Art. 38 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.  Per  le  finalita'  del  presente  decreto  il  fondo  di   cui
all'articolo 1-quater del decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.  176
e' incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e 81 milioni di
euro per l'anno 2023. 
  ((1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307, e' incrementato di 242,63 milioni di euro per l'anno 2023. 
  1-ter.  Gli  interessi  passivi  sui  titoli  del  debito  pubblico
derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma
2, lettera e), sono valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 25
milioni di euro per l'anno 2023, 35 milioni di euro per l'anno  2024,
40 milioni di euro per l'anno 2025, 43 milioni  di  euro  per  l'anno
2026, 47 milioni di euro per l'anno 2027,  50  milioni  di  euro  per
l'anno 2028, 54 milioni di euro per l'anno 2029, 57 milioni  di  euro
per l'anno 2030, 60 milioni di euro per l'anno 2031 e 63  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai  fini  della
compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto,  a  10
milioni di euro per l'anno 2022, 31 milioni di euro per l'anno  2023,
40 milioni di euro per l'anno 2024, 45 milioni  di  euro  per  l'anno
2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026,  51  milioni  di  euro  per
l'anno 2027, 55 milioni di euro per l'anno 2028, 58 milioni  di  euro
per l'anno 2029, 62 milioni di euro per l'anno 2030,  64  milioni  di
euro per l'anno 2031 e 67 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2032. 
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5, 6,  8,
11, 13, 15, 17, 18, 23, 31, 33, 36, 37 e dai commi 1, 1-bis  e  1-ter
del presente articolo determinati in 6.308.995.207  euro  per  l'anno
2022, 349.530.000 euro per l'anno 2023, 177.830.000 euro  per  l'anno
2024, 40.000.000 di euro per l'anno  2025,  43.000.000  di  euro  per
l'anno 2026, 47.000.000 di euro per l'anno 2027, 50.000.000  di  euro
per l'anno 2028, 54.000.000 di euro per l'anno  2029,  57.000.000  di
euro per l'anno 2030, 60.000.000 di euro per l'anno 2031 e 63.000.000
di euro annui a decorrere dall'anno  2032,  che  aumentano,  ai  fini
della compensazione degli effetti in termini di indebitamento  netto,
a 355.530.000 euro per l'anno 2023, 182.830.000 euro per l'anno 2024,
45 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni  di  euro  per  l'anno
2026, 51 milioni di euro per l'anno 2027,  55  milioni  di  euro  per
l'anno 2028, 58 milioni di euro per l'anno 2029, 62 milioni  di  euro
per l'anno 2030, 64 milioni di euro per l'anno 2031 e 67  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede: 
  a) quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022,  mediante  utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 37; 
  b)  quanto  a   35.580.000   euro   per   l'anno   2024,   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
  c) quanto a 197.850.000 euro per l'anno 2022 e 88.650.000 euro  per
l'anno 2023, mediante  corrispondente  utilizzo  delle  minori  spese
derivanti dagli articoli 1 e 1-bis, commi 1 e 2; 
  d) quanto a 266.880.000 euro  per  l'anno  2023,  che  aumentano  a
328.700.000 euro in termini  di  fabbisogno  e  indebitamento  netto,
mediante corrispondente utilizzo  delle  maggiori  entrate  derivanti
dagli articoli 1, 1-bis, commi 1 e 2, e 11; 
  e) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato  dalla  Camera
dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 aprile 2022  con  le
risoluzioni di approvazione della relazione presentata al  Parlamento
ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. 
  2-bis. L'allegato 1  alla  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  e'
sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto.)) 
  3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.