Art. 36
Misure urgenti per la scuola
1. Al fine di proseguire le attivita' educative e didattiche in
sicurezza sino al termine dell'anno scolastico 2021/2022, al comma
326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 al primo
periodo le parole «, puo' essere prorogato fino al termine delle
lezioni dell'anno scolastico 2021/2022» sono sostituite con le
seguenti «e prorogati fino al 31 marzo 2022, puo' essere prorogato
fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, e
comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole
dell'infanzia statali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine e' prorogato fino a
non oltre il 30 giugno 2022» e al secondo periodo le parole «400
milioni» sono sostituite con le seguenti «570 milioni».
2. Al fine di contenere il rischio epidemiologico, il Fondo per
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico
2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106, e' incrementato nel limite di spesa di 30
milioni di euro nel 2022. Le risorse di cui al primo periodo:
a) possono essere destinate per l'acquisto di dispositivi di
protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti,
ivi compresi gli impianti per la ventilazione meccanica controllata
(VMC) con recupero di calore e gli apparecchi di sanificazione,
igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti, provvisti di
sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di
microrganismi presenti nell'aria, nonche' di ogni altro materiale,
anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
b) sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse
quelle della Regione Siciliana, in funzione del numero di allievi
frequentanti.
2-bis. Il comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e' sostituito dal seguente:
«3. Ai docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria
si applica il regime di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59».
2-ter. Le graduatorie di merito di cui all'articolo 13 del decreto
del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione del Ministero dell'istruzione n. 498 del 21 aprile 2020, e
successive modificazioni, sono integrate, nel limite delle
autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel
rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e
3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati
risultati idonei per aver superato le prove di cui agli articoli 8 e
9 del predetto decreto, avendo conseguito, in ciascuna prova, un
punteggio pari o superiore al punteggio minimo previsto nei medesimi
articoli 8 e 9.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 326 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2021, n.234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024) come modificato
dalla presente legge:
«1. - 325. Omissis
326. Al fine di corrispondere alle esigenze delle
istituzioni scolastiche connesse all'emergenza
epidemiologica, il termine dei contratti sottoscritti ai
sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e
prorogati fino al 31 marzo 2022, puo' essere prorogato fino
al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, e
comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le
scuole dell'infanzia statali di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il
termine e' prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022 nel
limite delle risorse di cui al secondo periodo.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 235 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n.
274 del 2 settembre 2021, e' incrementato di 570 milioni di
euro per l'anno 2022. Il Ministero dell'istruzione, entro
il 31 luglio 2022, provvede al monitoraggio delle spese di
cui al primo periodo, comunicando le relative risultanze al
Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, e la quota parte delle
risorse di cui al secondo periodo che, in base al
monitoraggio, risulti non spesa e' versata all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 58, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali):
«Art. 58 (Misure urgenti per la scuola). - 1. Con una
o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato
avvio dell'anno scolastico 2021/2022, possono essere
adottate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure
volte:
a) alla definizione della data di inizio delle
lezioni per l'anno scolastico 2021/2022, d'intesa con la
Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto
dell'eventuale necessita' di rafforzamento degli
apprendimenti quale ordinaria attivita' didattica e della
conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico;
b) all'adattamento e alla modifica degli aspetti
procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo,
anche in relazione alla data di cui alla lettera a),
nonche' degli aspetti procedurali e delle tempistiche
relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e
attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in
deroga al termine di conclusione delle stesse previsto
dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio
2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
agosto 2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli
di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni
vigenti e delle facolta' assunzionali disponibili e ferma
restando la decorrenza dei contratti al 1°(gradi) settembre
o, se successiva, alla data di inizio del servizio;
c) a prevedere che a partire dal 1°(gradi)
settembre 2021 e fino all'inizio delle lezioni siano
attivati, quale attivita' didattica ordinaria, l'eventuale
integrazione e il rafforzamento degli apprendimenti, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
d) a tenere conto delle necessita' degli studenti
con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di
certificati rilasciati dalle competenti autorita'
sanitarie, nonche' dal medico di assistenza primaria che ha
in carico il paziente, tali da consentire loro di poter
seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche
eventualmente della didattica a distanza.
