Art. 36 
 
                    Misure urgenti per la scuola 
 
  1. Al fine di proseguire le attivita'  educative  e  didattiche  in
sicurezza sino al termine dell'anno scolastico  2021/2022,  al  comma
326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021,  n.  234  al  primo
periodo le parole «, puo' essere  prorogato  fino  al  termine  delle
lezioni  dell'anno  scolastico  2021/2022»  sono  sostituite  con  le
seguenti «e prorogati fino al 31 marzo 2022,  puo'  essere  prorogato
fino al termine  delle  lezioni  dell'anno  scolastico  2021/2022,  e
comunque non oltre il  15  giugno  2022,  salvo  che  per  le  scuole
dell'infanzia statali di cui all'articolo 1 del  decreto  legislativo
19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine e'  prorogato  fino  a
non oltre il 30 giugno 2022» e al  secondo  periodo  le  parole  «400
milioni» sono sostituite con le seguenti «570 milioni». 
  2. Al fine di contenere il rischio  epidemiologico,  il  Fondo  per
l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19   per   l'anno   scolastico
2021/2022 di cui all'articolo  58,  comma  4,  del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106, e'  incrementato  nel  limite  di  spesa  di  30
milioni di euro nel 2022. Le risorse di cui al primo periodo: 
    a) possono essere destinate  per  l'acquisto  di  dispositivi  di
protezione, di materiali per l'igiene individuale e  degli  ambienti,
ivi compresi gli impianti per la ventilazione  meccanica  controllata
(VMC) con recupero di  calore  e  gli  apparecchi  di  sanificazione,
igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti, provvisti di
sistemi  di  filtraggio  delle  particelle  e   di   distruzione   di
microrganismi presenti nell'aria, nonche' di  ogni  altro  materiale,
anche   di   consumo,   utilizzabile   in   relazione   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19; 
    b) sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse
quelle della Regione Siciliana, in funzione  del  numero  di  allievi
frequentanti. 
  2-bis.  Il  comma  3  dell'articolo  399  del  testo  unico   delle
disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,  relative
alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo  16
aprile 1994, n. 297, e' sostituito dal seguente: 
    «3. Ai docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria
si applica il regime di cui all'articolo 13,  comma  5,  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59». 
  2-ter. Le graduatorie di merito di cui all'articolo 13 del  decreto
del Capo del Dipartimento per il sistema educativo  di  istruzione  e
formazione del Ministero dell'istruzione n. 498 del 21 aprile 2020, e
successive  modificazioni,   sono   integrate,   nel   limite   delle
autorizzazioni  di  spesa  previste  a  legislazione  vigente  e  nel
rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3  e
3-bis, della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  con  i  candidati
risultati idonei per aver superato le prove di cui agli articoli 8  e
9 del predetto decreto, avendo  conseguito,  in  ciascuna  prova,  un
punteggio pari o superiore al punteggio minimo previsto nei  medesimi
articoli 8 e 9. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  200  milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  326  dell'articolo  1
          della legge 30 dicembre 2021, n.234 (Bilancio di previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per  il  triennio  2022-2024)  come  modificato
          dalla presente legge: 
                  «1. - 325. Omissis 
                326. Al fine di  corrispondere  alle  esigenze  delle
          istituzioni     scolastiche     connesse      all'emergenza
          epidemiologica, il termine dei  contratti  sottoscritti  ai
          sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e  b),  del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  23  luglio  2021,  n.  106  e
          prorogati fino al 31 marzo 2022, puo' essere prorogato fino
          al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022,  e
          comunque non oltre il 15 giugno  2022,  salvo  che  per  le
          scuole dell'infanzia statali  di  cui  all'articolo  1  del
          decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali  il
          termine e' prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022 nel
          limite  delle  risorse   di   cui   al   secondo   periodo.
          Conseguentemente, il Fondo  di  cui  all'articolo  235  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          ripartito dal  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  n.
          274 del 2 settembre 2021, e' incrementato di 570 milioni di
          euro per l'anno 2022. Il Ministero  dell'istruzione,  entro
          il 31 luglio 2022, provvede al monitoraggio delle spese  di
          cui al primo periodo, comunicando le relative risultanze al
          Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento  della
          Ragioneria generale dello Stato, e  la  quota  parte  delle
          risorse  di  cui  al  secondo  periodo  che,  in  base   al
          monitoraggio, risulti non spesa e' versata all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnata  al  Fondo  per
          l'ammortamento dei titoli di Stato. 
