Art. 28 bis
Piattaforma digitale per l'erogazione di benefici economici concessi
dalle amministrazioni pubbliche
1. Nell'ambito dell'intervento «Servizi digitali e cittadinanza
digitale» del Piano nazionale per gli investimenti complementari, di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
luglio 2021, n. 101, al fine di incentivare la digitalizzazione dei
pagamenti della pubblica amministrazione, di uniformare i processi di
erogazione dei benefici economici concessi dalle amministrazioni
pubbliche e di consentire un piu' efficiente controllo della spesa
pubblica, i benefici economici concessi da un'amministrazione
pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, a favore di persone fisiche o giuridiche
residenti nel territorio dello Stato e destinati a specifici acquisti
da effettuare attraverso terminali di pagamento (POS) fisici o
virtuali possono essere erogati, nel limite delle risorse disponibili
a legislazione vigente, mediante utilizzo della piattaforma
tecnologica prevista all'articolo 5, comma 2, del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
2. I servizi di progettazione, di realizzazione e di gestione del
sistema informatico destinato all'erogazione dei benefici economici
di cui al comma 1 sono svolti dalla societa' di cui all'articolo 8,
comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
o del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli
aspetti di competenza, sono definiti il cronoprogramma procedurale
per la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura
tecnologica per l'erogazione dei benefici di cui al presente
articolo, nonche' le modalita' di attuazione del medesimo articolo,
comprese le modalita' di funzionamento della piattaforma di cui al
comma 1, stabilendo, in particolare, le modalita' di colloquio con i
sistemi informativi utilizzati dalle amministrazioni pubbliche per la
gestione contabile della spesa, di erogazione e di fruizione uniformi
dei benefici, di verifica del rispetto dei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente, nonche' di remunerazione del
servizio da parte delle amministrazioni pubbliche che intendono
avvalersene al fine di coprire i costi di gestione della piattaforma
e di garantirne l'autosostenibilita' a regime. Le amministrazioni
pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 determinano i casi di utilizzo della
piattaforma di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto
delle modalita' di funzionamento stabilite dal decreto di cui al
primo periodo del presente comma. Agli oneri derivanti dall'utilizzo
della piattaforma di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche
provvedono a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
4. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale
comunica, con cadenza semestrale, al Ministero dell'economia e delle
finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni rilevati dai
sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le risorse utilizzate, lo stato
di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula, a titolo non
oneroso, una o piu' convenzioni con la societa' di cui all'articolo
8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, al fine di
definire le modalita' e i tempi di comunicazione dei flussi contabili
relativi ai benefici di cui al comma 1 del presente articolo nonche'
le modalita' di accreditamento dei medesimi benefici.
6. Agli oneri derivanti dalla progettazione e dalla realizzazione
dell'infrastruttura per l'erogazione dei benefici di cui al presente
articolo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2022 e
di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle
risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Quanto alla copertura degli oneri
di gestione e funzionamento della piattaforma di cui al comma 1 del
presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 e a 3,5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai
sensi del comma 3 del presente articolo e, per l'eventuale parte
residua, a valere sulle risorse del bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri per la quota riferibile al
Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui
all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Riferimenti normativi
- Il riferimento normativo all'articolo 1, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 01 luglio 2021, n. 101 (Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale
di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli
investimenti) e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 20-bis.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo, 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione) (Art. 1
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1.
Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine
di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle
risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando
la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita'
informatiche). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma
2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di
cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo
attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi,
per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito
telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al
comma 2, resta ferma la possibilita' di accettare anche
altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione
in relazione allo schema di pagamento abilitato per
ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico
come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e
35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni
interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su
carta.
2. Al fine di dare attuazione al comma 1, la
Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione,
attraverso il Sistema pubblico di connettivita', una
piattaforma tecnologica per l'interconnessione e
l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e i
prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di
assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo
64, l'autenticazione dei soggetti interessati
all'operazione in tutta la gestione del processo di
pagamento.
2-bis.
2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la
piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento
spontaneo di tributi di cui all'articolo 2-bis del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
2-quater. I prestatori di servizi di pagamento
abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche
amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma di
cui al comma 2. Resta fermo il sistema dei versamenti
unitari di cui all'articolo 17 e seguenti del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III, fino
all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentite l'Agenzia
delle entrate e l'AgID, che fissa, anche in maniera
progressiva, le modalita' tecniche per l'effettuazione dei
pagamenti tributari e contributivi tramite la piattaforma
di cui al comma 2.
2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma
2, le informazioni sui pagamenti sono messe a disposizione
anche del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento Ragioneria generale dello Stato.
2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al comma
2 puo' essere utilizzata anche per facilitare e
automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i
processi di certificazione fiscale tra soggetti privati,
tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e
trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui
agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 127.
2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le
regole tecniche di funzionamento della piattaforma
tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies.
3. - 3-ter.
4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca
d'Italia, definisce linee guida per l'attuazione del
presente articolo e per la specifica dei codici
identificativi del pagamento di cui al comma 1 e le
modalita' attraverso le quali il prestatore dei servizi di
pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni
relative al pagamento medesimo.
5. Le attivita' previste dal presente articolo si
svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».
- Il riferimento all'articolo 8 del decreto-legge 14
dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 febbraio 2019, n. 12, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art.28.
- Il riferimento all'articolo 1 del decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 28.
- Si riporta il testo dell'articolo 239 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 239 (Fondo per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione). - 1. Nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno
2020, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione,
destinato alla copertura delle spese per interventi,
acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia di
condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico
a fini istituzionali, della diffusione dell'identita'
digitale, del domicilio digitale e delle firme
elettroniche, della realizzazione e dell'erogazione di
servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le
piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e
64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche'
per i servizi e le attivita' di assistenza
tecnico-amministrativa necessarie. Le suddette risorse,
sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del
consiglio dei ministri per essere assegnate al Ministro
delegato per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, che provvede alla gestione delle relative
risorse.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono
individuati gli interventi a cui sono destinate le risorse
di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti correlati
alla sicurezza cibernetica. Con i predetti decreti, le
risorse di cui al comma 1 possono essere trasferite, in
tutto o in parte, anche alle pubbliche amministrazioni e ai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la realizzazione di
progetti di trasformazione digitale coerenti con le
finalita' di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a euro cinquanta milioni per l'anno 2020, si
provvede ai sensi dell'articolo 265.».