Art. 28
Servizio di collegamento delle imprese alla Piattaforma Digitale
Nazionale Dati
1. Nell'ambito dell'intervento «Servizi digitali e cittadinanza
digitale» del Piano nazionale per gli investimenti complementari di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
luglio 2021, n. 101, le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, per il tramite del gestore del sistema informativo
nazionale di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre
1993, n. 580, mettono a disposizione delle imprese il servizio
dedicato di collegamento telematico con la Piattaforma Digitale
Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che consente alle imprese di
effettuare controlli automatizzati e di acquisire certificati
relativi ai propri fatti, stati e qualita'.
2. Al fine di predisporre sistemi informativi necessari per la
messa a disposizione del servizio di cui al comma 1, consentire
l'erogazione del servizio e garantirne lo sviluppo e la manutenzione
fino al 2023, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' stipulata una convenzione tra la struttura della
Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale, il Ministero dello sviluppo
economico, Unioncamere e Infocamere in qualita' di gestore del
servizio, sentite e l'AgID e la societa' di cui all'articolo 8, comma
2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che disciplina il
cronoprogramma di attuazione, le regole tecniche, le modalita' di
funzionamento, nonche' la misura e le modalita' di erogazione del
finanziamento del progetto sulla base dei costi sostenuti. La
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica con
cadenza semestrale al Ministero dell'economia e delle finanze, anche
sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi di
monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 59
del 2021, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli
interventi e gli obiettivi conseguiti. Agli oneri derivanti dal
presente comma per la realizzazione della piattaforma, nel limite
massimo di 1 milione di euro per l'anno 2021, 6 milioni di euro per
l'anno 2022 e 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere
sulle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 1, comma
2, lettera a), numero 1), del decreto-legge n. 59 del 2021.
3. A decorrere dal 2024, con decreto del Ministro per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale, adottato di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sono definiti gli oneri a carico
delle imprese che usufruiscono del servizio di cui al comma 1, al
fine di assicurare la remunerazione dei costi a regime per
l'erogazione del servizio e lo sviluppo e la manutenzione
dell'infrastruttura abilitante da parte del gestore informatico del
servizio.
3-bis. Al fine di semplificare e di agevolare la realizzazione
degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
nonche' di consentire l'accelerazione degli investimenti ivi
previsti, all'articolo 54-ter, comma 2, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «ad acta» sono soppresse;
b) dopo le parole: «delle predette» e' inserita la seguente:
«nuove»;
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, scelto tra i
segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il
personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche o tra soggetti
di comprovata esperienza professionale. Gli organi delle camere di
commercio accorpate e ridefinite ai sensi del presente comma decadono
a decorrere dalla nomina dei commissari di cui al primo periodo».
Riferimenti normativi
- Il riferimento normativo all'articolo 1, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 (Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale
di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli
investimenti) e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 20-bis.
- Si riporta il testo dell'articolo 8, della legge 29
dicembre 1993, n. 580, (Riordinamento delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura):
«Art. 8 (Registro delle imprese). - 1. E' istituito
presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle
imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.
2. Al fine di garantire condizioni di uniformita'
informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve
le disposizioni legislative e regolamentari in materia,
nonche' gli atti amministrativi generali da esse previsti,
il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il
Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere, emana
direttive sulla tenuta del registro, assicurandone la
relativa vigilanza.
3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle
imprese in conformita' agli articoli 2188, e seguenti, del
codice civile, nonche' alle disposizioni della presente
legge e al regolamento di cui al comma 6 bis del presente
articolo, sotto la vigilanza di uno o piu' giudici delegati
scelti tra i giudici assegnati alle sezioni specializzate
in materia di impresa, e nominati dal presidente del
Tribunale competente per territorio e presso cui e'
istituita la sezione specializzata in materia di impresa,
su indicazione del presidente della medesima sezione.