2. Al fine di sostenere la regolare conclusione
dell'anno scolastico e formativo 2020/2021 e di avviare
l'anno successivo sono disposte le seguenti misure:
0a) al testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) l'articolo 419 e' sostituito dal seguente:
"Art. 419 (Dirigenti tecnici con funzioni
ispettive). - 1. Presso il Ministero dell'istruzione,
nell'ambito del ruolo dei dirigenti di cui all'articolo 23
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' istituita
la sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive.
2. Ai dirigenti tecnici con funzioni ispettive
del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non
diversamente previsto, le disposizioni relative ai
dirigenti delle amministrazioni dello Stato";
2) all'articolo 420:
2.1) al comma 1, le parole: "al ruolo del
personale ispettivo tecnico" sono sostituite dalle
seguenti: "alla sezione dei dirigenti tecnici con funzioni
ispettive, di cui all'articolo 419, comma 1," e le parole
da: ", distinti" fino alla fine del comma sono soppresse;
2.2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi i
dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali.
E' ammesso altresi' il personale docente ed educativo delle
istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di
diploma di laurea magistrale o specialistica ovvero di
laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di
diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica ovvero di diploma accademico conseguito in base
al previgente ordinamento congiunto con diploma di istituto
secondario superiore, che abbia maturato un'anzianita'
complessiva, anche nei diversi profili indicati, di almeno
dieci anni e che sia confermato in ruolo";
2.3) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;
2.4) al comma 6, le parole: "ispettore tecnico"
sono sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con
funzioni ispettive", le parole: "della pubblica istruzione"
sono sostituite dalle seguenti: "dell'istruzione", dopo le
parole: "nei limiti dei posti" sono inserite le seguenti:
"vacanti e" e le parole: "nei contingenti relativi ai vari
gradi e tipi di scuola, e tenuto conto dei settori
d'insegnamento" sono soppresse;
2.5) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. I bandi di concorso stabiliscono le modalita'
di partecipazione, il termine di presentazione delle
domande e il calendario delle prove. Nei bandi di concorso
sono altresi' disciplinati le prove concorsuali e i titoli
valutabili, con il relativo punteggio, nel rispetto delle
modalita' e dei limiti previsti dalla normativa vigente. Le
prove si intendono superate con una valutazione pari ad
almeno sette decimi o equivalente";
2.6) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
"7-bis. I bandi di concorso possono prevedere una
riserva fino al 10 per cento dei posti messi a concorso per
i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al
concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico,
ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e abbiano svolto le
relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il
termine di presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o
periferica del Ministero dell'istruzione";
2.7) alla rubrica, le parole: "ispettore tecnico"
sono sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con
funzioni ispettive";
3) all'articolo 421:
3.1) al comma 1:
3.1.1) all'alinea, le parole: "ispettore tecnico"
sono sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con
funzioni ispettive" e le parole: "o capo del servizio
centrale" sono soppresse;
3.1.2) la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
"a) tre membri scelti tra i dirigenti del
Ministero dell'istruzione che ricoprano o abbiano ricoperto
un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali
ovvero tra i professori di prima fascia di universita'
statali e non statali, i magistrati amministrativi,
ordinari e contabili, gli avvocati dello Stato o i
consiglieri di Stato aventi documentata esperienza nei
settori della valutazione delle organizzazioni complesse o
del diritto e della legislazione scolastica";
3.1.3) la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
"b) un dirigente tecnico del Ministero
dell'istruzione";
3.1.4) la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
"c) un dirigente amministrativo di livello non
generale del Ministero dell'istruzione";
3.2) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati;
4) all'articolo 422:
4.1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. I concorsi per titoli ed esami a posti di
dirigente tecnico con funzioni ispettive constano di due
prove scritte e di una prova orale.
