Art. 36 
 
                    Misure urgenti per la scuola 
 
  1. Al fine di proseguire le attivita'  educative  e  didattiche  in
sicurezza sino al termine dell'anno scolastico  2021/2022,  al  comma
326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021,  n.  234  al  primo
periodo le parole «, puo' essere  prorogato  fino  al  termine  delle
lezioni  dell'anno  scolastico  2021/2022»  sono  sostituite  con  le
seguenti «e prorogati fino al 31 marzo 2022,  puo'  essere  prorogato
fino al termine  delle  lezioni  dell'anno  scolastico  2021/2022,  e
comunque non oltre il  15  giugno  2022,  salvo  che  per  le  scuole
dell'infanzia statali di cui all'articolo 1 del  decreto  legislativo
19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine e' prorogato ((fino  a
non oltre)) il 30 giugno 2022» e al secondo periodo  le  parole  «400
milioni» sono sostituite con le seguenti «570 milioni». 
  2. Al fine di contenere il rischio  epidemiologico,  il  Fondo  per
l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19   per   l'anno   scolastico
2021/2022 di cui all'articolo  58,  comma  4,  del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106, e'  incrementato  nel  limite  di  spesa  di  30
milioni di euro nel 2022. Le risorse di cui al primo periodo: 
    a) possono essere destinate  per  l'acquisto  di  dispositivi  di
protezione, di materiali per l'igiene individuale e  degli  ambienti,
((ivi compresi gli impianti per la ventilazione meccanica controllata
(VMC) con recupero di  calore  e  gli  apparecchi  di  sanificazione,
igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti, provvisti di
sistemi  di  filtraggio  delle  particelle  e   di   distruzione   di
microrganismi presenti nell'aria,)) nonche' di ogni altro  materiale,
anche   di   consumo,   utilizzabile   in   relazione   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19; 
    b) sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse
quelle della Regione Siciliana, in funzione  del  numero  di  allievi
frequentanti. 
  ((2-bis. Il  comma  3  dell'articolo  399  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,  relative
alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo  16
aprile 1994, n. 297, e' sostituito dal seguente: 
  «3. Ai docenti della scuola dell'infanzia e della  scuola  primaria
si applica il regime di cui all'articolo 13,  comma  5,  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59». 
  2-ter. Le graduatorie di merito di cui all'articolo 13 del  decreto
del Capo del Dipartimento per il sistema educativo  di  istruzione  e
formazione del Ministero dell'istruzione n. 498 del 21 aprile 2020, e
successive  modificazioni,   sono   integrate,   nel   limite   delle
autorizzazioni  di  spesa  previste  a  legislazione  vigente  e  nel
rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3  e
3-bis, della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  con  i  candidati
risultati idonei per aver superato le prove di cui agli articoli 8  e
9 del predetto decreto, avendo  conseguito,  in  ciascuna  prova,  un
punteggio pari o superiore al punteggio minimo previsto nei  medesimi
articoli 8 e 9.)) 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  200  milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.