Art. 29
Fondo per la Repubblica Digitale
1. Nell'ambito dell'intervento «Servizi digitali e competenze
digitali» del Piano nazionale per gli investimenti complementari di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
luglio 2021, n. 101, in via sperimentale, per gli anni 2022, 2023,
2024, 2025 e 2026, e' istituito il « Fondo per la Repubblica Digitale
», alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente
postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, nell'ambito della propria attivita' istituzionale. Le
modalita' di gestione del conto di cui al presente comma sono
definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 3.
2. Il Fondo e' destinato esclusivamente al sostegno di progetti
rivolti alla formazione e all'inclusione digitale, con la finalita'
di accrescere le competenze digitali, anche allo scopo di migliorare
i corrispondenti indicatori del Digital Economy and Society Index
(DESI) della Commissione europea.
3. Con protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni di cui al
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il Ministro per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di inter-
vento del Fondo di cui al comma 1 e sono individuate le
caratteristiche, le modalita' di valutazione, selezione e
monitoraggio dei progetti da finanziare, al fine di assicurare la
trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli
interventi. Con il protocollo di cui al primo periodo, sono altresi'
regolate le modalita' di organizzazione e governo del medesimo Fondo.
Nel definire le modalita' di intervento del Fondo si tiene conto del
principio di omogeneita' territoriale nazionale.
4. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 3 sono altresi'
definiti le modalita' di costituzione del Comitato strategico di
indirizzo, il numero dei componenti e le regole di funzionamento
dello stesso. Al predetto Comitato e' affidato il compito di definire
le linee strategiche e le priorita' d'azione per l'utilizzo del Fondo
di cui al comma 1, nonche' la verifica dei processi di selezione e di
valutazione dei progetti in considerazione della capacita' degli
stessi di accrescere il livello delle competenze digitali dei
cittadini e della coerenza con le linee strategiche. Lo stesso
protocollo d'intesa definisce le modalita' di costituzione del
Comitato scientifico indipendente a cui e' affidato il compito di
monitorare e valutare l'efficacia ex post degli interventi
finanziati. La partecipazione ai Comitati di cui al presente comma
non da' diritto a retribuzioni, compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
4-bis. A decorrere dal 31 gennaio 2022 e fino alla completa
realizzazione dei progetti, il Comitato strategico di cui al comma 4
presenta annualmente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una
relazione sulla ripartizione territoriale del programma e degli
interventi finanziati ai sensi del comma 2.
5. Alle fondazioni di cui al comma 1 e' riconosciuto un contributo,
sotto forma di credito d'imposta, pari al 65 per cento dei versamenti
effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 1 per gli anni 2022 e
2023 e al 75 per cento per gli anni 2024, 2025 e 2026. Il contributo
e' assegnato secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni
comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati secondo il
protocollo d'intesa di cui al comma 3, fino a esaurimento delle
risorse disponibili che vengono individuate con uno o piu' decreti
del Presidente del consiglio dei ministri o del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica o la transizione digitale a valere sulle
risorse del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei
ministri anche in relazione alle risorse di cui all'articolo 1, comma
2, lettera a), punto 2, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Il
credito e' riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con apposita
comunicazione che da' atto della trasmissione della delibera di
impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna
stanziate, nei termini e secondo le modalita' previsti nel protocollo
d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo delle somme
indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le
fondazioni aderenti allo stesso. Il credito e' indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di
riconoscimento e puo' essere utilizzato esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo
stesso e' stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente
comma e' cedibile dai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto delle
disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e
previa adeguata dimostrazione dell'effettivita' del diritto al
credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi.
La cessione del credito d'imposta e' esente dall'imposta di registro.
Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
sono definite le procedure per la concessione del contributo di cui
al comma 5, nel rispetto del limite di spesa stabilito.
7. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale
comunica con cadenza semestrale al Ministero dell'economia e delle
finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili
dai sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge n. 59 del 2021, le risorse utilizzate, lo stato di
attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.
Riferimenti normativi
- Il riferimento all'articolo 1, del decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 28.
- Il testo del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153, e' riportato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1999,
n. 125.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni;
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi
dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la
facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del
provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi
del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti,
anche qualora questi ultimi non siano maturati con
riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA
oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1260 e seguenti del
codice civile:
«Art. 1260 (Cedibilita' dei crediti). - Il creditore
puo' trasferire a titolo oneroso [c.c. 1266] o gratuito il
suo credito [c.c. 1198, 1889, 2559], anche senza il
consenso del debitore [c.c. 1264, 1375, 1379, 2015],
purche' il credito non abbia carattere strettamente
personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge
[c.c. 323, 378, 447, 1261, 1471]. Le parti possono
escludere la cedibilita' del credito [c.c. 1823]; ma il
patto non e' opponibile al cessionario, se non si prova che
egli lo conosceva al tempo della cessione.».