2. Le commissioni giudicatrici dispongono di 200
punti, di cui 100 da attribuire alle prove scritte, 60 alla
prova orale e 40 alla valutazione dei titoli";
4.2) i commi 3, 4, 5 e 8 sono abrogati;
5) all'articolo 423:
5.1) al comma 1, le parole: "ispettore tecnico"
sono sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con
funzioni ispettive";
5.2) al comma 2, le parole: "ed il colloquio con
la valutazione prescritta" e la parola: "anzidette" sono
soppresse e dopo le parole: "dei punti assegnati per i
titoli" sono aggiunte le seguenti: ", nel limite dei posti
messi a concorso";
5.3) i commi 3 e 4 sono abrogati;
6) l'articolo 424 e' abrogato;
a) al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
12, l'articolo 3-bis e' abrogato;
b) con riferimento alle operazioni di avvio
dell'anno scolastico 2021/2022 non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 17 a
17-septies del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159 e le disposizioni di cui all'articolo 32 ter,
commi 2, 3 e 4, del decreto legge 18 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126;
c);
d) a decorrere dal giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto
2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del
decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio
superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio
parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte
del Ministro dell'istruzione;
e) qualora, a seguito delle misure di
contenimento del COVID-19, i sistemi regionali di
Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi
regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti
Tecnici Superiori (I.T.S.) non possano effettuare il numero
minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il
relativo percorso formativo, l'anno scolastico o formativo
2020/2021 conserva comunque validita'. Qualora si determini
una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi di
formazione delle attivita' svolte, sono derogate le
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22;
f) al comma 3 dell'articolo 399 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: "cinque anni
scolastici" sono sostituite dalle parole: "tre anni
scolastici" e al comma 3 dell'articolo 13 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: "quattro
anni" sono sostituite dalle parole: "due anni". Al fine di
tutelare l'interesse degli studenti alla continuita'
didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria
di mobilita' non prima di tre anni dalla precedente,
qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarita'
in una qualunque sede della provincia chiesta. Le
disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a
decorrere dalle operazioni di mobilita' relative all'anno
scolastico 2022/2023;
g) all'articolo 58, comma 5-sexies, secondo
periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, le parole "1°(gradi) marzo 2021" sono sostituite
dalle seguenti "1°(gradi) settembre 2021";
h) all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «al 31 agosto 2021»
sono sostituite dalle seguenti: «, per ragioni di emergenza
sanitaria, al 31 agosto 2022» e sono aggiunti, infine, i
seguenti periodi: «Ai fini del presente comma e per
consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali in
sicurezza, con ordinanza del Ministro dell'istruzione sono
stabiliti nuovi termini e modalita' per le elezioni. I
componenti eletti ai sensi del periodo precedente decadono
unitamente ai componenti non elettivi in carica all'atto
della loro nomina secondo modalita' e termini previsti
nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione»;
i) all'articolo 6 del decreto legge 29 dicembre
2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 1, e' aggiunto il
seguente: "1-bis. Con decreto adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, il Ministero dell'istruzione provvede all'accorpamento
del primo e del secondo ciclo di istruzione della Scuola
europea di Brindisi presso un'unica istituzione scolastica.
Il medesimo decreto disciplina l'organizzazione e il
funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica";
i-bis) all'articolo 1 della legge 3 agosto 2009,
n. 115, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Alla Scuola e' riconosciuta, a decorrere
dalla data della sua istituzione, la facolta' di stabilire,
in modo autonomo e a titolo di cofinanziamento, contributi
obbligatori o rette necessari allo svolgimento delle
funzioni di cui al comma 4, da porre a carico delle
famiglie degli alunni i cui genitori non sono dipendenti
dell'EFSA ne' di societa' convenzionate con l'Autorita'
medesima. L'importo di tali contributi e rette non puo'
essere superiore a 2.000 euro annui per ciascun alunno,
fatte salve le riduzioni spettanti alle medesime famiglie
ai sensi delle disposizioni vigenti".
