Art. 37 
 
          Contributo straordinario contro il caro bollette 
 
  1. Al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli  effetti
dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del  settore  energetico,  e'
istituito, per l'anno  2022,  un  contributo  a  titolo  di  prelievo
solidaristico  straordinario,  determinato  ai  sensi  del   presente
articolo, a carico dei soggetti che esercitano nel  territorio  dello
Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attivita' di  produzione
di energia elettrica, dei  soggetti  che  esercitano  l'attivita'  di
produzione di gas  metano  o  di  estrazione  di  gas  naturale,  dei
soggetti rivenditori di energia elettrica di  gas  metano  e  di  gas
naturale e dei soggetti che  esercitano  l'attivita'  di  produzione,
distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il  contributo  e'
dovuto, altresi', dai soggetti  che,  per  la  successiva  rivendita,
importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale  o  gas
metano, prodotti petroliferi o che introducono nel  territorio  dello
Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione  europea.  Il
contributo non e' dovuto dai soggetti  che  svolgono  l'attivita'  di
organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio  dell'energia
elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti. 
  2. La base imponibile del contributo solidaristico straordinario e'
costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni  attive  e  le
operazioni passive, riferito al periodo dal 1°  ottobre  2021  al  31
marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020  al  31
marzo 2021. In caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020
al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per  tale
periodo  e'  assunto  un  valore  di  riferimento  pari  a  zero.  Il
contributo si applica nella misura del 10 per cento nei casi  in  cui
il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000. Il  contributo
non e' dovuto se l'incremento e' inferiore al 10 per cento. 
  3. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2,  si  assume  il
totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA, e il totale  delle
operazioni passive, al netto dell'IVA, indicato  nelle  Comunicazioni
dei dati delle liquidazioni  periodiche  IVA,  presentate,  ai  sensi
dell'articolo  21-bis  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
per i periodi indicati al comma 2. 
  4. I soggetti tenuti al pagamento del contributo ai sensi del comma
1, che partecipano a un gruppo IVA costituito ai sensi  dell'articolo
70-quater del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633, per determinare i saldi di cui al comma 2 del  presente
articolo, assumono i dati delle fatture emesse e ricevute dal  Gruppo
IVA che riportano il codice fiscale dei  suddetti  soggetti,  secondo
quanto  previsto   dall'articolo   3   del   decreto   del   Ministro
dell'Economia  e  delle  Finanze  6  aprile  2018,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2018
e, per le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo
IVA, i dati risultanti dalle scritture contabili tenute ai sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
  5. Il contributo e' liquidato e versato entro il  30  giugno  2022,
con le modalita' di cui all'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241. Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate, sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente, sono definiti gli adempimenti,  anche  dichiarativi,  e  le
modalita' di versamento del contributo. Con il medesimo provvedimento
possono essere individuati dati aggiuntivi da indicare nelle  fatture
di cessione e di acquisto dei prodotti di  cui  al  comma  1  e  sono
definite le modalita' per lo scambio  delle  informazioni,  anche  in
forma massiva, con la Guardia di finanza. 
  5-bis. Le entrate derivanti dal contributo  a  titolo  di  prelievo
solidaristico  straordinario  determinato  ai  sensi   del   presente
articolo sono attribuite alle  regioni  a  statuto  speciale  e  alle
province autonome di Trento  e  di  Bolzano  per  la  parte  ad  esse
spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia. 
  6. Ai fini della riscossione del  contributo,  dell'accertamento  e
delle relative sanzioni, nonche'  per  il  relativo  contenzioso,  si
applicano le disposizioni in materia di imposta sul  valore  aggiunto
in quanto compatibili. 
