cui
alla parte II del presente decreto, e' condizionato
all'accertamento, con sentenza passata in giudicato o con
lodo arbitrale non piu' impugnabile, della violazione
sanzionata. Nel caso di incapienza del Fondo resta fermo
quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 32-ter del
presente decreto. La Consob adotta le occorrenti misure
affinche' gli importi delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui al primo periodo affluiscano, nella
misura spettante, contestualmente al versamento da parte
del soggetto obbligato, direttamente al bilancio della
Consob, per essere destinate al Fondo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale
di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli
investimenti):
«Art. 8 (Riduzione della spesa degli enti pubblici
non territoriali). - 1. Al fine di conseguire gli obiettivi
di razionalizzazione e contenimento della spesa per
l'acquisto di beni e servizi, e di riduzione della spesa
pubblica, gli enti pubblici non territoriali adottano ogni
iniziativa affinche':
a) in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo
4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, siano
utilizzate le carte elettroniche istituzionali, per
favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi
a cittadini e utenti;
b) nel caso di incorporazione di enti, sia
realizzato un unico sistema informatico per tutte le
attivita' anche degli enti soppressi, in termini di
infrastruttura hardware ed applicativi funzionali, sotto la
responsabilita' organizzativa e funzionale di un'unica
struttura;
c) siano immediatamente razionalizzate e ridotte le
comunicazioni cartacee verso gli utenti legate
all'espletamento dell'attivita' istituzionale, con
conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle relative
spese per un importo pari almeno al 50 per cento delle
spese sostenute nel 2011, in ragione delle nuove modalita'
operative connesse allo sviluppo della telematizzazione
della domanda e del progressivo aumento dell'erogazione di
servizi online;
d) siano ridotte le spese di telefonia mobile e
fissa attraverso una razionalizzazione dei contratti in
essere ed una diminuzione del numero degli apparati
telefonici;
e) siano razionalizzati nel settore pubblico
allargato i canali di collaborazione istituzionale, in modo
tale che lo scambio dati avvenga esclusivamente a titolo
gratuito e non oneroso;
f) sia razionalizzato il proprio patrimonio
immobiliare strumentale mediante l'attivazione immediata di
iniziative di ottimizzazione degli spazi da avviare
sull'intero territorio nazionale che prevedano
l'accorpamento del personale in forza nei vari uffici
territoriali ubicati nel medesimo comune e la riduzione
degli uffici stessi, in relazione ai criteri della domanda
potenziale, della prossimita' all'utenza e delle innovate
modalita' operative connesse all'aumento
dell'informatizzazione dei servizi;
g) si proceda progressivamente alla
dematerializzazione degli atti, riducendo la produzione e
conservazione dei documenti cartacei al fine di generare
risparmi connessi alla gestione della carta pari almeno al
30 per cento dei costi di conservazione sostenuti nel 2011.
2. L'INPS, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1,
dovra' provvedere:
a) alla creazione, entro il 2014, di una
piattaforma unica degli incassi e dei pagamenti che
consenta di minimizzare il costo dei servizi finanziari di
incasso e pagamento;
b) ad una revisione qualitativa e quantitativa
dell'attivita' in convenzione con i centri di assistenza
fiscale, nell'ambito dei processi di razionalizzazione e
riduzione della spesa, validata dal Ministero vigilante, al
fine di indirizzare tali attivita' alla realizzazione degli
obiettivi definiti dallo stesso Ministero e contenuti nel
piano di sviluppo dell'Istituto e di conseguire
complessivamente risparmi in misura non inferiore al 20 per
cento dei costi sostenuti nel 2011;
c) alla completa dismissione del proprio patrimonio
immobiliare da reddito, nel rispetto dei vincoli di legge
ad esso applicabili, ivi compresi quelli derivanti dal
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche
attraverso il conferimento di parte del patrimonio a fondi
di investimento immobiliare costituiti dalla societa' di
gestione del risparmio di cui all'articolo 33 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con
l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa
ed una maggiore efficienza economica.