4. Gli uffici delle Camere di commercio della
circoscrizione territoriale su cui ha competenza il
tribunale delle imprese sono retti da un unico conservatore
nominato dal Ministero dello sviluppo economico su proposta
dell'Unioncamere, sentiti i presidenti delle camere di
commercio operanti nell'ambito della stessa circoscrizione,
tra i dirigenti delle camere di commercio in possesso dei
requisiti definiti con il decreto di cui al comma 5
dell'articolo 20. Il conservatore puo' delegare parte dei
propri compiti a dirigenti delle altre camere di commercio
della circoscrizione territoriale. L'atto di nomina del
conservatore e' pubblicato sul sito istituzionale di tutte
le camere di commercio interessate e del Ministero dello
sviluppo economico. Il ruolo di conservatore costituisce o
integra il contenuto dell'incarico dirigenziale conferito
dalla camera di commercio di appartenenza.
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di
certificazione anagrafica di pubblicita' notizia, oltre
agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e
la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro
delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono
realizzati in modo da assicurare completezza ed
organicita', pubblicita' per tutte le imprese soggette ad
iscrizione attraverso un unico sistema informativo
nazionale, garantendo la tempestivita' dell'informazione su
tutto il territorio nazionale.
6-bis. Con regolamento emanato, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro della giustizia e con Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono
disciplinate le norme di attuazione del presente articolo.
6-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al
comma 6-bis continua ad applicarsi il decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e
successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 50-ter del decreto
legislativo 07 marzo 2005, n. 82, (Codice
dell'amministrazione digitale):
«Art. 50-ter (Piattaforma Digitale Nazionale Dati). -
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la
progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una
Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a
favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio
informativo detenuto, per finalita' istituzionali, dai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' la
condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad
accedervi ai fini dell'attuazione dell'articolo 50 e della
semplificazione degli adempimenti amministrativi dei
cittadini e delle imprese, in conformita' alla disciplina
vigente.
2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati e' gestita
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed e'
costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende
possibile l'interoperabilita' dei sistemi informativi e
delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei
gestori di servizi pubblici per le finalita' di cui al
comma 1, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la
gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti
abilitati ad operare sulla stessa, nonche' la raccolta e
conservazione delle informazioni relative agli accessi e
alle transazioni effettuate suo tramite. La condivisione di
dati e informazioni avviene attraverso la messa a
disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti
accreditati, di interfacce di programmazione delle
applicazioni (API). Le interfacce, sviluppate dai soggetti
abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio
dei ministri e in conformita' alle Linee guida AgID in
materia interoperabilita', sono raccolte nel "catalogo API"
reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati.
I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad
accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e
a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. In fase di prima
applicazione, la Piattaforma assicura prioritariamente
l'interoperabilita' con le basi di dati di interesse
nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-bis e con le
banche dati dell'Agenzie delle entrate individuate dal
Direttore della stessa Agenzia. L'AgID, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali e acquisito il parere
della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee
guida con cui definisce gli standard tecnologici e criteri
di sicurezza, di accessibilita', di disponibilita' e di
interoperabilita' per la gestione della piattaforma nonche'
il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo
API con i limiti e le condizioni di accesso volti ad
assicurare il corretto trattamento dei dati personali ai
sensi della normativa vigente.
2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, ultimati i test e le prove tecniche
di corretto funzionamento della piattaforma, fissa il
termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla stessa, a
sviluppare le interfacce di cui al comma 2 e a rendere
disponibili le proprie basi dati.
3. Nella Piattaforma Nazionale Digitale Dati non
confluiscono i dati attinenti a ordine e sicurezza
pubblici, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria
e polizia economico-finanziaria.
4. Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio
dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero
dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali e acquisito il parere della Conferenza Unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e' stabilita la strategia nazionale dati. Con
la strategia nazionale dati sono identificate le tipologie,
i limiti, le finalita' e le modalita' di messa a
disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio
dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono
titolari i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dando
priorita' ai dati riguardanti gli studenti del sistema di
istruzione e di istruzione e formazione professionale ai
fini della realizzazione del diritto-dovere all'istruzione
e alla formazione e del contrasto alla dispersione
scolastica e formativa. Il decreto di cui al presente comma
e' comunicato alle Commissioni parlamentari competenti.