                Omissis.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   58,   del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.73,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.106  (Misure
          urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
          il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali): 
                «Art. 58 (Misure urgenti per la scuola). - 1. Con una
          o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il
          Ministro per la pubblica  amministrazione,  per  l'ordinato
          avvio  dell'anno  scolastico  2021/2022,   possono   essere
          adottate,  nei  limiti  degli  ordinari   stanziamenti   di
          bilancio, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure
          volte: 
                  a) alla definizione  della  data  di  inizio  delle
          lezioni per l'anno scolastico 2021/2022,  d'intesa  con  la
          Conferenza    Stato-Regioni,    anche     tenendo     conto
          dell'eventuale   necessita'    di    rafforzamento    degli
          apprendimenti quale ordinaria attivita' didattica  e  della
          conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico; 
                  b) all'adattamento e alla  modifica  degli  aspetti
          procedurali e delle tempistiche  di  immissione  in  ruolo,
          anche in relazione  alla  data  di  cui  alla  lettera  a),
          nonche'  degli  aspetti  procedurali  e  delle  tempistiche
          relativi alle  utilizzazioni,  assegnazioni  provvisorie  e
          attribuzioni di contratti a  tempo  determinato,  anche  in
          deroga al termine  di  conclusione  delle  stesse  previsto
          dall'articolo 4, commi 1 e 2, del  decreto-legge  3  luglio
          2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
          agosto 2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli
          di  permanenza  sulla  sede  previsti  dalle   disposizioni
          vigenti e delle facolta' assunzionali disponibili  e  ferma
          restando la decorrenza dei contratti al 1°(gradi) settembre
          o, se successiva, alla data di inizio del servizio; 
                  c)  a  prevedere  che  a  partire   dal   1°(gradi)
          settembre  2021  e  fino  all'inizio  delle  lezioni  siano
          attivati, quale attivita' didattica ordinaria,  l'eventuale
          integrazione e il rafforzamento degli apprendimenti,  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 
                  d) a tenere conto delle necessita'  degli  studenti
          con  patologie  gravi  o  immunodepressi,  in  possesso  di
          certificati   rilasciati   dalle    competenti    autorita'
          sanitarie, nonche' dal medico di assistenza primaria che ha
          in carico il paziente, tali da  consentire  loro  di  poter
          seguire  la  programmazione  scolastica  avvalendosi  anche
          eventualmente della didattica a distanza. 
                2. Al  fine  di  sostenere  la  regolare  conclusione
          dell'anno scolastico e formativo  2020/2021  e  di  avviare
          l'anno successivo sono disposte le seguenti misure: 
                  0a) al testo unico delle  disposizioni  legislative
          vigenti in materia di istruzione, relative alle  scuole  di
          ogni ordine e grado,  di  cui  al  decreto  legislativo  16
          aprile  1994,  n.   297,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                    1) l'articolo 419 e' sostituito dal seguente: 
                    "Art.  419  (Dirigenti   tecnici   con   funzioni
          ispettive).  -  1.  Presso  il  Ministero  dell'istruzione,
          nell'ambito del ruolo dei dirigenti di cui all'articolo  23
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' istituita
          la sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive. 
                    2. Ai dirigenti tecnici  con  funzioni  ispettive
          del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto  non
          diversamente  previsto,   le   disposizioni   relative   ai
          dirigenti delle amministrazioni dello Stato"; 
                    2) all'articolo 420: 
                    2.1)  al  comma  1,  le  parole:  "al  ruolo  del
          personale  ispettivo   tecnico"   sono   sostituite   dalle
          seguenti: "alla sezione dei dirigenti tecnici con  funzioni
          ispettive, di cui all'articolo 419, comma 1," e  le  parole
          da: ", distinti" fino alla fine del comma sono soppresse; 
                    2.2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
                    "2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi  i
          dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali.
          E' ammesso altresi' il personale docente ed educativo delle
          istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di
          diploma di laurea  magistrale  o  specialistica  ovvero  di
          laurea conseguita in base  al  previgente  ordinamento,  di
          diploma accademico  di  secondo  livello  rilasciato  dalle
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica ovvero di diploma accademico conseguito  in  base
          al previgente ordinamento congiunto con diploma di istituto
          secondario  superiore,  che  abbia  maturato  un'anzianita'
          complessiva, anche nei diversi profili indicati, di  almeno
          dieci anni e che sia confermato in ruolo"; 
                    2.3) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati; 
                    2.4) al comma 6, le parole:  "ispettore  tecnico"
          sono sostituite  dalle  seguenti:  "dirigente  tecnico  con
          funzioni ispettive", le parole: "della pubblica istruzione"
          sono sostituite dalle seguenti: "dell'istruzione", dopo  le
          parole: "nei limiti dei posti" sono inserite  le  seguenti:
          "vacanti e" e le parole: "nei contingenti relativi ai  vari
          gradi  e  tipi  di  scuola,  e  tenuto  conto  dei  settori
          d'insegnamento" sono soppresse; 
                    2.5) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
                    "7. I bandi di concorso stabiliscono le modalita'
          di  partecipazione,  il  termine  di  presentazione   delle
          domande e il calendario delle prove. Nei bandi di  concorso
          sono altresi' disciplinati le prove concorsuali e i  titoli
          valutabili, con il relativo punteggio, nel  rispetto  delle
          modalita' e dei limiti previsti dalla normativa vigente. Le
          prove si intendono superate con  una  valutazione  pari  ad
          almeno sette decimi o equivalente"; 
                    2.6) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
                    "7-bis. I bandi di concorso possono prevedere una
          riserva fino al 10 per cento dei posti messi a concorso per
          i soggetti che,  avendo  i  requisiti  per  partecipare  al
          concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico,
          ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis  e  6,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  abbiano  svolto  le
          relative funzioni ispettive per almeno tre anni,  entro  il
          termine di presentazione della domanda di partecipazione al
          concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o
          periferica del Ministero dell'istruzione"; 
                    2.7) alla rubrica, le parole: "ispettore tecnico"
          sono sostituite  dalle  seguenti:  "dirigente  tecnico  con
          funzioni ispettive"; 
                    3) all'articolo 421: 
                    3.1) al comma 1: 
                    3.1.1) all'alinea, le parole: "ispettore tecnico"
          sono sostituite  dalle  seguenti:  "dirigente  tecnico  con
          funzioni ispettive" e  le  parole:  "o  capo  del  servizio
          centrale" sono soppresse; 
                    3.1.2)  la  lettera  a)   e'   sostituita   dalla
          seguente: 
                    "a)  tre  membri  scelti  tra  i  dirigenti   del
          Ministero dell'istruzione che ricoprano o abbiano ricoperto
          un incarico di direzione di  uffici  dirigenziali  generali
          ovvero tra i professori  di  prima  fascia  di  universita'
          statali  e  non  statali,  i   magistrati   amministrativi,
          ordinari  e  contabili,  gli  avvocati  dello  Stato  o   i
          consiglieri di  Stato  aventi  documentata  esperienza  nei
          settori della valutazione delle organizzazioni complesse  o
          del diritto e della legislazione scolastica"; 
                    3.1.3)  la  lettera  b)   e'   sostituita   dalla
          seguente: 
                    "b)   un   dirigente   tecnico   del    Ministero
          dell'istruzione"; 
                    3.1.4)  la  lettera  c)   e'   sostituita   dalla
          seguente: 
                    "c) un dirigente amministrativo  di  livello  non
          generale del Ministero dell'istruzione"; 
                    3.2) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati; 
                    4) all'articolo 422: 
                    4.1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
                    "1. I concorsi per titoli ed  esami  a  posti  di
          dirigente tecnico con funzioni ispettive  constano  di  due
          prove scritte e di una prova orale. 
                    2. Le commissioni giudicatrici dispongono di  200
          punti, di cui 100 da attribuire alle prove scritte, 60 alla
          prova orale e 40 alla valutazione dei titoli"; 
                    4.2) i commi 3, 4, 5 e 8 sono abrogati; 
                    5) all'articolo 423: 
                    5.1) al comma 1, le parole:  "ispettore  tecnico"
          sono sostituite  dalle  seguenti:  "dirigente  tecnico  con
          funzioni ispettive"; 
                    5.2) al comma 2, le parole: "ed il colloquio  con
          la valutazione prescritta" e la  parola:  "anzidette"  sono
          soppresse e dopo le parole:  "dei  punti  assegnati  per  i
          titoli" sono aggiunte le seguenti: ", nel limite dei  posti
          messi a concorso"; 
                    5.3) i commi 3 e 4 sono abrogati; 
                    6) l'articolo 424 e' abrogato; 
                    a)  al  decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.   1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
          12, l'articolo 3-bis e' abrogato; 
                    b)  con  riferimento  alle  operazioni  di  avvio
          dell'anno  scolastico  2021/2022  non   si   applicano   le
          disposizioni  di  cui  all'articolo  1,  commi  da   17   a
          17-septies del  decreto-legge  29  ottobre  2019,  n.  126,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  20  dicembre
          2019, n. 159 e le disposizioni di cui all'articolo 32  ter,
          commi 2, 3 e 4, del decreto legge 18 agosto 2020,  n.  104,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
          n. 126; 
                    c); 
                    d) a decorrere dal giorno successivo alla data di
          entrata in vigore del presente decreto e fino al 31  agosto
          2021, in deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  3  del
          decreto legislativo 30 giugno 1999, n.  233,  il  Consiglio
          superiore della pubblica istruzione-CSPI rende  il  proprio
          parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte
          del Ministro dell'istruzione; 
                    e)   qualora,   a   seguito   delle   misure   di
          contenimento  del  COVID-19,   i   sistemi   regionali   di
          Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.),  i  sistemi
          regionali  che  realizzano  i  percorsi  di  Istruzione   e