3. Ferme restando le misure di contenimento della
spesa gia' previste dalle vigenti disposizioni, al fine di
assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi,
i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli
organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di
autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, nonche' alle autorita' indipendenti ivi
inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa
(Consob) con esclusione delle regioni, delle province
autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli
enti del servizio sanitario nazionale, e delle universita'
e degli enti di ricerca di cui all'allegato n. 3, sono
ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al
10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa
sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel caso in
cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta
riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si
applica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli
enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria,
dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono
trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi
di razionalizzazione per la riduzione della spesa per
consumi intermedi in modo da assicurare risparmi
corrispondenti alle misure indicate nel periodo precedente;
le somme derivanti da tale riduzione sono versate
annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per l'anno
2012 il versamento avviene entro il 30 settembre. Il
presente comma non si applica agli enti e organismi
vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e
di Bolzano e dagli enti locali.
3-bis. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4, comma 2, le parole: "a lire
5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000" sono
sostituite dalle seguenti: "a euro 5.000 e non superiore a
euro 50.000";
b) all'articolo 4, comma 4, le parole: "da lire
5.000.000 a lire 50.000.000" sono sostituite dalle
seguenti: "da euro 5.000 a euro 50.000";
c) all'articolo 4, comma 4-bis, le parole: "da un
minimo di lire 5.000.000 a un massimo di lire 50.000.000»
sono sostituite dalle seguenti: "da un minimo di euro 5.000
a un massimo di euro 50.000";
d) all'articolo 4, comma 4-sexies, le parole: "da
lire 400.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle
seguenti: "da euro 400 a euro 1.000";
e) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le
parole: "da un minimo di lire 500.000 a un massimo di lire
1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da un minimo di
euro 500 a un massimo di euro 1.000";
f) all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, le
parole: "da lire 5.000.000 a lire 50.000.000" sono
sostituite dalle seguenti: "da euro 5.000 a euro 50.000".
4. Per gli enti di ricerca indicati nell'allegato n.
3, si applicano le riduzioni dei trasferimenti dal bilancio
dello Stato ivi indicate. Nel caso in cui per effetto delle
operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse
possibile, per gli enti interessati si applica quanto
previsto dal precedente comma 3.
4-bis. Per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a
eccezione dell'Invalsi, di cui all'allegato 3, la
razionalizzazione della spesa per consumi intermedi e'
assicurata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, da una riduzione del
Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo
7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e
successive modificazioni, dell'importo di 51.196.499 euro a
decorrere dal 2013.
4-ter. Nel rispetto dei principi di autonomia
previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, l'Ente nazionale di previdenza e assistenza
della professione infermieristica provvede all'approvazione
di apposite delibere intese a coordinare il regime della
propria gestione separata previdenziale con quello della
Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, modificando
conformemente la struttura della contribuzione, il riparto
della stessa tra lavoratore e committente, nonche'
l'entita' della medesima applicando, a decorrere dal
1°(gradi) gennaio 2012, aliquote non inferiori a quelle dei
collaboratori iscritti alla predetta gestione separata,
fermi restando gli obblighi contributivi eventualmente
previsti dalla vigente normativa nei confronti della
medesima gestione separata.».
- Si riporta il testo dell'articolo 128-duodecies, del
decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 128-duodecies (Disposizioni procedurali). - 1.
Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme
dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui agli
articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, per
l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento
professionale, la violazione di norme legislative o
amministrative che regolano l'attivita' di agenzia in
attivita' finanziaria o di mediazione creditizia, la
mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o
documenti richiesti, l'Organismo applica nei confronti
degli iscritti:
a) il richiamo scritto;
a-bis) la sanzione pecuniaria da euro cinquecento
a euro cinquemila nei confronti degli iscritti persone
fisiche e la sanzione pecuniaria da euro mille fino al 10
per cento del fatturato nei confronti degli iscritti
persone giuridiche. Se il vantaggio ottenuto dall'autore
della violazione come conseguenza della violazione stessa
e' superiore ai massimali indicati alla presente lettera,
le sanzioni pecuniarie sono elevate fino al doppio
dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale
ammontare sia determinabile. Chi con un'azione od omissione
viola diverse disposizioni o commette piu' violazioni della
stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la
violazione piu' grave, aumentata sino al triplo. I proventi
derivanti dalle sanzioni previste dalla presente lettera
affluiscono al bilancio dello Stato;
b) la sospensione dall'esercizio dell'attivita' per
un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a
un anno;
c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli
articoli 128-quater, comma 2 e 128-sexies, comma 2.
