Art. 30 bis
Intermodalita' e logistica integrata: processi di innovazione e
razionalizzazione delle attivita' logistiche
1. In attuazione della missione 3 - componente 2 - «Intermodalita'
e logistica integrata», nell'ambito della riforma 2.3, del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, e al fine di favorire
ulteriormente i processi di innovazione e razionalizzazione delle
attivita' logistiche, al codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 1696 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1696. - (Limiti al risarcimento del danno per perdita o
avaria delle cose trasportate) - Il danno derivante da per- dita o da
avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate
nel luogo e nel tempo della riconsegna.
Il risarcimento dovuto dal vettore non puo' essere superiore a 1
euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o
avariata nei trasporti nazionali terrestri e all'importo di cui
all'articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto
di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo,
firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della legge
6 dicembre 1960, n. 1621, nei trasporti internazionali terrestri,
ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle
leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi,
fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi
previsti per il sorgere della responsabilita' del vettore.
Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il tramite di piu'
mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in
quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento
dovuto dal vettore non puo' in ogni caso essere superiore a 1 euro
per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei
trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo
della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.
Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono
derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalita'
previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali
applicabili.
Il vettore non puo' avvalersi della limitazione della
responsabilita' prevista a suo favore dal presente articolo ove sia
fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati
determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e
preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso
per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito
nell'esercizio delle loro funzioni»;
b) l'articolo 1737 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1737. - (Nozione) - Il contratto di spedizione e' un mandato
con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome
proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di
rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o piu'
contratti di trasporto con uno o piu' vettori e di compiere le
operazioni accessorie»;
c) l'articolo 1739 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1739. - (Obblighi dello spedizioniere) - Nell'esecuzione del
mandato lo spedizioniere e' tenuto a osservare le istruzioni del
mandante.
Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione
delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante»;
d) l'articolo 1741 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1741. - (Spedizioniere vettore) - Lo spedizioniere che con
mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto, in tutto o
in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.
Nell'ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite, si applica
l'articolo 1696»;
e) l'articolo 2761 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2761. - (Crediti del vettore, dello spedizioniere, del
mandatario, del depositario e del sequestratario) - I crediti
dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le
spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno
privilegio sulle cose trasportate o spedite finche' queste rimangono
presso di lui. Tale privilegio puo' essere esercitato anche su beni
oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui
e' sorto il credito purche' tali trasporti o spedizioni costituiscano
esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o
continuative. I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno
privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per
l'esecuzione del mandato. Qualora il mandatario abbia provveduto a
pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha
il privilegio di cui all'articolo 2752.
I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a
favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti
privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o
del sequestro. Si applicano a questi privilegi le disposizioni del
secondo e del terzo comma dell'articolo 2756».