          Formazione Tecnica  Superiore  (I.F.T.S.)  e  gli  Istituti
          Tecnici Superiori (I.T.S.) non possano effettuare il numero
          minimo di ore  previsto  dalla  vigente  normativa  per  il
          relativo percorso formativo, l'anno scolastico o  formativo
          2020/2021 conserva comunque validita'. Qualora si determini
          una riduzione dei livelli  qualitativi  e  quantitativi  di
          formazione  delle  attivita'  svolte,  sono   derogate   le
          disposizioni di cui all'articolo 4, comma  7,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22; 
                    f) al  comma  3  dell'articolo  399  del  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: "cinque anni
          scolastici"  sono  sostituite  dalle  parole:   "tre   anni
          scolastici" e al  comma  3  dell'articolo  13  del  decreto
          legislativo 13 aprile 2017,  n.  59,  le  parole:  "quattro
          anni" sono sostituite dalle parole: "due anni". Al fine  di
          tutelare  l'interesse  degli  studenti   alla   continuita'
          didattica, i docenti possono presentare istanza  volontaria
          di mobilita'  non  prima  di  tre  anni  dalla  precedente,
          qualora in tale occasione abbiano ottenuto  la  titolarita'
          in  una  qualunque  sede  della   provincia   chiesta.   Le
          disposizioni di cui al precedente periodo  si  applicano  a
          decorrere dalle operazioni di mobilita'  relative  all'anno
          scolastico 2022/2023; 
                    g)  all'articolo  58,  comma  5-sexies,   secondo
          periodo,  del  decreto-legge  21  giugno   2013,   n.   69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98, le parole "1°(gradi)  marzo  2021"  sono  sostituite
          dalle seguenti "1°(gradi) settembre 2021"; 
                    h) all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge
          8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «al 31 agosto  2021»
          sono sostituite dalle seguenti: «, per ragioni di emergenza
          sanitaria, al 31 agosto 2022» e sono  aggiunti,  infine,  i
          seguenti  periodi:  «Ai  fini  del  presente  comma  e  per
          consentire lo svolgimento delle  operazioni  elettorali  in
          sicurezza, con ordinanza del Ministro dell'istruzione  sono
          stabiliti nuovi termini e  modalita'  per  le  elezioni.  I
          componenti eletti ai sensi del periodo precedente  decadono
          unitamente ai componenti non elettivi  in  carica  all'atto
          della loro nomina  secondo  modalita'  e  termini  previsti
          nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione»; 
                    i) all'articolo 6 del decreto legge  29  dicembre
          2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio 2017, n. 18, dopo  il  comma  1,  e'  aggiunto  il
          seguente:   "1-bis.   Con   decreto   adottato   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, il Ministero dell'istruzione provvede all'accorpamento
          del primo e del secondo ciclo di  istruzione  della  Scuola
          europea di Brindisi presso un'unica istituzione scolastica.
          Il  medesimo  decreto  disciplina  l'organizzazione  e   il
          funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica"; 
                    i-bis) all'articolo 1 della legge 3 agosto  2009,
          n. 115, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
                    "3-bis. Alla Scuola e' riconosciuta, a  decorrere
          dalla data della sua istituzione, la facolta' di stabilire,
          in modo autonomo e a titolo di cofinanziamento,  contributi
          obbligatori  o  rette  necessari  allo  svolgimento   delle
          funzioni di cui  al  comma  4,  da  porre  a  carico  delle
          famiglie degli alunni i cui genitori  non  sono  dipendenti
          dell'EFSA ne' di  societa'  convenzionate  con  l'Autorita'
          medesima. L'importo di tali contributi  e  rette  non  puo'
          essere superiore a 2.000 euro  annui  per  ciascun  alunno,
          fatte salve le riduzioni spettanti alle  medesime  famiglie
          ai sensi delle disposizioni vigenti". 
                3.  All'articolo  32,  comma  2,  lettera   a),   del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.  126  sono
          apportate le seguenti modifiche: 
                  a) dopo le parole: "anno scolastico 2020-2021" sono
          inserite le seguenti: "e fino al 31 dicembre 2021"; 
                  b)  dopo  le  parole:  "esigenze  didattiche"  sono
          aggiunte  le  seguenti:  "nei  limiti  delle  risorse  gia'
          assegnate. Per la stessa finalita' di cui al primo periodo,
          al  fine  di  garantire  la  continuita'  didattica   anche
          nell'anno scolastico 2021-2022, sono stanziati ulteriori 70
          milioni per l'anno 2021  da  trasferire  agli  enti  locali
          beneficiari e rendicontare entro e non oltre il 31 dicembre
          2021". 
                4. Al fine di contenere il rischio epidemiologico  in
          relazione all'avvio dell'anno scolastico  2021/2022,  nello
          stato  di  previsione  del  Ministero  dell'istruzione   e'
          istituito  un  fondo,  denominato  "Fondo  per  l'emergenza
          epidemiologica   da   COVID-19   per   l'anno    scolastico
          2021/2022", con lo stanziamento di 350 milioni di euro  nel
          2021, da  destinare  a  spese  per  l'acquisto  di  beni  e
          servizi. Il fondo e' ripartito  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e
          delle finanze, con l'unico  vincolo  della  destinazione  a
          misure  di  contenimento  del  rischio  epidemiologico   da
          realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e  nel
          rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica. 