1-bis. L'organismo, quando applica al punto di
contatto centrale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
ii) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e
successive modificazioni, la sanzione per le violazioni
gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli
obblighi di cui all'articolo 45 del medesimo decreto ovvero
per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo
128-quater, comma 7-bis ne da' comunicazione alla Banca
d'Italia per l'adozione dei provvedimenti di competenza,
ivi compresi quelli adottati ai sensi dell'articolo 48,
paragrafo 4 della direttiva (UE) 2015/849.
1-ter. Nella determinazione delle sanzioni di cui al
comma 1, l'Organismo considera ogni circostanza rilevante
e, in particolare, le seguenti, ove pertinenti:
a) la gravita' e la durata della violazione;
b) il grado di responsabilita';
c) la capacita' finanziaria del responsabile della
violazione;
d) l'entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite
evitate attraverso la violazione, nella misura in cui sia
determinabile;
e) i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la
violazione;
f) il livello di cooperazione del responsabile
della violazione con l'Organismo;
g) le precedenti violazioni delle disposizioni che
regolano l'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria,
di mediazione creditizia e di consulenza del credito.
h) le potenziali conseguenze sistemiche della
violazione;
i) le misure adottate dal responsabile della
violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine
di evitare, in futuro, il suo ripetersi.
2.
3. E' disposta altresi' la cancellazione dagli
elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e
128-sexies, comma 2, nei seguenti casi:
a) perdita di uno dei requisiti richiesti per
l'esercizio dell'attivita';
b) inattivita' protrattasi per oltre un anno salvo
comprovati motivi;
c) cessazione dell'attivita'.
3-bis. (abrogato).
4. L'agente in attivita' finanziaria e il mediatore
creditizio cancellati ai sensi del comma 1 possono
richiedere una nuova iscrizione purche' siano decorsi
cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.
5. In caso di necessita' e urgenza, puo' essere
disposta in via cautelare la sospensione dagli elenchi
previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies per un
periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi
elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme
legislative o amministrative che regolano l'attivita' di
agenzia in attivita' finanziaria o di mediazione
creditizia.
6. L'Organismo annota negli elenchi i provvedimenti
adottati ai sensi del comma 1, lettere b) e c) e del comma
3.».
- Si riporta il testo del comma 2, dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'
e finanza pubblica):
«Art. 1 (Principi di coordinamento e ambito di
riferimento). - 1. Le amministrazioni pubbliche concorrono
al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e
i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
conseguenti responsabilita'. Il concorso al perseguimento
di tali obiettivi si realizza secondo i principi
fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinamento della finanza pubblica.
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre.
4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai
relativi decreti legislativi costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono
finalizzate alla tutela dell'unita' economica della
Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo
comma, della Costituzione.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai
relativi statuti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 20, del decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli
di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento
dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a
norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n.
196):
«Art. 20 (Compiti dei collegi dei revisori dei conti
e sindacali). - 1. I collegi dei revisori dei conti e
sindacali presso gli enti ed organismi pubblici, di cui
all'articolo 19, vigilano sull'osservanza delle
disposizioni di legge, regolamentari e statutarie;
provvedono agli altri compiti ad essi demandati dalla
normativa vigente, compreso il monitoraggio della spesa
pubblica.