5. L'inadempimento dell'obbligo di rendere
disponibili e accessibili le proprie basi dati ovvero i
dati aggregati e anonimizzati costituisce mancato
raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante
obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle
strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore
al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del
trattamento accessorio collegato alla performance
individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di
attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime
strutture.
6. L'accesso ai dati attraverso la Piattaforma
Digitale Nazionale Dati non modifica la disciplina relativa
alla titolarita' del trattamento, ferme restando le
specifiche responsabilita' ai sensi dell'articolo 28 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 in capo al soggetto gestore
della Piattaforma nonche' le responsabilita' dei soggetti
accreditati che trattano i dati in qualita' di titolari
autonomi del trattamento.
7. Resta fermo che i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, possono continuare a utilizzare anche i sistemi di
interoperabilita' gia' previsti dalla legislazione vigente.
8. Le attivita' previste dal presente articolo si
svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».
- Si riporta il testo del comma 2, dell'articolo 8, del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12
(Disposizioni urgenti in materia di sostegno e
semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione):
«Art. 8 (Piattaforme digitali). - 1. Ai fini
dell'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale
italiana anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda
digitale europea, la gestione della piattaforma di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, nonche' i compiti, relativi a tale
piattaforma, svolti dall'Agenzia per l'Italia digitale,
sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri
che a tal fine si avvale, se nominato, del Commissario
straordinario di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 179.
1-bis. Il mandato del Commissario straordinario per
l'attuazione dell'Agenda digitale, nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, ai
sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto
2016, n. 179, nonche' l'operativita' della relativa
struttura di supporto, sono prorogati al 31 dicembre 2019.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di
garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale
italiana, anche in coerenza con l'Agenda digitale europea,
le funzioni, i compiti e i poteri conferiti al Commissario
straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale
dall'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n.
179, sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei
ministri o al Ministro delegato che li esercita per il
tramite delle strutture della Presidenza del Consiglio dei
ministri dallo stesso individuate, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze per le materie di
sua competenza. Allo stesso fine e per lo sviluppo e la
diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese
e pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei
ministri, o il Ministro delegato, individua, promuove e
gestisce mediante la competente struttura per l'innovazione
della Presidenza del Consiglio dei ministri progetti di
innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di
rilevanza strategica e di interesse nazionale.
1-quater. A supporto delle strutture della Presidenza
del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-ter, opera un
contingente di personale formato da esperti in possesso di
specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione
di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle
correlate iniziative di comunicazione e disseminazione,
nonche' di significativa esperienza in progetti di
trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di
programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga
scala. Il contingente opera alle dirette dipendenze delle
strutture di cui al comma 1-ter ed e' composto da personale
in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga
posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza,
proveniente da ministeri, ad esclusione dei ministeri
dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia
e delle finanze e dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e del personale docente, educativo, amministrativo,
tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero
da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo
9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,
n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo, laddove
disposto, e' reso indisponibile un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario nelle
amministrazioni di provenienza. Il trattamento economico e'
corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 9,
comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303. Il contingente di esperti e' altresi' composto da
personale di societa' pubbliche partecipate dal Ministero
dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato
su base convenzionale, su parere favorevole del Ministero
dell'economia e delle finanze, ovvero da personale non
appartenente alla pubblica amministrazione. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti
complessivi dello stanziamento di cui al comma 1-quinquies,
sono definiti la consistenza numerica e le modalita' di
formazione del contingente, la tipologia del rapporto di
lavoro e le modalita' di chiamata, la durata e il regime
giuridico del rapporto intercorrente con i componenti del
contingente, le specifiche professionalita' richieste e il
compenso spettante per ciascuna professionalita'. Gli
incarichi conferiti ad esperti con provvedimento adottato
anteriormente al 30 dicembre 2019 sono confermati sino alla
scadenza prevista nell'atto di conferimento ovvero
nell'eventuale atto di rinnovo.