«Art. 1261 (Divieti di cessione). - I magistrati
dell'ordine giudiziario [c.c. 1471], i funzionari delle
cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali
giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e
i notai non possono, neppure per interposta persona,
rendersi cessionari [c.c. 1260] di diritti sui quali e'
sorta contestazione davanti l'autorita' giudiziaria di cui
fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro
funzioni, sotto pena di nullita' e dei danni. La
disposizione del comma precedente non si applica alle
cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, ne' a quelle
fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti
dal cessionario.».
«Art. 1262 (Documenti probatori del credito). - Il
cedente deve consegnare al cessionario i documenti
probatori del credito che sono in suo possesso. Se e' stata
ceduta solo una parte del credito, il cedente e' tenuto a
dare al cessionario una copia autentica dei documenti.».
«Art. 1263 (Accessori del credito). - Per effetto
della cessione, il credito e' trasferito al cessionario con
i privilegi [c.c. 2745], con le garanzie personali [c.c.
1936] e reali e con gli altri accessori.
Il cedente non puo' trasferire al cessionario, senza
il consenso del costituente, il possesso della cosa
ricevuta in pegno; in caso di dissenso, il cedente rimane
custode del pegno.
Salvo patto contrario, la cessione non comprende i
frutti scaduti.».
«Art. 1264 (Efficacia della cessione riguardo al
debitore ceduto). - La cessione ha effetto nei confronti
del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando
gli e' stata notificata.
Tuttavia, anche prima della notificazione, il
debitore che paga al cedente non e' liberato, se il
cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza
dell'avvenuta cessione.».
«Art. 1265 (Efficacia della cessione riguardo ai
terzi). - Se il medesimo credito ha formato oggetto di piu'
cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata
per prima al debitore, o quella che e' stata prima
accettata dal debitore con atto di data certa [c.c. 2704],
ancorche' essa sia di data posteriore.
La stessa norma si osserva quando il credito ha
formato oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno.».
«Art. 1266 (Obbligo di garanzia del cedente). -
Quando la cessione e' a titolo oneroso, il cedente e'
tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della
cessione. La garanzia puo' essere esclusa per patto, ma il
cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio.
Se la cessione e' a titolo gratuito, la garanzia e'
dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a
carico del donante la garanzia per l'evizione.».
«Art. 1267 (Garanzia della solvenza del debitore). -
Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo
che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli
risponde nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre
corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della
cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per
escutere il debitore, e risarcire il danno. Ogni patto
diretto ad aggravare la responsabilita' del cedente e'
senza effetto.
Quando il cedente ha garantito la solvenza del
debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione
del credito per insolvenza del debitore e' dipesa da
negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire
le istanze contro il debitore stesso.».
- Si riporta il testo del comma 53, dell'articolo 1,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008):
«Art. 1 (Disposizioni in materia di entrata, nonche'
disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi
costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
Consiglio dei Ministri; Relazioni finanziarie con le
autonomie territoriali). - 1. - 52. Omissis.
53. (Limite annuale all'utilizzo della compensazione
dei crediti d'imposta.) A partire dal 1º gennaio 2008,
anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole
leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel
quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere
utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare
eccedente e' riportato in avanti anche oltre il limite
temporale eventualmente previsto dalle singole leggi
istitutive ed e' comunque compensabile per l'intero importo
residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui
si genera l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma
non si applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1,
comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto
previsto dal presente comma non si applica al credito
d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º gennaio
2010.
54. - 387. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001).
«Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001
il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi
compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai
soggetti intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1
miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle
esigenze di bilancio, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo
precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio
2010, fino a 700.000 euro.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre
2000 non possono essere revocate.
3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di
cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984,
n. 720".
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui
redditi di capitale e sui redditi diversi di natura
finanziaria non sono state operate ovvero non sono stati
effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i
relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo
in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione
nella misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, qualora gli stessi sostituti o intermediari,
anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella
quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e
imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo
dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente
disposizione si applica se la violazione non e' stata gia'
constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attivita' di accertamento delle quali il
sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale
conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia
contestuale al versamento dell'imposta.
5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "entro il termine previsto dall'articolo 2946 del
codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
termine di decadenza di quarantotto mesi".
6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"di quarantotto mesi".».