2. I collegi dei revisori dei conti e sindacali, in
particolare, devono:
a) verificare la corrispondenza dei dati riportati
nel conto consuntivo o bilancio d'esercizio con quelli
analitici desunti dalla contabilita' generale tenuta nel
corso della gestione;
b) verificare la loro corretta esposizione in
bilancio, l'esistenza delle attivita' e passivita' e
l'attendibilita' delle valutazioni di bilancio, la
correttezza dei risultati finanziari, economici e
patrimoniali della gestione e l'esattezza e la chiarezza
dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e
nei relativi allegati;
c) effettuare le analisi necessarie e acquisire
informazioni in ordine alla stabilita' dell'equilibrio di
bilancio e, in caso di disavanzo, acquisire informazioni
circa la struttura dello stesso e le prospettive di
riassorbimento affinche' venga, nel tempo, salvaguardato
l'equilibrio;
d) vigilare sull'adeguatezza della struttura
organizzativa dell'ente e il rispetto dei principi di
corretta amministrazione;
e) verificare l'osservanza delle norme che
presiedono la formazione e l'impostazione del bilancio
preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio;
f) esprimere il parere in ordine all'approvazione
del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio
d'esercizio da parte degli organi a cio' deputati sulla
base degli specifici ordinamenti dei singoli enti;
g) effettuare almeno ogni trimestre controlli e
riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza
dei valori, dei titoli di proprieta' e sui depositi e i
titoli a custodia;
h) effettuare il controllo sulla compatibilita' dei
costi della contrattazione collettiva integrativa con i
vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione
delle norme di legge, con particolare riferimento alle
disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla
corresponsione dei trattamenti accessori.
3. Gli schemi dei bilanci preventivi, delle
variazioni ai bilanci preventivi, delle delibere di
accertamento dei residui, del conto consuntivo o bilancio
d'esercizio sono sottoposti, corredati dalla relazione
illustrativa o da analogo documento, almeno quindici giorni
prima della data della relativa delibera, all'esame del
collegio dei revisori dei conti o sindacale. Il collegio
redige apposita relazione da allegare ai predetti schemi,
nella quale sono sintetizzati anche i risultati del
controllo svolto durante l'esercizio.
4. L'attivita' dei collegi dei revisori e sindacali
si conforma ai principi della continuita', del
campionamento e della programmazione dei controlli.
5. I collegi dei revisori dei conti e sindacali non
intervengono nella gestione e nell'amministrazione attiva
degli enti e organismi pubblici.
6. Alle sedute degli organi di amministrazione attiva
assiste almeno un componente del collegio dei revisori e
sindacale.
7. I componenti del collegio dei revisori e sindacale
possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche
individualmente.
8. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche
individuale, nonche' delle risultanze dell'esame collegiale
dei bilanci preventivi e relative variazioni e dei conti
consuntivi o bilanci d'esercizio e' redatto apposito
verbale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 41, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici) come modificato dalla presente legge:
«Art. 41 (Misure di semplificazione delle procedure
di gara svolte da centrali di committenza). - 1.
(abrogato).
2. L'individuazione delle misure di cui al comma 1 e'
effettuata, tenendo conto delle finalita' di
razionalizzazione della spesa pubblica perseguite
attraverso l'attivita' di CONSIP e dei soggetti
aggregatori, sulla base dei seguenti criteri:
standardizzazione di soluzioni di acquisto in forma
aggregata in grado di rispondere all'esigenza pubblica
nella misura piu' ampia possibile, lasciando a soluzioni
specifiche il soddisfacimento di esigenze peculiari non
standardizzabili; aumento progressivo del ricorso agli
strumenti telematici, anche attraverso forme di
collaborazione tra soggetti aggregatori; monitoraggio
dell'effettivo avanzamento delle fasi delle procedure,
anche in relazione a forme di coordinamento della
programmazione tra soggetti aggregatori; riduzione dei
costi di partecipazione degli operatori economici alle
procedure.
2-bis. E' fatto divieto di porre a carico dei
concorrenti, nonche' dell'aggiudicatario, eventuali costi
connessi alla gestione delle piattaforme di cui
all'articolo 58.
3. Entro 30 giorni dall'adozione dei provvedimenti di
revisione, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono alla
Cabina di regia di cui all'articolo 212 e all'ANAC una
relazione sull'attivita' di revisione svolta evidenziando,
anche in termini percentuali, l'incremento del ricorso alle
gare e agli affidamenti di tipo telematico, nonche' gli
accorgimenti adottati per garantire l'effettiva
partecipazione delle micro imprese, piccole e medie
imprese.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre
1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni
sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle
professioni stesse), come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Federazioni nazionali). - 1. Gli Ordini
territoriali sono riuniti in Federazioni nazionali con sede
in Roma, che assumono la rappresentanza esponenziale delle
rispettive professioni presso enti e istituzioni nazionali,
europei e internazionali.