3. All'articolo 32, comma 2, lettera a), del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: "anno scolastico 2020-2021" sono
inserite le seguenti: "e fino al 31 dicembre 2021";
b) dopo le parole: "esigenze didattiche" sono
aggiunte le seguenti: "nei limiti delle risorse gia'
assegnate. Per la stessa finalita' di cui al primo periodo,
al fine di garantire la continuita' didattica anche
nell'anno scolastico 2021-2022, sono stanziati ulteriori 70
milioni per l'anno 2021 da trasferire agli enti locali
beneficiari e rendicontare entro e non oltre il 31 dicembre
2021".
4. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in
relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione e'
istituito un fondo, denominato "Fondo per l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico
2021/2022", con lo stanziamento di 350 milioni di euro nel
2021, da destinare a spese per l'acquisto di beni e
servizi. Il fondo e' ripartito con decreto del Ministro
dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con l'unico vincolo della destinazione a
misure di contenimento del rischio epidemiologico da
realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel
rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.
4-bis. Le risorse di cui al comma 4 possono essere
destinate alle seguenti finalita':
a) acquisto di servizi professionali, di formazione
e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di
lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza
medico-sanitaria e psicologica nonche' di servizi di
lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;
b) acquisto di dispositivi di protezione, di
materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonche'
di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in
relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19;
c) interventi in favore della didattica degli
studenti con disabilita', disturbi specifici di
apprendimento e altri bisogni educativi speciali;
d) interventi utili a potenziare la didattica,
anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli
strumenti necessari per la fruizione di modalita'
didattiche compatibili con la situazione emergenziale
nonche' a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare
misure che contrastino la dispersione scolastica;
e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e
didattici innovativi;
f) adattamento degli spazi interni ed esterni e
delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attivita'
didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi
di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e
sanificazione, nonche' interventi di realizzazione,
adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle
palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di
sorveglianza e dell'infrastruttura informatica;
f-bis) installazione di impianti per la
ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di
calore;
f-ter) acquisto di apparecchi di sanificazione,
igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti,
provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di
distruzione di microrganismi presenti nell'aria.
4-ter. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31
luglio 2021, provvede al monitoraggio delle spese di cui
all'articolo 231-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, per il personale docente e
amministrativo, tecnico e ausiliario, comunicando le
relative risultanze al Ministero dell'economia e delle
finanze. - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato. La quota parte delle risorse di cui all'articolo 235
del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, che in base al
monitoraggio risulti non spesa, e' destinata
all'attivazione di ulteriori incarichi temporanei per
l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Con ordinanza del
Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono adottate, anche in
deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad
autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali,
nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo, come
ripartite ai sensi del comma 4-quater:
a) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di
personale docente con contratto a tempo determinato, dalla
data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021,
finalizzati al recupero degli apprendimenti, da impiegare
in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche
nell'ambito della loro autonomia. In caso di sospensione
delle attivita' didattiche in presenza a seguito
dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui al
periodo precedente assicura lo svolgimento delle
prestazioni con le modalita' del lavoro agile;
b) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di
personale amministrativo, tecnico e ausiliario con
contratto a tempo determinato, dalla data di presa di
servizio fino al 30 dicembre 2021, per finalita' connesse
all'emergenza epidemiologica.
4-quater. Le risorse di cui al comma 4-ter sono
ripartite tra gli uffici scolastici regionali con decreto
del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Le misure di cui al medesimo
comma 4-ter sono adottate nei limiti delle risorse
attribuite.
4-quinquies. Il comma 3 dell'articolo 231-bis del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
abrogato.
