Art. 30
Digitalizzazione dell'intermodalita' e della logistica integrata
1. Al fine di accelerare l'implementazione e il potenziamento della
Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale in
coerenza con il cronoprogramma previsto dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono trasferite al
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili le
funzioni di soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
2. Gli effetti delle convenzioni previste dall'articolo 1, comma
456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dall'articolo 61-bis,
comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dall'articolo 1,
comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dall'articolo 4-bis,
comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dall'articolo
16-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dall'articolo 1,
comma 583, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo
11-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,
ove non gia' scadute, cessano alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nei limiti delle risorse previste dai relativi
stanziamenti o autorizzazioni di spesa:
a) all'accertamento e all'erogazione al precedente soggetto
attuatore dei contributi eventualmente ancora dovuti in relazione
alle attivita' specificamente previste dalle convenzioni stipulate,
in attuazione dell'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, dell'articolo 61-bis, comma 5, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, e dell'articolo 1, comma 211, della legge 24
dicembre 2012, n. 228;
b) in relazione alle convenzioni stipulate in attuazione
dell'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge n. 243 del 2016 e
dell'articolo 16-ter del decreto-legge n. 91 del 2017, nonche' in
relazione alle attivita' previste dall'articolo 11-bis, comma 1, del
decreto-legge n. 124 del 2019, al rimborso, fatti salvi i pagamenti
gia' effettuati, in favore del precedente soggetto attuatore dei soli
costi, derivanti da obbligazioni giuridicamente vincolanti, dallo
stesso sostenuti e documentati, alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, e strettamente afferenti alle attivita'
previste dalle citate disposizioni.
4. Entro il medesimo termine di cui al comma 3, il precedente
soggetto attuatore provvede a mettere a disposizione del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili tutto quanto
realizzato o in corso di realizzazione in attuazione delle
convenzioni e delle disposizioni indicate nello stesso comma 3,
nonche' quanto necessario per assicurare il funzionamento della
piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale di cui
all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012.
5. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, il
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili puo'
avvalersi, mediante apposita convenzione ed a valere sulle risorse di
cui all'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,
n. 157, nel limite di euro 58.334, per l'anno 2021, e di euro 700.000
annui a decorrere dall'anno 2022, della societa' Rete Autostrade
Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti
S.p.A. 5. Identico. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, al
fine di far fronte alle ulteriori attivita' derivanti dall'attuazione
degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, la societa' Rete Autostrade
Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti
S.p.A. e' autorizzata, in deroga all'articolo 19, comma 5, del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad assumere a tempo
indeterminato 19 unita' di personale non dirigenziale, con comprovata
competenza multidisciplinare in materia di logistica e di logistica
digitale, di cui due quadri, da inquadrare in base al vigente
Contratto collettivo nazionale di lavoro. La societa' Rete Autostrade
Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti
S.p.A. provvede al reclutamento del personale di cui al primo periodo
mediante apposita selezione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 119.000 euro per l'anno 2021 e a 1.426.000
euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019,
n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.
55.
6-bis. Ai fini dell'autorizzazione delle opere concernenti la
realizzazione di centri intermodali ferroviari in aree adiacenti ai
porti, le medesime aree sono equiparate alle zone territoriali
omogenee B previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444, ai fini dell'applicabilita' della disciplina
stabilita dall'articolo 142, comma 2, del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 61-bis del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
(Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'):
«Art. 61-bis (Piattaforma per la gestione della rete
logistica nazionale). - 1. Sono ripristinati i fondi di cui
all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli
anni del triennio 2012/2014, con specifica destinazione al
miglioramento delle condizioni operative dell'autotrasporto
e all'inserimento dei porti nella sperimentazione della
piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale
nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
4. La societa' UIRNet SpA e' soggetto attuatore unico
per la realizzazione e gestione della piattaforma per la
gestione della rete logistica nazionale, come definita nel
decreto ministeriale 20 giugno 2005, n. 18T, che e' estesa,
oltre che agli interporti, anche ai centri merci, ai porti
ed alle piastre logistiche.
5. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti e'
autorizzato a firmare apposito atto convenzionale con
UIRNet SpA per disciplinare l'utilizzo dei fondi di cui al
comma 1 del presente articolo.».
- Si riporta il testo vigente del comma 456,
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
«Art. 1. - 1. - 455. Omissis.
456. Per la concessione di contributi alla
realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a
ridotto impatto ambientale di supporto a nodi di scambio
viario intermodali e' autorizzata la spesa di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da
emanare, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono individuate le
tipologie di intervento che possono fruire dei contributi e
gli importi massimi erogabili per ciascun intervento, nel
rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti
di Stato.
457. - 572. Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 211, dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilita' 2013):
«Art. 1. - 1. - 210. Omissis.