2. Alle Federazioni nazionali sono attribuiti compiti
di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo
agli Ordini e alle Federazioni regionali, ove costituite,
nell'espletamento dei compiti e delle funzioni
istituzionali, nonche' di organizzazione e gestione di una
rete unitaria di connessione, di inteoperabilita' tra i
sistemi informatici e di software alla quale i predetti
Ordini e Federazioni regionali aderiscono obbligatoriamente
concorrendo ai relativi oneri, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
3. Le Federazioni nazionali emanano il codice
deontologico, approvato nei rispettivi Consigli nazionali
da almeno tre quarti dei consiglieri presidenti di Ordine e
rivolto a tutti gli iscritti agli Ordini territoriali, che
lo recepiscono con delibera dei Consigli direttivi.».
- Si riporta il testo dei commi 341 e 344 dell'art. 1,
della legge 30 dicembre 2020, n.178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 340. Omissis.
341. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli
che impediscono la piena inclusione sociale delle persone
con disabilita' e di garantire loro il diritto alla
partecipazione democratica, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
apposito fondo, da trasferire alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, destinato alla realizzazione di una
piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori
necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75e 138
della Costituzionenonche' per i progetti di legge previsti
dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione, anche
mediante la modalita' prevista dall'articolo 65, comma 1,
lettera b), del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La
piattaforma mette a disposizione del sottoscrittore, a
seconda delle finalita' della raccolta delle firme, le
specifiche indicazioni prescritte, rispettivamente, dagli
articoli 4, 27e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352. La
piattaforma acquisisce, inoltre, il nome, il cognome, il
luogo e la data di nascita del sottoscrittore e il comune
nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero, per i
cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione
nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani
residenti all'estero. Gli obblighi previsti dall'articolo
7, commi terzo e quarto, della legge n. 352 del 1970sono
assolti mediante il caricamento nella piattaforma, da parte
dei promotori della raccolta, successivamente alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui
all'articolo 7, secondo comma, della stessa legge n. 352
del 1970, della proposta recante, a seconda delle finalita'
della raccolta delle firme, le specifiche indicazioni
previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27e 49 della
citata legge n. 352 del 1970. La piattaforma, acquisita la
proposta, le attribuisce data certa mediante uno strumento
di validazione temporale elettronica qualificata di cui
all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 910/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e,
entro due giorni, rende disponibile alla sottoscrizione la
proposta di referendum anche ai fini del decorso del
termine di cui all'articolo 28 della legge n. 352 del 1970.
342. - 343. Omissis.
344. A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino alla data
di operativita' della piattaforma di cui al comma 341, le
firme degli elettori necessarie per i referendum previsti
dagli articoli 75 e 138 della Costituzione nonche' per i
progetti di legge previsti dall'articolo 71, secondo comma,
della Costituzione possono essere raccolte anche mediante
documento informatico, sottoscritto con firma elettronica
qualificata, a cui e' associato un riferimento temporale
validamente opponibile ai terzi. I promotori della raccolta
predispongono un documento informatico che, a seconda delle
finalita' della raccolta, reca le specifiche indicazioni
previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49 della
legge 25 maggio 1970, n. 352, e consente l'acquisizione del
nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del
sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti
all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali
dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Le firme
elettroniche qualificate raccolte non sono soggette
all'autenticazione prevista dalla legge n. 352 del 1970.