4-sexies. Ai fini dell'avvio dell'anno scolastico
2021/2022, presso ciascuna prefettura. - ufficio
territoriale del Governo e nell'ambito della conferenza
provinciale permanente di cui all'articolo 11, comma 3, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' istituito un
tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto, per la
definizione del piu' idoneo raccordo tra gli orari di
inizio e termine delle attivita' didattiche e gli orari dei
servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed
extraurbano, in funzione della disponibilita' di mezzi di
trasporto a tale fine utilizzabili, volto ad agevolare la
frequenza scolastica anche in considerazione del carico
derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti. Al
predetto tavolo di coordinamento partecipano il presidente
della provincia o il sindaco della citta' metropolitana,
gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti
degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione, i
rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano nonche' delle aziende di
trasporto pubblico locale. All'esito dei lavori del tavolo,
il prefetto redige un documento operativo sulla base del
quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento
adottano le misure di rispettiva competenza, la cui
attuazione e' monitorata dal medesimo tavolo, anche ai fini
dell'eventuale adeguamento del citato documento operativo.
Nel caso in cui tali misure non siano adottate nel termine
indicato nel suddetto documento, il prefetto, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ne da'
comunicazione al presidente della regione, che adotta, ai
sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, una o piu' ordinanze, con efficacia limitata al
pertinente ambito provinciale, volte a garantire
l'applicazione, per i settori della scuola e dei trasporti
pubblici locali, urbani ed extraurbani, delle misure
organizzative strettamente necessarie al raggiungimento
degli obiettivi e delle finalita' di cui al presente comma.
Le scuole modulano il piano di lavoro del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, gli orari delle
attivita' didattiche per i docenti e gli studenti nonche'
gli orari degli uffici amministrativi sulla base delle
disposizioni del presente comma. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica; le amministrazioni interessate vi
provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
4-septies. Al fine di garantire l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2021/2022, e' istituito un apposito
fondo nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, con la dotazione di 6 milioni di euro per
l'anno 2021. Le risorse di cui al primo periodo sono
destinate alle istituzioni scolastiche che necessitano di
completare l'acquisizione degli arredi scolastici. Alla
copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari a
6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente
decreto.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, alle
scuole dell'infanzia e alle scuole primarie e secondarie
paritarie, facenti parte del sistema nazionale di
istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000,
n. 62, e' erogato un contributo complessivo di 60 milioni
di euro nell'anno 2021, di cui 10 milioni di euro a favore
delle scuole dell'infanzia. Con decreto del Ministro
dell'istruzione il predetto contributo e' ripartito tra gli
uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli
alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di
cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali
provvedono al successivo riparto in favore delle
istituzioni scolastiche paritarie dell'infanzia, primarie e
secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti
nell'anno scolastico 2020/2021. Le risorse di cui al
presente comma sono erogate a condizione che, entro un mese
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, le scuole paritarie di cui al primo
periodo pubblichino nel proprio sito internet:
a) l'organizzazione interna, con particolare
riferimento all'articolazione degli uffici e
all'organigramma;
b) le informazioni relative ai titolari di
incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli
estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il
curriculum vitae e il compenso erogato;
c) il conto annuale del personale e delle relative
spese sostenute, con particolare riferimento ai dati
relativi alla dotazione organica e al personale
effettivamente in servizio e al relativo costo, nonche' i
tassi di assenza;
d) i dati relativi al personale in servizio con
contratto di lavoro non a tempo indeterminato;
e) i documenti e gli allegati del bilancio
preventivo e del conto consuntivo;
f) le informazioni relative ai beni immobili e agli
atti di gestione del patrimonio.
5-bis. La mancata osservanza degli obblighi di cui al
quarto periodo del comma 5 comporta la revoca del
contributo di cui al medesimo comma 5.
