Art. 36 - bis 
 
                      Misure urgenti in materia 
                  di semplificazione amministrativa 
 
  1. In considerazione dell'incremento delle attivita'  richieste  al
personale amministrativo  degli  enti  locali  con  riferimento  alle
attivita' di soccorso,  accoglienza  e  assistenza  alla  popolazione
ucraina in conseguenza della  grave  crisi  internazionale  in  atto,
nonche' allo smaltimento delle pratiche pregresse accumulate a  causa
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di  velocizzare  e
semplificare le attivita' dell'ufficiale di stato civile  degli  enti
locali, all'articolo 79, comma 2, del regolamento di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica  10  settembre  1990,  n.  285,  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  ovvero  da  dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' ai  sensi  dell'articolo  47  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 79, del decreto del
          Presidente della  Repubblica  10  settembre  1990,  n.  285
          (Approvazione del regolamento di polizia  mortuaria),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 79. - 1. La cremazione di ciascun cadavere deve
          essere autorizzata dal sindaco sulla  base  della  volonta'
          testamentaria  espressa  in  tal  senso  dal  defunto.   In
          mancanza  disposizione  testamentaria,  la  volonta'   deve
          essere manifestata dal coniuge e, in difetto,  dal  parente
          piu'  prossimo  individuato  secondo  gli  articoli  74   e
          seguenti del codice civile e, nel caso  di  concorrenza  di
          piu' parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. 
                2.  La  volonta'  del  coniuge  o  dei  parenti  deve
          risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da
          notaio  o  dai  pubblici  ufficiali  abilitati   ai   sensi
          dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,  ovvero  la
          dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai  sensi
          dell'articolo  47  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
                3. Per  coloro,  i  quali,  al  momento  della  morte
          risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano
          tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri  dei
          propri associati, e' sufficiente la  presentazione  di  una
          dichiarazione   in   carta   libera   scritta   e   datata,
          sottoscritta dall'associato di proprio pugno o,  se  questi
          non sia in grado di scrivere, confermata da due  testimoni,
          dalla quale  chiaramente  risulti  la  volonta'  di  essere
          cremato.  La  dichiarazione  deve  essere  convalidata  dal
          presidente dell'associazione. 
                4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non puo' essere
          concessa se la richiesta non sia corredata  da  certificato
          in carta libera redatto dal medico  curante  o  dal  medico
          necroscopo,  con   firma   autenticata   dal   coordinatore
          sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto  di  morte
          dovuta a reato. 
                5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre  la
          presentazione del nulla osta dell'autorita' giudiziaria.».