Art. 36 - bis
Misure urgenti in materia
di semplificazione amministrativa
1. In considerazione dell'incremento delle attivita' richieste al
personale amministrativo degli enti locali con riferimento alle
attivita' di soccorso, accoglienza e assistenza alla popolazione
ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto,
nonche' allo smaltimento delle pratiche pregresse accumulate a causa
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di velocizzare e
semplificare le attivita' dell'ufficiale di stato civile degli enti
locali, all'articolo 79, comma 2, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero da dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 79, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285
(Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 79. - 1. La cremazione di ciascun cadavere deve
essere autorizzata dal sindaco sulla base della volonta'
testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In
mancanza disposizione testamentaria, la volonta' deve
essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente
piu' prossimo individuato secondo gli articoli 74 e
seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di
piu' parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
2. La volonta' del coniuge o dei parenti deve
risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da
notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi
dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Per coloro, i quali, al momento della morte
risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano
tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei
propri associati, e' sufficiente la presentazione di una
dichiarazione in carta libera scritta e datata,
sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi
non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni,
dalla quale chiaramente risulti la volonta' di essere
cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal
presidente dell'associazione.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non puo' essere
concessa se la richiesta non sia corredata da certificato
in carta libera redatto dal medico curante o dal medico
necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore
sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte
dovuta a reato.
5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la
presentazione del nulla osta dell'autorita' giudiziaria.».