Art. 30 ter
Interoperabilita' tra la piattaforma telematica nazionale per la
composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa e altre
banche di dati
1. La piattaforma telematica nazionale istituita ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, e' collegata
alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e alle banche di dati
dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale e dell'agente della riscossione.
2. L'esperto nominato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del
decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, accede alle banche di dati di
cui al comma 1, previo consenso prestato dall'imprenditore ai sensi
del regolamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, ed estrae la documentazione e le informazioni necessari per
l'avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e con le
parti interessate.
3. L'accesso ai dati attraverso la piattaforma telematica di cui al
comma 1 non modifica la disciplina relativa alla titolarita' del
trattamento, ferme restando le specifiche responsabilita' ai sensi
dell'articolo 28 del citato regolamento (UE) 2016/679 spettanti al
soggetto gestore della piattaforma nonche' le responsabilita' dei
soggetti che trattano i dati in qualita' di titolari autonomi del
trattamento.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147(Misure urgenti in
materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale,
nonche' ulteriori misure urgenti in materia di giustizia):
«Art. 3 (Istituzione della piattaforma telematica
nazionale e nomina dell'esperto). - 1. E' istituita una
piattaforma telematica nazionale accessibile agli
imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso
il sito internet istituzionale di ciascuna camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura. La
piattaforma e' gestita dal sistema delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il
tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero
della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico.
2. Sulla piattaforma sono disponibili una lista di
controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze
delle micro, piccole e medie imprese, che contiene
indicazioni operative per la redazione del piano di
risanamento, un test pratico per la verifica della
ragionevole perseguibilita' del risanamento, accessibile da
parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso
incaricati, e un protocollo di conduzione della
composizione negoziata. La struttura della piattaforma, la
lista di controllo particolareggiata, le modalita' di
esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo
sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della
giustizia da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. Presso la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano e' formato,
con le modalita' di cui al comma 5, un elenco di esperti
nel quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno
cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano
di aver maturato precedenti esperienze nel campo della
ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; gli
iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del
lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre
casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei
debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati
o di avere concorso alla presentazione di concordati con
continuita' aziendale omologati. Possono inoltre essere
inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi
professionali, documentano di avere svolto funzioni di
amministrazione, direzione e controllo in imprese
interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con
piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione
dei debiti e concordati preventivi con continuita'
aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia
stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di
fallimento o sentenza di accertamento dello stato di
insolvenza.
4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 e'
altresi' subordinata al possesso della specifica formazione
prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della
giustizia di cui al comma 2.
5. La domanda di iscrizione all'elenco e' presentata
agli ordini professionali di appartenenza dei
professionisti richiedenti e, per i soggetti di cui al
comma 3, secondo periodo, alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di
regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano
competente per il luogo di residenza. La domanda e'
corredata della documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di cui ai commi 3 e 4, di un'autocertificazione
attestante l'assolvimento degli obblighi formativi e di un
curriculum vitae, a sua volta oggetto di autocertificazione
ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa
in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e
mediazione, valutabile all'atto della nomina come titolo di
preferenza. La domanda contiene il consenso
dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al
momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, ai
sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
anche ai fini della pubblicazione di cui al comma 9.
Ciascun ordine professionale, verificata la completezza
della domanda e della documentazione, comunica i nominativi
dei professionisti in possesso dei requisiti di cui ai
commi 3 e 4 alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura del capoluogo della regione in
cui si trova o alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura delle Province autonome di Trento
e di Bolzano per il loro inserimento nell'elenco previsto
dal comma 3. Gli ordini professionali, con riferimento ai
dati dei rispettivi iscritti, e le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, con riferimento ai
soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, designano i
responsabili della formazione, della tenuta e
dell'aggiornamento dei dati degli iscritti all'elenco unico
e del trattamento dei dati medesimi nel rispetto del
regolamento (UE) n. 2016/679 e del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I responsabili
accertano la veridicita' delle dichiarazioni rese dai
richiedenti secondo quanto previsto dall'articolo 71 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000. La domanda e' respinta se non
e' corredata di quanto previsto dal secondo e terzo periodo
e puo' essere ripresentata. I consigli nazionali degli
ordini professionali disciplinano con regolamento le
modalita' di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati
raccolti dagli ordini professionali e comunicati alle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
per la formazione dell'elenco di cui al comma 3. Ai fini
del primo popolamento dell'elenco, fino al 16 maggio 2022,
l'aggiornamento dei dati comunicati dagli ordini
professionali e' continuo e, a partire dal 17 maggio 2022,
avviene con cadenza annuale. Gli ordini professionali
comunicano tempestivamente alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura l'adozione, nei
confronti dei propri iscritti, di sanzioni disciplinari
piu' gravi di quella minima prevista dai singoli
ordinamenti nonche' l'intervenuta cancellazione dei
professionisti dagli albi professionali di appartenenza
perche' vengano cancellati dall'elenco. Le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, ricevute
le comunicazioni di competenza degli ordini professionali,
provvedono senza indugio all'aggiornamento dell'elenco
unico; esse curano direttamente l'aggiornamento dei dati
dei soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, secondo le
tempistiche stabilite nel nono periodo e provvedono alla
loro tempestiva cancellazione ove sia intervenuta una causa
di ineleggibilita' ai sensi dell'articolo 2382 del codice
civile.
6. La nomina dell'esperto avviene ad opera di una
commissione che resta in carica per due anni. La
commissione e' costituita presso le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di
regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ed
e' composta da:
a) un magistrato designato dal presidente della
sezione specializzata in materia di impresa del tribunale
del capoluogo di regione o della Provincia autonoma di
Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha
ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1;
b) un membro designato dal presidente della camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso
la quale e' costituita la commissione;
c) un membro designato dal prefetto del capoluogo
di regione o della Provincia autonoma di Trento o di
Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto
l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1.
7. Il segretario generale della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito
territoriale si trova la sede dell'impresa, ricevuta
l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, nei successivi
due giorni lavorativi, la comunica alla commissione
costituita ai sensi del comma 6, unitamente a una nota
sintetica contenente l'indicazione del volume d'affari, del
numero dei dipendenti e del settore in cui opera l'impresa
istante. Entro i cinque giorni lavorativi successivi la
commissione nomina l'esperto nel campo della
ristrutturazione tra gli iscritti nell'elenco di cui al
comma 3 secondo criteri che assicurano la rotazione e la
trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva
piu' di due incarichi contemporaneamente. La nomina puo'
avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale. La
commissione tiene conto della complessiva esperienza
formativa risultante dal curriculum vitae di cui al comma
5.
8. La commissione, coordinata dal membro piu'
anziano, decide a maggioranza. Ai suoi membri non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati.
9. Gli incarichi conferiti e il curriculum vitae
dell'esperto nominato sono pubblicati senza indugio in
apposita sezione del sito internet istituzionale della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
del luogo di nomina e del luogo dove e' tenuto l'elenco
presso il quale l'esperto e' iscritto, nel rispetto del
regolamento (UE) n. 2016/679 e del citato codice di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, omesso ogni
riferimento all'imprenditore richiedente.
10. Per la realizzazione ed il funzionamento della
piattaforma telematica nazionale di cui al comma 1 e'
autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2022 e di
euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per
euro 700.000 per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al
Ministero dello sviluppo economico per euro 200.000 annui a
decorrere dall'anno 2023.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Il riferimento al regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 9.
- Il testo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE) e' riportato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
2003, n. 174, S.O.