Gli obblighi previsti dall'articolo 7, commi terzo e
quarto, della legge n. 352 del 1970 sono assolti mediante
la messa a disposizione da parte dei promotori,
successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'annuncio di cui all'articolo 7, secondo comma, della
stessa legge n. 352 del 1970, del documento informatico di
cui al secondo periodo, da sottoscrivere con firma
elettronica qualificata. I promotori del referendum
depositano le firme raccolte elettronicamente nella stessa
data in cui effettuano il deposito di eventuali firme
autografe raccolte per il medesimo referendum. Le firme
raccolte elettronicamente possono essere depositate presso
l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di
cassazione, come duplicato informatico ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia
analogica di documento informatico se dotate del
contrassegno a stampa di cui all'articolo 23, comma 2-bis,
del medesimo codice.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, della legge 9
gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire e
semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare,
delle persone con disabilita' agli strumenti informatici),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Obblighi per l'accessibilita'). - 1. Nelle
procedure svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma
1, per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi
informatici, i requisiti di accessibilita' stabiliti con le
linee guida di cui all'articolo 11 sono necessari. La
mancata considerazione dei requisiti di accessibilita' o
l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non
accessibili e' consentita nei casi di cui all'articolo 3,
comma 2, ovvero in presenza di un onere sproporzionato nei
casi di cui all'articolo 3-ter ed e' adeguatamente
motivata. La previsione di cui al secondo periodo si
applica anche all'acquisizione di beni o alla fornitura di
servizi effettuata dai soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1-bis.
2. I soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 1-bis,
non possono stipulare, a pena di nullita', contratti per la
realizzazione e la modifica di siti web e applicazioni
mobili quando non e' previsto che essi rispettino i
requisiti di accessibilita' stabiliti dalle linee guida di
cui all'articolo 11, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 3-ter. I contratti in essere alla data di
pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 11, in
caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a
pena di nullita', alle disposizioni della presente legge
circa il rispetto dei requisiti di accessibilita', con
l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici
mesi dalla medesima data di adozione delle predette linee
guida.
2-bis. Nelle more dell'adozione della disciplina di
recepimento della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, i siti web e
le applicazioni mobili realizzati, alla data di
pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 11
della presente legge, dai soggetti erogatori di cui
all'articolo 3, comma 1-bis, sono adeguati alle
disposizioni della presente legge in materia di rispetto
dei requisiti di accessibilita' entro il 28 giugno 2022.
3. La concessione di contributi pubblici a soggetti
privati per l'acquisto di beni e servizi informatici
destinati all'utilizzo da parte di lavoratori con
disabilita' o del pubblico, anche per la predisposizione di
postazioni di telelavoro, e' subordinata alla rispondenza
di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilita'
stabiliti dalle linee guida di cui all'articolo 11.
4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a
disposizione del dipendente con disabilita' la
strumentazione hardware e software e la tecnologia
assistiva adeguata alla specifica disabilita', anche in
caso di telelavoro, in relazione alle mansioni
effettivamente svolte. Ai datori di lavoro privati si
applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68. L'Agenzia per
l'Italia Digitale stabilisce le specifiche tecniche delle
suddette postazioni, nel rispetto della normativa
internazionale.
5. I datori di lavoro pubblici provvedono
all'attuazione del comma 4 nell'ambito delle specifiche
dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo
sviluppo del sistema informatico.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9-bis, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608
(Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente
utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore
previdenziale), come modificato dalla presente legge:
«Art. 9-bis (Disposizioni in materia di
collocamento). - 1.
2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro
subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e
continuativa, anche nella modalita' a progetto, di socio
lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione
con apporto lavorativo, nonche' di lavoro intermediato da
piattaforma digitale, comprese le attivita' di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo
67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, i datori di lavoro privati, ivi
compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici
sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente
nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro
entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei
relativi rapporti, mediante documentazione avente data
certa di trasmissione, fatto salvo quanto previsto dal
comma 2-quinquies. La comunicazione deve indicare i dati
anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data
di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo
indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica
professionale e il trattamento economico e normativo
applicato. Nei settori agricolo, turistico e dei pubblici
esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno
o piu' dati anagrafici inerenti al lavoratore puo'
integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo
a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purche'
dalla comunicazione preventiva risultino in maniera
inequivocabile la tipologia contrattuale e
l'identificazione del prestatore di lavoro. La medesima
procedura si applica ai tirocini di formazione e di
orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa
ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute
a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui
ambito territoriale e' ubicata la loro sede operativa,
l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori
temporanei assunti nel mese precedente. Le pubbliche
amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il
ventesimo giorno del mese successivo alla data di
assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione,
al servizio competente nel cui ambito territoriale e'
ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la
trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro
relativi al mese precedente. Tali comunicazioni sono
effettuate anche nel caso di lavoratori detenuti o
internati che prestano la loro attivita' all'interno degli
istituti penitenziari alle dipendenze dell'amministrazione
penitenziaria o di altri enti, pubblici o privati.
