((Art. 37 ter 
 
Utilizzo degli avanzi di amministrazione per la copertura di maggiori
  oneri derivanti dalle spese per l'energia 
  1. All'articolo  13  del  decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 6 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Per
l'anno 2022, le risorse di cui al presente  articolo  possono  essere
utilizzate a copertura dei maggiori oneri  derivanti  dall'incremento
della  spesa  per  energia  elettrica,  non  coperti  da   specifiche
assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la
spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e  periodi
omologhi nel 2019»; 
  b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
  «6.1. La verifica a consuntivo di cui all'articolo  106,  comma  1,
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non comporta  nuovi
oneri a carico della finanza pubblica».))