Art. 20 
 
Procedura  per  la  modifica  e  la  cancellazione   delle   menzioni
  tradizionali registrate - Regolamento (UE) n. 33/2019 e regolamento
  (UE) n. 34/2019 
 
  1. Per la presentazione, l'esame, la procedura di opposizione delle
domande  di  modifica  delle  menzioni  tradizionali  registrate   si
applicano per analogia le disposizioni previste dal presente  decreto
e dagli articoli da 25 a 31 del regolamento (UE) n. 33/2019  e  dagli
articoli da 21 a 24 del regolamento (UE) n. 34/2019. 
  2. Fatto salvo che la richiesta di cancellazione  di  una  menzione
tradizionale deve  essere  debitamente  motivata,  qualora  ai  sensi
dell'articolo  36  del  regolamento  (UE)  n.  33/2019,  la  menzione
tradizionale non risponda piu' ai requisiti stabiliti  agli  articoli
27, 32 o 33 dello stesso regolamento e  non  sia  piu'  garantita  la
conformita'  alla  definizione   e   alle   condizioni   di   impiego
corrispondenti,  per  la  presentazione,  l'esame,  la  procedura  di
opposizione   delle   domande   di   cancellazione   delle   menzioni
tradizionali registrate si applicano  per  analogia  le  disposizioni
previste dagli articoli da 26 a 31 del regolamento (UE) n. 33/2019  e
dagli articoli 28 e 29 del regolamento (UE)  n. 34/2019.