Art. 20 Procedura per la modifica e la cancellazione delle menzioni tradizionali registrate - Regolamento (UE) n. 33/2019 e regolamento (UE) n. 34/2019 1. Per la presentazione, l'esame, la procedura di opposizione delle domande di modifica delle menzioni tradizionali registrate si applicano per analogia le disposizioni previste dal presente decreto e dagli articoli da 25 a 31 del regolamento (UE) n. 33/2019 e dagli articoli da 21 a 24 del regolamento (UE) n. 34/2019. 2. Fatto salvo che la richiesta di cancellazione di una menzione tradizionale deve essere debitamente motivata, qualora ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 33/2019, la menzione tradizionale non risponda piu' ai requisiti stabiliti agli articoli 27, 32 o 33 dello stesso regolamento e non sia piu' garantita la conformita' alla definizione e alle condizioni di impiego corrispondenti, per la presentazione, l'esame, la procedura di opposizione delle domande di cancellazione delle menzioni tradizionali registrate si applicano per analogia le disposizioni previste dagli articoli da 26 a 31 del regolamento (UE) n. 33/2019 e dagli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 34/2019.