Art. 37 
 
          Contributo straordinario contro il caro bollette 
 
  1. Al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli  effetti
dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del  settore  energetico,  e'
istituito, per l'anno  2022,  un  contributo  a  titolo  di  prelievo
solidaristico  straordinario,  determinato  ai  sensi  del   presente
articolo, a carico dei soggetti che esercitano nel  territorio  dello
Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attivita' di  produzione
di energia elettrica, dei  soggetti  che  esercitano  l'attivita'  di
produzione di gas  metano  o  di  estrazione  di  gas  naturale,  dei
soggetti rivenditori di energia elettrica di  gas  metano  e  di  gas
naturale e dei soggetti che  esercitano  l'attivita'  di  produzione,
distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il  contributo  e'
dovuto, altresi', dai soggetti  che,  per  la  successiva  rivendita,
importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale  o  gas
metano, prodotti petroliferi o che introducono nel  territorio  dello
Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione  europea.  Il
contributo non e' dovuto dai soggetti  che  svolgono  l'attivita'  di
organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio  dell'energia
elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti. 
  2. La base imponibile del contributo solidaristico straordinario e'
costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni  attive  e  le
operazioni passive, riferito al periodo dal 1°  ottobre  2021  al  31
marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020  al  31
marzo 2021. ((In caso di saldo negativo del periodo  dal  1°  ottobre
2020 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo della base imponibile  per
tale periodo e' assunto un valore di riferimento pari  a  zero.))  Il
contributo si applica nella misura del 10 per cento nei casi  in  cui
il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000. Il  contributo
non e' dovuto se l'incremento e' inferiore al 10 per cento. 
  3. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2,  si  assume  il
totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA, e il totale  delle
operazioni passive, al netto dell'IVA, indicato  nelle  Comunicazioni
dei dati delle liquidazioni  periodiche  IVA,  presentate,  ai  sensi
dell'articolo  21-bis  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
per i periodi indicati al comma 2. 
  4. I soggetti tenuti al pagamento del contributo ai sensi del comma
1, che partecipano a un gruppo IVA costituito ai sensi  dell'articolo
70-quater del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633, per determinare i saldi di cui al comma 2 del  presente
articolo, assumono i dati delle fatture emesse e ricevute dal  Gruppo
IVA che riportano il codice fiscale dei  suddetti  soggetti,  secondo
quanto  previsto   dall'articolo   3   del   decreto   del   Ministro
dell'Economia  e  delle  Finanze  6  aprile  2018,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2018
e, per le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo
IVA, i dati risultanti dalle scritture contabili tenute ai sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
  5. Il contributo e' liquidato e versato entro il  30  giugno  2022,
con le modalita' di cui all'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241. Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate, sentita l'((Autorita' di  regolazione  per  energia,))
reti e ambiente, sono definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e
le  modalita'  di  versamento  del  contributo.   Con   il   medesimo
provvedimento possono essere individuati dati aggiuntivi da  indicare
nelle fatture di cessione e di acquisto dei prodotti di cui al  comma
1 e sono definite le modalita' per  lo  scambio  delle  informazioni,
anche in forma massiva, con la Guardia di finanza. 
  ((5-bis. Le entrate derivanti dal contributo a titolo  di  prelievo
solidaristico  straordinario  determinato  ai  sensi   del   presente
articolo sono attribuite alle  regioni  a  statuto  speciale  e  alle
province autonome di Trento  e  di  Bolzano  per  la  parte  ad  esse
spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia.)) 
  6. ((Ai fini della riscossione del contributo, dell'accertamento  e
delle relative sanzioni,)) nonche' per il  relativo  contenzioso,  si
applicano le disposizioni in materia di imposta sul  valore  aggiunto
in quanto compatibili. 
  7. Il contributo non  e'  deducibile  ai  fini  delle  imposte  sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 
  8.  Al  fine  di  evitare,  a  tutela  del  consumatore,   indebite
ripercussioni  sui  prezzi  al  consumo  dei  prodotti  energetici  e
dell'energia elettrica, per il periodo dal 1° aprile al  31  dicembre
2022, i soggetti tenuti al pagamento del contributo di cui al comma 1
comunicano entro la fine di ciascun mese solare all'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato  il  prezzo  medio  di  acquisto,  di
produzione e di vendita dell'energia elettrica, del  gas  naturale  e
del gas metano nonche' dei prodotti petroliferi, ((relativo  al  mese
precedente.)) L'Autorita' riscontra la  sussistenza  dei  presupposti
per l'adozione dei provvedimenti di sua  competenza  sulla  base  dei
dati ricevuti e  di  apposite  verifiche,  nell'ambito  di  un  piano
straordinario di controlli sulla veridicita' delle  comunicazioni  di
cui al presente comma. Le modalita' per la trasmissione dei dati sono
stabilite dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. 
  9. Ai fini dei riscontri e delle  verifiche  di  cui  al  comma  8,
l'Autorita'  si  avvale,  secondo  modalita'  da  definirsi  mediante
apposite intese, della collaborazione della Guardia di  finanza,  che
utilizza anche i dati di cui al comma 5 e agisce con i poteri a  essa
attribuiti per l'accertamento  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e
delle imposte sui redditi. 
  10. Ai fini di cui al comma 9 e' autorizzata la  spesa  di  euro  2
milioni  per  l'anno  2022  per  la  remunerazione   delle   maggiori
prestazioni di lavoro straordinario del ((personale della Guardia  di
finanza)) effettuate dal 1° aprile al 31 dicembre 2022.  Ai  relativi
oneri si provvede ai sensi dell'articolo 38.