Art. 30 sexies
Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati
1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Agenzia delle
entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano
all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella
persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo
collegiale, tramite posta elettronica certificata o, in mancanza,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo
risultante dall'anagrafe tributaria: a) per l'Istituto nazionale
della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel
versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al
30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di
euro 15.000;
2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati,
all'importo di euro 5.000;
b) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e
non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante
dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui
all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
superiore all'importo di euro 5.000;
c) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti
affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente
accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le
imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le societa' di
persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre societa',
all'importo di euro 500.000.
2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate:
a) dall'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal termine di
presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Agenzia
delle entrate-Riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal
verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati
nel medesimo comma 1.
3. La segnalazione di cui al comma 1 contiene l'invito a richiedere
la composizione negoziata di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24
agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
ottobre 2021, n. 147, se ne ricorrono i presupposti.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano:
a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione
ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022;
b) per l'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti
dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre dell'anno
2022;
c) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi
affidati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 21-bis del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante
misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica:
«Art. 21-bis (Comunicazioni dei dati delle
liquidazioni periodiche I.V.A.). - 1. I soggetti passivi
dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono
telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro I 'ultimo
giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una
comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle
liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi
dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
100, nonche' degli articoli 73, primo comma, lettera e), e
74, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La comunicazione dei
dati relativi al secondo trimestre e' effettuata entro il
16 settembre. La comunicazione dei dati relativi al quarto
trimestre puo', in alternativa, essere effettuata con la
dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto che,
in tal caso, deve essere presentata entro il mese di
febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del
periodo d'imposta. Restano fermi gli ordinari termini di
versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni
periodiche effettuate.
2. Con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma
2, sono stabilite le modalita' e le informazioni da
trasmettere con la comunicazione di cui al comma 1 del
presente articolo.
3. La comunicazione e' presentata anche nell'ipotesi
di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati
dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi
non obbligati alla presentazione della dichiarazione
annuale I.V.A. o all'effettuazione delle liquidazioni
periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano
meno le predette condizioni di esonero.
4. In caso di determinazione separata dell'imposta in
presenza di piu' attivita', i soggetti passivi presentano
una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.
5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del
contribuente, ovvero del suo intermediario, secondo le
modalita' previste dall'articolo 1, commi 634 e 635 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, le risultanze dell'esame
dei dati di cui all'articolo 21 del presente decreto e le
valutazioni concernenti la coerenza tra i dati medesimi e
le comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo
nonche' la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a
quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai
controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a
quello indicato nella comunicazione, il contribuente e'
informato dell'esito con modalita' previste con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il
contribuente puo' fornire i chiarimenti necessari, o
segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o
valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto
avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472. Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147 (Misure urgenti in
materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale,
nonche' ulteriori misure urgenti in materia di giustizia):
«Art. 2 (Composizione negoziata per la soluzione
della crisi d'impresa). - 1. L'imprenditore commerciale e
agricolo che si trova in condizioni di squilibrio
patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono
probabile la crisi o l'insolvenza, puo' chiedere al
segretario generale della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si
trova la sede legale dell'impresa la nomina di un esperto
indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il
risanamento dell'impresa. La nomina avviene con le
modalita' di cui all'articolo 3, commi 6, 7 e 8.
2. L'esperto agevola le trattative tra
l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti
interessati, al fine di individuare una soluzione per il
superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche
mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.».