5-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 623 e' sostituito dal seguente:
"623. Al fine di ridurre il fenomeno del divario
digitale e di favorire la fruizione della didattica
digitale integrata, le istituzioni scolastiche possono
chiedere contributi per la concessione di dispositivi
digitali dotati di connettivita' in comodato d'uso gratuito
agli studenti appartenenti a nuclei familiari con un
indicatore della situazione economica equivalente non
superiore a 20.000 euro annui";
b) il comma 624 e' sostituito dal seguente:
"624. Il beneficio di cui al comma 623 e'
concesso nel limite complessivo massimo di spesa di 20
milioni di euro per l'anno 2021. A tale fine, il fondo di
cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015,
n. 107, e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno
2021";
c) il comma 625 e' abrogato.
5-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri
versa all'entrata del bilancio dello Stato gli importi ad
essa gia' trasferiti in attuazione del secondo periodo del
comma 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.
178, nel testo vigente prima della data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. Agli oneri derivanti dai commi 3, lettera b), 4 e
5 si provvede ai sensi dell'articolo 77.».
- Si riporta il testo dell'articolo 399, del decreto
legislativo16 aprile 1994, n. 297 (approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 399 (Accesso ai ruoli). - 1. L'accesso ai ruoli
del personale docente della scuola materna, elementare e
secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti
d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine
annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed
esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle
graduatorie permanenti di cui all'articolo 401.
2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per
titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso
assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati
alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti
vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale
successiva.
3. Ai docenti della scuola dell'infanzia e della
scuola primaria si applica il regime di cui all'articolo
13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
3-bis. L'immissione in ruolo comporta, all'esito
positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza
da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di
contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per
il personale del comparto scuola, ad eccezione di
graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di
procedure concorsuali diverse da quella di immissione in
ruolo.».
- Il decreto dipartimentale n. 498 del 21 aprile 2020
(Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al
reclutamento del personale docente per i posti comuni e di
sostegno della scuola dell'infanzia e primaria), e'
pubblicato nella 4a Serie speciale - Concorsi ed esami - n.
34 del 28 aprile 2020.
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 39, commi 3 e
3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante misure
per la stabilizzazione della finanza pubblica:
«Art. 8 (Disposizioni a favore dei soggetti portatori
di handicap). - 1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera
c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, il terzo e il
quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le spese
riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla
deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per
sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare
l'autosufficienza e le possibilita' di integrazione dei
soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari
per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente
periodo, con ridotte o impedite capacita' motorie
permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli
di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere
b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se
prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette
limitazioni permanenti delle capacita' motorie. Tra i
veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli
dotati di solo cambio automatico, purche' prescritto dalla
commissione medica locale di cui all'articolo 119 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La detrazione
spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo
i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti
che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto
registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti
della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui
risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non
ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire
trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale
rimborso assicurativo. E' consentito, alternativamente, di
ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali
costanti e di pari importo".
2. Per i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, non possessori di reddito, la
detrazione di cui al comma 1 spetta al possessore di
reddito di cui risultano a carico.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e
2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche
alle cessioni di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma
1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, nonche' di autoveicoli di cui all'articolo
54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di
cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a
benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore
diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con
motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la
locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacita'
motorie permanenti, alle prestazioni rese da officine per
adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle
cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui
veicoli medesimi effettuate nei confronti dei detti
soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a
carico. Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla
carta di circolazione.
4. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa
aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui
ai commi 1 e 3 sono esenti dal pagamento della imposta
erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale
all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di
registro.
5. Nel realizzare gli obiettivi di risparmio di spesa
di cui all'articolo 35, comma 1, restano salvaguardate le
forniture a favore di disabili. Il Ministero della sanita'
provvede nel termine di tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge alla revisione del nomenclatore
tariffario delle protesi.
6. Le regioni e le aziende unita' sanitarie locali
nella liquidazione e nel pagamento dei loro debiti
assegnano la priorita' a quelli che riguardano prestazioni
o convenzioni per prestazioni a favore degli handicappati.
7. Il pagamento della tassa automobilistica erariale
e regionale non e' dovuto con riferimento ai motoveicoli e
agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3.»
«Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. - 2.
Omissis.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
Omissis.».