                4-bis. Le risorse di cui al comma  4  possono  essere
          destinate alle seguenti finalita': 
                  a) acquisto di servizi professionali, di formazione
          e di assistenza tecnica per  la  sicurezza  nei  luoghi  di
          lavoro, per la didattica  a  distanza  e  per  l'assistenza
          medico-sanitaria  e  psicologica  nonche'  di  servizi   di
          lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti; 
                  b)  acquisto  di  dispositivi  di  protezione,   di
          materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonche'
          di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile  in
          relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19; 
                  c)  interventi  in  favore  della  didattica  degli
          studenti   con   disabilita',   disturbi    specifici    di
          apprendimento e altri bisogni educativi speciali; 
                  d) interventi  utili  a  potenziare  la  didattica,
          anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli
          strumenti  necessari  per   la   fruizione   di   modalita'
          didattiche  compatibili  con  la  situazione   emergenziale
          nonche' a favorire l'inclusione scolastica  e  ad  adottare
          misure che contrastino la dispersione scolastica; 
                  e) acquisto e utilizzo di  strumenti  editoriali  e
          didattici innovativi; 
                  f) adattamento degli spazi  interni  ed  esterni  e
          delle  loro  dotazioni  allo   svolgimento   dell'attivita'
          didattica in condizioni di sicurezza,  compresi  interventi
          di  piccola  manutenzione,  di  pulizia   straordinaria   e
          sanificazione,   nonche'   interventi   di   realizzazione,
          adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici,  delle
          palestre, di ambienti didattici innovativi, di  sistemi  di
          sorveglianza e dell'infrastruttura informatica; 
                  f-bis)   installazione   di   impianti    per    la
          ventilazione meccanica controllata (VMC)  con  recupero  di
          calore; 
                  f-ter) acquisto  di  apparecchi  di  sanificazione,
          igienizzazione e purificazione  dell'aria  negli  ambienti,
          provvisti di sistemi di filtraggio delle  particelle  e  di
          distruzione di microrganismi presenti nell'aria. 
                4-ter. Il  Ministero  dell'istruzione,  entro  il  31
          luglio 2021, provvede al monitoraggio delle  spese  di  cui
          all'articolo 231-bis, comma 2, del decreto-legge 19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio  2020,  n.  77,   per   il   personale   docente   e
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario,   comunicando   le
          relative risultanze  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. - Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato. La quota parte delle risorse di cui all'articolo 235
          del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, che in  base  al
          monitoraggio    risulti    non    spesa,    e'    destinata
          all'attivazione  di  ulteriori  incarichi  temporanei   per
          l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Con  ordinanza  del
          Ministro  dell'istruzione,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  sono  adottate,  anche  in
          deroga  alle  disposizioni   vigenti,   misure   volte   ad
          autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici  regionali,
          nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo, come
          ripartite ai sensi del comma 4-quater: 
                  a) ad attivare ulteriori  incarichi  temporanei  di
          personale docente con contratto a tempo determinato,  dalla
          data di  presa  di  servizio  fino  al  30  dicembre  2021,
          finalizzati al recupero degli apprendimenti,  da  impiegare
          in  base  alle  esigenze  delle   istituzioni   scolastiche
          nell'ambito della loro autonomia. In  caso  di  sospensione
          delle  attivita'   didattiche   in   presenza   a   seguito
          dell'emergenza  epidemiologica,  il  personale  di  cui  al
          periodo   precedente   assicura   lo   svolgimento    delle
          prestazioni con le modalita' del lavoro agile; 
                  b) ad attivare ulteriori  incarichi  temporanei  di
          personale  amministrativo,   tecnico   e   ausiliario   con
          contratto a tempo  determinato,  dalla  data  di  presa  di
          servizio fino al 30 dicembre 2021, per  finalita'  connesse
          all'emergenza epidemiologica. 
                4-quater. Le risorse  di  cui  al  comma  4-ter  sono
          ripartite tra gli uffici scolastici regionali  con  decreto
          del Ministro dell'istruzione, di concerto con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze. Le misure di cui al medesimo
          comma  4-ter  sono  adottate  nei  limiti   delle   risorse
          attribuite. 
                4-quinquies. Il comma  3  dell'articolo  231-bis  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  e'
          abrogato. 
