Art. 30 quater
Scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma
telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione
delle crisi d'impresa tra l'imprenditore e i creditori
1. I creditori accedono alla piattaforma telematica nazionale di
cui all'articolo 30- ter, comma 1, e inseriscono al suo interno le
informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati
eventualmente richiesti dall'esperto di cui al medesimo articolo
30-ter, comma 2. Essi accedono ai documenti e alle informazioni
inseriti nella piattaforma dall'imprenditore al momento della
presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente o nel
corso delle trattative. La documentazione e le informazioni inserite
nella piattaforma sono accessibili previo consenso prestato,
dall'imprenditore e dal singolo creditore, ai sensi del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Riferimenti normativi
- Il riferimento al regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 9.