Art. 30 quinquies
Istituzione di un programma informatico per la sostenibilita' del
debito e l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici
nell'ambito della composizione negoziata per la soluzione delle
crisi d'impresa
1. Sulla piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo
30-ter, comma 1, e' reso disponibile un programma informatico
gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilita'
del debito esistente e che consente all'imprenditore di condurre il
test pratico di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24
agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
ottobre 2021, n. 147, per la verifica della ragionevole
perseguibilita' del risanamento.
2. Se l'indebitamento complessivo dell'imprenditore non supera
l'importo di 30.000 euro e, all'esito dell'elaborazione condotta dal
programma di cui al comma 1, tale debito risulta sostenibile, il
programma elabora un piano di rateizzazione. L'imprenditore comunica
la rateizzazione ai creditori interessati dalla stessa avvertendoli
che, se non manifestano il proprio dissenso entro trenta giorni dalla
ricezione della comunicazione, il piano si intendera' approvato e
sara' eseguito secondo le modalita' e i tempi nello stesso indicati.
Resta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di crediti
di lavoro e di riscossione dei crediti fiscali e previdenziali.
Restano altresi' ferme le responsabilita' per l'inserimento nel
programma di dati o informazioni non veritieri.
3. Le informazioni e i dati da inserire nel programma informatico,
le specifiche tecniche per il suo funzionamento e le modalita' di
calcolo del tasso di interesse applicabile ai crediti rateizzati sono
definiti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con
il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
Riferimenti normativi
- Il riferimento all'articolo 3, del decreto-legge 24
agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 ottobre 2021, n. 147, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 30-ter.