                4-sexies. Ai  fini  dell'avvio  dell'anno  scolastico
          2021/2022,   presso   ciascuna   prefettura.   -    ufficio
          territoriale del Governo  e  nell'ambito  della  conferenza
          provinciale permanente di cui all'articolo 11, comma 3, del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' istituito un
          tavolo di coordinamento, presieduto dal  prefetto,  per  la
          definizione del piu'  idoneo  raccordo  tra  gli  orari  di
          inizio e termine delle attivita' didattiche e gli orari dei
          servizi   di   trasporto   pubblico   locale,   urbano   ed
          extraurbano, in funzione della disponibilita' di  mezzi  di
          trasporto a tale fine utilizzabili, volto ad  agevolare  la
          frequenza scolastica anche  in  considerazione  del  carico
          derivante dal rientro in classe di tutti gli  studenti.  Al
          predetto tavolo di coordinamento partecipano il  presidente
          della provincia o il sindaco  della  citta'  metropolitana,
          gli altri sindaci eventualmente  interessati,  i  dirigenti
          degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione,  i
          rappresentanti del Ministero delle infrastrutture  e  della
          mobilita'  sostenibili,  delle  regioni  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano nonche'  delle  aziende  di
          trasporto pubblico locale. All'esito dei lavori del tavolo,
          il prefetto redige un documento operativo  sulla  base  del
          quale  le  amministrazioni  coinvolte   nel   coordinamento
          adottano  le  misure  di  rispettiva  competenza,  la   cui
          attuazione e' monitorata dal medesimo tavolo, anche ai fini
          dell'eventuale adeguamento del citato documento  operativo.
          Nel caso in cui tali misure non siano adottate nel  termine
          indicato  nel  suddetto  documento,  il   prefetto,   fermo
          restando quanto previsto dall'articolo  11,  comma  4,  del
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ne   da'
          comunicazione al presidente della regione, che  adotta,  ai
          sensi dell'articolo 32 della legge  23  dicembre  1978,  n.
          833, una  o  piu'  ordinanze,  con  efficacia  limitata  al
          pertinente   ambito   provinciale,   volte   a    garantire
          l'applicazione, per i settori della scuola e dei  trasporti
          pubblici  locali,  urbani  ed  extraurbani,  delle   misure
          organizzative  strettamente  necessarie  al  raggiungimento
          degli obiettivi e delle finalita' di cui al presente comma.
          Le  scuole  modulano  il  piano  di  lavoro  del  personale
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario,  gli  orari  delle
          attivita' didattiche per i docenti e gli  studenti  nonche'
          gli orari degli  uffici  amministrativi  sulla  base  delle
          disposizioni  del  presente  comma.   Dall'attuazione   del
          presente comma non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri
          per la finanza pubblica; le amministrazioni interessate  vi
          provvedono nell'ambito delle risorse umane,  finanziarie  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente. 
                4-septies. Al  fine  di  garantire  l'ordinato  avvio
          dell'anno scolastico 2021/2022, e'  istituito  un  apposito
          fondo   nello   stato   di   previsione    del    Ministero
          dell'istruzione, con la dotazione di 6 milioni di euro  per
          l'anno 2021. Le  risorse  di  cui  al  primo  periodo  sono
          destinate alle istituzioni scolastiche che  necessitano  di
          completare l'acquisizione  degli  arredi  scolastici.  Alla
          copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari  a
          6 milioni di euro per l'anno  2021,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  come
          rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del   presente
          decreto. 
                5. Per le medesime finalita' di cui al comma 4,  alle
          scuole dell'infanzia e alle scuole  primarie  e  secondarie
          paritarie,  facenti  parte   del   sistema   nazionale   di
          istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000,
          n. 62, e' erogato un contributo complessivo di  60  milioni
          di euro nell'anno 2021, di cui 10 milioni di euro a  favore
          delle  scuole  dell'infanzia.  Con  decreto  del   Ministro
          dell'istruzione il predetto contributo e' ripartito tra gli
          uffici scolastici regionali in proporzione al numero  degli
          alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie  di
          cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici  regionali
          provvedono  al   successivo   riparto   in   favore   delle
          istituzioni scolastiche paritarie dell'infanzia, primarie e
          secondarie in proporzione  al  numero  di  alunni  iscritti
          nell'anno  scolastico  2020/2021.  Le  risorse  di  cui  al
          presente comma sono erogate a condizione che, entro un mese
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, le scuole paritarie di cui  al  primo
          periodo pubblichino nel proprio sito internet: 
                  a)  l'organizzazione   interna,   con   particolare
          riferimento    all'articolazione     degli     uffici     e
          all'organigramma; 
                  b)  le  informazioni  relative   ai   titolari   di
          incarichi di  collaborazione  o  consulenza,  compresi  gli
          estremi  dell'atto  di   conferimento   dell'incarico,   il
          curriculum vitae e il compenso erogato; 
                  c) il conto annuale del personale e delle  relative
          spese  sostenute,  con  particolare  riferimento  ai   dati
          relativi   alla   dotazione   organica   e   al   personale
          effettivamente in servizio e al relativo costo,  nonche'  i
          tassi di assenza; 
                  d) i dati relativi al  personale  in  servizio  con
          contratto di lavoro non a tempo indeterminato; 
                  e)  i  documenti  e  gli  allegati   del   bilancio
          preventivo e del conto consuntivo; 
                  f) le informazioni relative ai beni immobili e agli
          atti di gestione del patrimonio. 