211. Il soggetto attuatore di cui all'articolo
61-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, deve provvedere al completamento della Piattaforma
Logistica Nazionale, anche nell'ambito dell'Agenda Digitale
Italiana, e alla relativa gestione come sistema di rete
infrastrutturale aperto a cui si collegano le piattaforme
ITS locali, autonomamente sviluppate e all'uopo rese
compatibili, di proprieta' o in uso ai nodi logistici,
porti, centri merci e piastre logistiche. Al fine di
garantire il piu' efficace coordinamento e l'integrazione
tra la Piattaforma logistica nazionale e le piattaforme ITS
locali, le Autorita' portuali possono acquisire una
partecipazione diretta al capitale del soggetto attuatore
di cui al presente comma. In ogni caso, la maggioranza del
capitale sociale del soggetto attuatore dovra' essere
detenuta da Interporti e Autorita' portuali. Considerata la
portata strategica per il Paese della Piattaforma per la
gestione della Rete logistica nazionale, la stessa e'
inserita nel programma delle infrastrutture strategiche di
cui alla legge n. 443 del 2001. Ai fini del perseguimento
dell'interoperabilita' della piattaforma logistica
nazionale digitale con altre piattaforme che gestiscono
sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonche'
dell'estensione della piattaforma logistica nazionale
mediante l'inserimento di nuove aree servite e nuovi
servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione
in comodato d'uso di apparati di bordo, il contributo di
cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e' incrementato, senza obbligo di
cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di
cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, di 4 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3
milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con
il soggetto attuatore unico una specifica convenzione per
disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo
completamento della piattaforma logistica nazionale
digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha
facolta' di avvalersi della concessione di servizi in
finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
212. - 561. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4-bis, del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18
(Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale,
con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune
aree del Mezzogiorno):
«Art. 4-bis (Diffusione della logistica digitale nel
Mezzogiorno). - 1. Ai fini del completamento degli
investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti,
interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno,
riducendo il divario digitale, anche in relazione a quanto
previsto dal piano strategico nazionale della portualita' e
della logistica di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, di cui al comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre
2015, e dall'ultimo periodo del comma 211 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il contributo di cui
all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e' incrementato ulteriormente di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, senza obbligo di
cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di
cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti stipula con il soggetto attuatore unico una
specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei
fondi.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
3. I fondi di cui al presente articolo sono
utilizzati in conformita' alle disposizioni in materia di
pareri di cui all'articolo 14-bis del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16-ter del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge del 3 agosto 2017, n. 123
(Disposizioni urgenti per la crescita economica nel
Mezzogiorno):
«Art. 16-ter (Sistema automatico per la detezione dei
flussi di merce in entrata nei centri storici delle citta'
metropolitane). - 1. Al fine di incrementare la sicurezza
nella citta' di Matera ed in generale nelle citta'
metropolitane del Paese, e' autorizzata la realizzazione di
un sistema automatico per la detezione dei flussi di merce
in entrata nei centri storici, volto alla prevenzione di
fenomeni di vehicle ramming-attack attraverso la
realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma
logistica nazionale digitale (PLN).
2. Per la realizzazione del sistema di cui al comma
1, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementato
ulteriormente di 0,5 milioni di euro per il 2017, di 2
milioni di euro per il 2018 e di 1,5 milioni di euro per il
2019 nonche' di 2 milioni di euro rispettivamente per il
2020 e per il 2021, senza obbligo di cofinanziamento da
parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo
61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apporta alla
convenzione con il soggetto attuatore unico le modifiche
necessarie.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
0,5 milioni di euro per il 2017, a 2 milioni di euro per il
2018 e a 1,5 milioni di euro per il 2019, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.».
- Si riporta il testo del comma 583, dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio
2018-2020):
«Art. 1 (Misure quantitative per la realizzazione
degli obiettivi programmatici). - 1. - 582. Omissis.
583. Al fine di ottemperare al disposto dell'azione
6.4 del Piano strategico nazionale della portualita' e
della logistica, recepito con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, di cui al comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre
2015, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementato di 0,5
milioni di euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro per
l'anno 2019 senza obbligo di cofinanziamento a carico del
soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con
il soggetto attuatore unico apposito atto convenzionale per
disciplinare l'utilizzo dei fondi.
584. - 1181. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11-bis, del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili):
«Art. 11-bis (Finanziamento degli interventi per la
digitalizzazione della logistica portuale). - 1. A
decorrere dall'anno 2020, una quota pari a 5 milioni di
euro annui delle risorse del fondo per il finanziamento
degli interventi di adeguamento dei porti, di cui
all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, e' destinata al finanziamento delle attivita'
strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica
del Paese con particolare riferimento ai porti, agli
interporti, alle ferrovie e all'autotrasporto anche per
garantire il raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilita' del sistema di mobilita' delle merci,
nonche' per il completamento degli investimenti, con
particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e
piattaforme logistiche) del Mezzogiorno.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
stipula con il soggetto attuatore di cui all'articolo
61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, apposito atto convenzionale per disciplinare
l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo.