2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze
produttive, la comunicazione di cui al comma 2 puo' essere
effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del
rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare
entro il giorno antecedente al Servizio competente,
mediante comunicazione avente data certa di trasmissione,
la data di inizio della prestazione, le generalita' del
lavoratore e del datore di lavoro.
2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o
piu' operai agricoli a tempo determinato da parte del
medesimo datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 e'
assolto mediante un'unica comunicazione contenente le
generalita' del datore di lavoro e dei lavoratori, la data
di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di
lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale.
2-quarter. Ai fini degli adempimenti di cui al comma
2, si presume lavoro intermediato da piattaforma digitale
la prestazione d'opera, compresa quella intellettuale, il
cui corrispettivo e' erogato dal committente tramite una
piattaforma digitale.
2-quinquies. Nel caso di lavoro intermediato da
piattaforma digitale, la comunicazione di cui al comma 2 e'
effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del
mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro.
In caso di stipulazione contestuale di due o piu' contratti
di lavoro intermediato da piattaforma digitale, l'obbligo
di cui al comma 2 puo' essere assolto mediante un'unica
comunicazione contenente le generalita' del committente e
dei prestatori d'opera, la data di inizio e di cessazione
della prestazione, la durata presunta, in termini di ore,
della prestazione e l'inquadramento contrattuale. Le
modalita' di trasmissione della comunicazione sono
stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. - 5.
6. Il datore di lavoro ha facolta' di effettuare le
dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti
per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti
abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione
e all'amministrazione del personale dipendente del settore
agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei datori di
lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei
confronti di quest'ultima puo' altresi' esercitare, con
riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la
facolta' di cui all'articolo 5, comma 1, della citata
legge. Nei confronti del soggetto incaricato
dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova
applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5.
7. - 8.
9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di
ispezione e di servizi all'impiego derivanti dal presente
decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
organizza corsi di riqualificazione professionale per il
personale interessato, finalizzati allo svolgimento della
attivita' di vigilanza e di ispezione. Per tali finalita'
e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995
e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e
1998. Al relativo onere, comprensivo delle spese di
missione per tutto il personale, di qualsiasi livello
coinvolto nell'attivita' formativa, si provvede a carico
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
10. Le convenzioni gia' stipulate ai sensi, da
ultimo, dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1
ottobre 1996, n. 511, conservano efficacia.
11. Salvo diversa determinazione della commissione
regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a
singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione
presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono
individuati tra i soggetti che si presentano presso le
sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno
prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici,
attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia
diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro 15
giorni. All'individuazione dei lavoratori da avviare si
perviene secondo l'ordine di punteggio con precedenza per
coloro che risultino gia' inseriti nelle graduatorie di cui
all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui
al comma 11 si tiene conto dell'anzianita' di iscrizione
nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo
diversa deliberazione delle commissioni regionali per
l'impiego le quali possono anche rideterminare, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n.
56, l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi che
concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti generali
assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego
valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni
modificative del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13.
13. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2,
comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di
realizzare una piu' efficiente azione amministrativa in
materia di collocamento, sono dettate disposizioni
modificative delle norme del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e
razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti
gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le
denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica
e' emanato, entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e, per la materia
disciplinata dal citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del
Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore
a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme recate dai
citati decreti n. 345 del 1994, n. 346 del 1994 e n. 487
del 1994, capo IV e l'allegata tabella dei criteri per la
formazione delle graduatorie.
14.
15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione in
materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro
in favore dei cittadini extracomunitari, nonche' contro i
provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del
lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in
favore della medesima categoria di lavoratori, e' ammesso
ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla data di
ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente,
al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione e al direttore dell'ispettorato
regionale del lavoro, competenti per territorio, che
decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i
predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno
1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale.».