                5-bis. La mancata osservanza degli obblighi di cui al
          quarto  periodo  del  comma  5  comporta  la   revoca   del
          contributo di cui al medesimo comma 5. 
                5-ter. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2020,
          n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) il comma 623 e' sostituito dal seguente: 
                    "623. Al fine di ridurre il fenomeno del  divario
          digitale  e  di  favorire  la  fruizione  della   didattica
          digitale  integrata,  le  istituzioni  scolastiche  possono
          chiedere  contributi  per  la  concessione  di  dispositivi
          digitali dotati di connettivita' in comodato d'uso gratuito
          agli  studenti  appartenenti  a  nuclei  familiari  con  un
          indicatore  della  situazione  economica  equivalente   non
          superiore a 20.000 euro annui"; 
                  b) il comma 624 e' sostituito dal seguente: 
                    "624.  Il  beneficio  di  cui  al  comma  623  e'
          concesso nel limite complessivo  massimo  di  spesa  di  20
          milioni di euro per l'anno 2021. A tale fine, il  fondo  di
          cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13  luglio  2015,
          n. 107, e' incrementato di 20 milioni di  euro  per  l'anno
          2021"; 
                  c) il comma 625 e' abrogato. 
                5-quater. La Presidenza del  Consiglio  dei  ministri
          versa all'entrata del bilancio dello Stato gli  importi  ad
          essa gia' trasferiti in attuazione del secondo periodo  del
          comma 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.
          178, nel testo vigente  prima  della  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto. 
                6. Agli oneri derivanti dai commi 3, lettera b), 4  e
          5 si provvede ai sensi dell'articolo 77.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  399,  del  decreto
          legislativo16 aprile 1994, n. 297 (approvazione  del  testo
          unico delle disposizioni legislative vigenti in materia  di
          istruzione, relative alle scuole di ogni ordine  e  grado),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 399 (Accesso ai ruoli). - 1. L'accesso ai ruoli
          del personale docente della scuola  materna,  elementare  e
          secondaria, ivi compresi i licei artistici e  gli  istituti
          d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal  fine
          annualmente assegnabili, mediante concorsi  per  titoli  ed
          esami e, per il restante  50  per  cento,  attingendo  alle
          graduatorie permanenti di cui all'articolo 401. 
                2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso  per
          titoli ed esami sia esaurita  e  rimangano  posti  ad  esso
          assegnati, questi vanno ad aggiungersi a  quelli  assegnati
          alla corrispondente  graduatoria  permanente.  Detti  posti
          vanno reintegrati in occasione della procedura  concorsuale
          successiva. 
                3. Ai docenti  della  scuola  dell'infanzia  e  della
          scuola primaria si applica il regime  di  cui  all'articolo
          13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. 
                3-bis.  L'immissione  in  ruolo  comporta,  all'esito
          positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza
          da  ogni  graduatoria  finalizzata  alla  stipulazione   di
          contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per
          il  personale  del  comparto  scuola,   ad   eccezione   di
          graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed  esami,  di
          procedure concorsuali diverse da quella  di  immissione  in
          ruolo.». 
              - Il decreto dipartimentale n. 498 del 21  aprile  2020
          (Concorso ordinario, per titoli ed  esami,  finalizzato  al
          reclutamento del personale docente per i posti comuni e  di
          sostegno  della  scuola  dell'infanzia  e   primaria),   e'
          pubblicato nella 4a Serie speciale - Concorsi ed esami - n.
          34 del 28 aprile 2020. 
              - Si riporta il testo degli articoli 8 e 39, commi 3  e
          3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante  misure
          per la stabilizzazione della finanza pubblica: 
                «Art. 8 (Disposizioni a favore dei soggetti portatori
          di handicap). - 1. All'articolo 13-bis,  comma  1,  lettera
          c), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, e successive modificazioni,  il  terzo  e  il
          quarto periodo sono  sostituiti  dai  seguenti:  "Le  spese
          riguardanti i  mezzi  necessari  all'accompagnamento,  alla
          deambulazione, alla locomozione e  al  sollevamento  e  per
          sussidi  tecnici  e  informatici   rivolti   a   facilitare
          l'autosufficienza e le  possibilita'  di  integrazione  dei
          soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
          n. 104, si assumono integralmente. Tra  i  mezzi  necessari
          per la locomozione dei  soggetti  indicati  nel  precedente
          periodo,  con  ridotte   o   impedite   capacita'   motorie
          permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli  autoveicoli
          di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere
          b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere  a),  c)  ed  f),  del
          decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  anche  se
          prodotti in serie e adattati  in  funzione  delle  suddette
          limitazioni  permanenti  delle  capacita'  motorie.  Tra  i
          veicoli adattati alla  guida  sono  compresi  anche  quelli
          dotati di solo cambio automatico, purche' prescritto  dalla
          commissione medica  locale  di  cui  all'articolo  119  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.  La  detrazione
          spetta una sola volta in un periodo di quattro anni,  salvo
          i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti
          che il suddetto  veicolo  sia  stato  cancellato  da  detto
          registro, e con riferimento a un solo veicolo,  nei  limiti
          della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui
          risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato  e  non
          ritrovato,  nei  limiti  della  spesa   massima   di   lire
          trentacinque  milioni  da  cui  va   detratto   l'eventuale
          rimborso assicurativo. E' consentito, alternativamente,  di
          ripartire la predetta detrazione in quattro  quote  annuali
          costanti e di pari importo". 