2-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' autorizzato a ridefinire, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, il rapporto convenzionale stipulato in
attuazione dell'articolo 4-bis del decreto legge 29
dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 18, con il soggetto attuatore di
cui all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, riconoscendo, nei limiti
dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 del
medesimo articolo 4-bis, i soli costi documentati e
sostenuti alla data del 31 dicembre 2019. Le risorse, che
si rendono disponibili a seguito della ridefinizione del
rapporto convenzionale, sono destinate al finanziamento
delle attivita' di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19, del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia
di societa' a partecipazione pubblica):
«Art. 19 (Gestione del personale). - 1. Salvo quanto
previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei
dipendenti delle societa' a controllo pubblico si applicano
le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del
codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di
ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente, e dai contratti collettivi.
2. Le societa' a controllo pubblico stabiliscono, con
propri provvedimenti, criteri e modalita' per il
reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche
di derivazione europea, di trasparenza, pubblicita' e
imparzialita' e dei principi di cui all'articolo 35, comma
3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso
di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova
diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del
decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati
sul sito istituzionale della societa'. In caso di mancata o
incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22,
comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del
codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro
stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di
cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione
ordinaria sulla validita' dei provvedimenti e delle
procedure di reclutamento del personale.
5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con
propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e
pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento,
ivi comprese quelle per il personale, delle societa'
controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri
contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto
di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali
disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o
limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del
settore in cui ciascun soggetto opera.
6. Le societa' a controllo pubblico garantiscono il
concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5
tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile,
nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede
di contrattazione di secondo livello.
7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e
6 sono pubblicati sul sito istituzionale della societa' e
delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o
incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma
4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33.
8. Le pubbliche amministrazioni titolari di
partecipazioni di controllo in societa', in caso di
reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati,
affidati alle societa' stesse, procedono, prima di poter
effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unita'
di personale gia' dipendenti a tempo indeterminato da
amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze
della societa' interessata dal processo di
reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di
mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n.
165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di
finanza pubblica e contenimento delle spese di personale.
Il riassorbimento puo' essere disposto solo nei limiti dei
posti vacanti nelle dotazioni organiche
dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle
facolta' assunzionali disponibili. La spesa per il
riassorbimento del personale gia' in precedenza dipendente
dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato non rileva nell'ambito delle facolta'
assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali,
anche del parametro di cui all'articolo 1, comma
557-quater, della legge n. 296 del 2006, a condizione che
venga fornita dimostrazione, certificata dal parere
dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le
esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli
adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a
condizione che:
a) in corrispondenza del trasferimento alla
societa' della funzione sia stato trasferito anche il
personale corrispondente alla funzione medesima, con le
correlate risorse stipendiali;
b) la dotazione organica dell'ente sia stata
corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale
non sia stato sostituito;
c) siano state adottate le necessarie misure di
riduzione dei fondi destinati alla contrattazione
integrativa;
d) l'aggregato di spesa complessiva del personale
soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in
misura corrispondente alla spesa del personale trasferito
alla societa'.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da
565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano
ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto
di cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31
dicembre 2017.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5-quinquies, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
(Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici):
«Art. 5-quinquies (Disposizioni urgenti in materia di
infrastrutture). - 1. In considerazione della straordinaria
necessita' ed urgenza di assicurare la celere
cantierizzazione delle opere pubbliche, e' istituita, a
decorrere dal 1° settembre 2019, la societa' per azioni
denominata "Italia Infrastrutture Spa", con capitale
sociale pari a 10 milioni di euro interamente detenuto dal
Ministero dell'economia e delle finanze, su cui il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita il
controllo di cui all'articolo 16 del testo unico di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. La societa',
previa stipula di una o piu' convenzioni con le strutture
interessate del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, ha per oggetto il supporto
tecnico-amministrativo alle direzioni generali in materia
di programmi di spesa che prevedano il trasferimento di
fondi a regioni ed enti locali e che siano sottoposti alle
Conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281. Le risorse destinate alle convenzioni di cui al
presente comma sono erogate alla societa' su un conto di
tesoreria intestato alla medesima societa', appositamente
istituito, con le modalita' previste dalle medesime
convenzioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' adottato lo statuto della societa'. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, designa il
consiglio di amministrazione.
2. La societa' puo' avvalersi, sulla base di apposite
convenzioni e con oneri a carico della societa' stessa
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, di personale proveniente dalle pubbliche
amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, e puo'
stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, nel
rispetto della disciplina applicabile, con esperti di
elevata professionalita' nelle materie oggetto d'intervento
della societa' medesima.
3. Per le convenzioni di cui al comma 1 e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e
5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a
12 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 2
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
recata dall'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre
2004, n. 311. A tal fine, al terzo periodo dell'articolo 1,
comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole:
"e all'importo di euro 9.309.900 annui a decorrere
dall'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: ",
all'importo di 11,5 milioni di euro per l'anno 2019 e
all'importo di 7.309.900 euro a decorrere dall'anno 2020";
b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a
3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307;
c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019,
mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di
spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, da imputare sulla quota parte del
fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.».