1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei
commi 1-ter e 1-quater, anche per spese di missione e per
l'acquisto di servizi immediatamente correlate ai progetti
di cui al comma 1-ter, pari a 6 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6
milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
relativa al Fondo per esigenze indifferibili.
2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, per lo svolgimento delle attivita' di
cui al comma 1, sulla base degli obiettivi indicati con
direttiva adottata dal Presidente del Consiglio dei
ministri, e' costituita una societa' per azioni interamente
partecipata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri
e modalita' individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, utilizzando ai fini della
sottoscrizione del capitale sociale iniziale quota parte
delle risorse finanziarie gia' destinate dall'Agenzia per
l'Italia digitale per le esigenze della piattaforma di cui
al comma 1, secondo procedure definite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri. Le predette risorse
finanziarie sono versate, nell'anno 2019, all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e
destinate al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Nello statuto della societa' sono
previste modalita' di vigilanza, anche ai fini della
verifica degli obiettivi di cui al comma 1, da parte del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
delegato.
3. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono
attribuite le funzioni di indirizzo, coordinamento e
supporto tecnico delle pubbliche amministrazioni, che le
esercita avvalendosi della societa' di cui al comma 2, per
assicurare la capillare diffusione del sistema di pagamento
elettronico attraverso la piattaforma di cui all'articolo
5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005. Per la
progettazione, lo sviluppo, la gestione e l'implementazione
del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis
del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma
di cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo
n. 82 del 2005, la Presidenza del Consiglio dei ministri si
avvale della societa' di cui al comma 2. Le attivita' di
sviluppo e implementazione sono realizzate nei limiti delle
risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri e destinate ai progetti e alle
iniziative per l'attuazione dell'Agenda digitale. Alla
compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal primo
periodo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2019, 2020, 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
4. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo
13 dicembre 2017, n. 217, le parole "1° gennaio 2019" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".
5. All'articolo 65 del decreto legislativo 13
dicembre 2017, n. 217, il comma 7 e' sostituito dal
seguente: "7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il
Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate
le misure necessarie a garantire la conformita' dei servizi
di posta elettronica certificata di cui agli articoli 29 e
48 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, al
regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di
identificazione elettronica e servizi fiduciari per le
transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga
la direttiva 1999/93/CE. A far data dall'entrata in vigore
del decreto di cui al primo periodo, l'articolo 48 del
decreto legislativo n. 82 del 2005 e' abrogato".».
- Si riporta il testo dell'articolo 54-ter del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 54-ter (Riorganizzazione del sistema camerale
della Regione siciliana). - 1. La Regione siciliana, in
considerazione delle competenze e dell'autonomia ad essa
attribuite, puo' provvedere, entro il 31 dicembre 2021, a
riorganizzare il proprio sistema camerale, anche revocando
gli accorpamenti gia' effettuati o in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, nel rispetto degli indicatori di efficienza e di
equilibrio economico nonche' del numero massimo di camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura previsto
dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 219, e assicurando alle camere di
commercio di nuova costituzione la dotazione finanziaria e
patrimoniale detenuta da quelle precedentemente esistenti
nella medesima circoscrizione territoriale.
2. Nelle more dell'attuazione della disposizione di
cui al comma 1, sono istituite, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, anche mediante accorpamento e
ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle
camere di commercio esistenti e comunque nel rispetto del
limite numerico previsto dall'articolo 3, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 219 del 2016, le
circoscrizioni territoriali della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Catania e della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani;
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa
con il presidente della Regione siciliana, e' nominato un
commissario per ciascuna delle predette nuove camere di
commercio, scelto tra i segretari generali delle camere di
commercio accorpate o tra il personale dirigenziale delle
amministrazioni pubbliche o tra soggetti di comprovata
esperienza professionale. Gli organi delle camere di
commercio accorpate e ridefinite ai sensi del presente
comma decadono a decorrere dalla nomina dei commissari di
cui al primo periodo.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».