                2. Per i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5
          febbraio 1992,  n.  104,  non  possessori  di  reddito,  la
          detrazione di cui  al  comma  1  spetta  al  possessore  di
          reddito di cui risultano a carico. 
                3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi  1  e
          2, della legge 9 aprile 1986, n.  97,  si  applicano  anche
          alle cessioni di motoveicoli di cui all'articolo 53,  comma
          1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30  aprile
          1992, n. 285, nonche' di autoveicoli  di  cui  all'articolo
          54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di
          cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con  motore  a
          benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se  con  motore
          diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con
          motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per  la
          locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della  legge
          5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o  impedite  capacita'
          motorie permanenti, alle prestazioni rese da  officine  per
          adattare i veicoli, anche non nuovi di  fabbrica,  ed  alle
          cessioni dei relativi accessori  e  strumenti  montati  sui
          veicoli  medesimi  effettuate  nei  confronti   dei   detti
          soggetti o dei familiari di cui  essi  sono  fiscalmente  a
          carico. Gli adattamenti  eseguiti  devono  risultare  dalla
          carta di circolazione. 
                4. Gli  atti  di  natura  traslativa  o  dichiarativa
          aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli  di  cui
          ai commi 1 e 3 sono  esenti  dal  pagamento  della  imposta
          erariale  di  trascrizione,  dell'addizionale   provinciale
          all'imposta erariale  di  trascrizione  e  dell'imposta  di
          registro. 
                5. Nel realizzare gli obiettivi di risparmio di spesa
          di cui all'articolo 35, comma 1, restano  salvaguardate  le
          forniture a favore di disabili. Il Ministero della  sanita'
          provvede nel termine di tre mesi dalla data di  entrata  in
          vigore della presente legge alla revisione del nomenclatore
          tariffario delle protesi. 
                6. Le regioni e le aziende  unita'  sanitarie  locali
          nella  liquidazione  e  nel  pagamento  dei   loro   debiti
          assegnano la priorita' a quelli che riguardano  prestazioni
          o convenzioni per prestazioni a favore degli handicappati. 
                7. Il pagamento della tassa automobilistica  erariale
          e regionale non e' dovuto con riferimento ai motoveicoli  e
          agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3.» 
                «Art. 39 (Disposizioni in materia  di  assunzioni  di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. - 2.
          Omissis. 
                3.  Per  consentire  lo  sviluppo  dei  processi   di
          riqualificazione delle amministrazioni  pubbliche  connessi
          all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo  il
          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del
          personale, a decorrere  dall'anno  2000  il  Consiglio  dei
          ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
          e  del  tesoro,  del  bilancio   e   della   programmazione
          economica, definisce  preliminarmente  le  priorita'  e  le
          necessita'  operative  da  soddisfare,  tenuto   conto   in
          particolare delle correlate  esigenze  di  introduzione  di
          nuove professionalita'. In  tale  quadro,  entro  il  primo
          semestre  di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei   ministri
          determina il numero massimo  complessivo  delle  assunzioni
          delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
          obiettivi  di  riduzione  numerica  e  con  i  dati   sulle
          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano
          comunque subordinate all'indisponibilita' di  personale  da
          trasferire secondo le  vigenti  procedure  di  mobilita'  e
          possono essere disposte esclusivamente presso le  sedi  che
          presentino   le   maggiori   carenze   di   personale.   Le
          disposizioni del presente articolo si applicano anche  alle
          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie 
                3-bis.  A  decorrere  dall'anno  1999  la  disciplina
          autorizzatoria  di  cui  al  comma  3   si   applica   alla
          generalita' delle amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, e  riguarda  tutte  le  procedure  di
          reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
          del Presidente del Consiglio dei  ministri,  da  emanare  a
          decorrere dallo stesso anno, entro il 31  gennaio,  prevede
          criteri, modalita'  e  termini  anche  differenziati  delle
          assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
          3, allo scopo di tener conto  delle  peculiarita'  e  delle
          specifiche esigenze  delle  amministrazioni  per  il  pieno
          adempimento dei compiti istituzionali. 
                Omissis.».