  7. Il contributo non  e'  deducibile  ai  fini  delle  imposte  sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 
  8.  Al  fine  di  evitare,  a  tutela  del  consumatore,   indebite
ripercussioni  sui  prezzi  al  consumo  dei  prodotti  energetici  e
dell'energia elettrica, per il periodo dal 1° aprile al  31  dicembre
2022, i soggetti tenuti al pagamento del contributo di cui al comma 1
comunicano entro la fine di ciascun mese solare all'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato  il  prezzo  medio  di  acquisto,  di
produzione e di vendita dell'energia elettrica, del  gas  naturale  e
del gas metano nonche' dei prodotti  petroliferi,  relativo  al  mese
precedente. L'Autorita' riscontra la sussistenza dei presupposti  per
l'adozione dei provvedimenti di sua competenza sulla  base  dei  dati
ricevuti  e  di  apposite  verifiche,   nell'ambito   di   un   piano
straordinario di controlli sulla veridicita' delle  comunicazioni  di
cui al presente comma. Le modalita' per la trasmissione dei dati sono
stabilite dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. 
  9. Ai fini dei riscontri e delle  verifiche  di  cui  al  comma  8,
l'Autorita'  si  avvale,  secondo  modalita'  da  definirsi  mediante
apposite intese, della collaborazione della Guardia di  finanza,  che
utilizza anche i dati di cui al comma 5 e agisce con i poteri a  essa
attribuiti per l'accertamento  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e
delle imposte sui redditi. 
  10. Ai fini di cui al comma 9 e' autorizzata la  spesa  di  euro  2
milioni  per  l'anno  2022  per  la  remunerazione   delle   maggiori
prestazioni di lavoro straordinario del personale  della  Guardia  di
finanza effettuate dal 1° aprile al 31  dicembre  2022.  Ai  relativi
oneri si provvede ai sensi dell'articolo 38. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   21-bis   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.78,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.122  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica): 
                «Art.   21-bis   (Comunicazioni   dei   dati    delle
          liquidazioni periodiche I.V.A.). - 1.  I  soggetti  passivi
          dell'imposta    sul     valore     aggiunto     trasmettono
          telematicamente all'Agenzia delle entrate,  entro  l'ultimo
          giorno del secondo mese successivo a  ogni  trimestre,  una
          comunicazione  dei  dati  contabili   riepilogativi   delle
          liquidazioni periodiche dell'imposta  effettuate  ai  sensi
          dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del regolamento di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo  1998,  n.
          100, nonche' degli articoli 73, primo comma, lettera e),  e
          74,  quarto  comma,  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.  La  comunicazione  dei
          dati relativi al secondo trimestre e' effettuata  entro  il
          16 settembre. La comunicazione dei dati relativi al  quarto
          trimestre puo', in alternativa, essere  effettuata  con  la
          dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto che,
          in tal caso,  deve  essere  presentata  entro  il  mese  di
          febbraio dell'anno successivo  a  quello  di  chiusura  del
          periodo d'imposta. Restano fermi gli  ordinari  termini  di
          versamento dell'imposta dovuta in  base  alle  liquidazioni
          periodiche effettuate. 
                2. Con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma
          2,  sono  stabilite  le  modalita'  e  le  informazioni  da
          trasmettere con la comunicazione di  cui  al  comma  1  del
          presente articolo. 
                3. La comunicazione e' presentata anche  nell'ipotesi
          di liquidazione con eccedenza  a  credito.  Sono  esonerati
          dalla presentazione della comunicazione i soggetti  passivi
          non  obbligati  alla  presentazione   della   dichiarazione
          annuale  I.V.A.  o  all'effettuazione  delle   liquidazioni
          periodiche, sempre che, nel corso  dell'anno,  non  vengano
          meno le predette condizioni di esonero. 
                4. In caso di determinazione separata dell'imposta in
          presenza di piu' attivita', i soggetti  passivi  presentano
          una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo. 
                5. L'Agenzia delle entrate mette a  disposizione  del
          contribuente, ovvero  del  suo  intermediario,  secondo  le
          modalita' previste dall'articolo 1, commi 634 e  635  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190,  le  risultanze  dell'esame
          dei dati di cui all'articolo 21 del presente decreto  e  le
          valutazioni concernenti la coerenza tra i dati  medesimi  e
          le comunicazioni di cui al comma 1  del  presente  articolo
          nonche' la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto  a
          quanto indicato nella comunicazione  medesima.  Quando  dai
          controlli eseguiti emerge un risultato diverso  rispetto  a
          quello indicato nella  comunicazione,  il  contribuente  e'
          informato   dell'esito   con   modalita'    previste    con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.  Il
          contribuente  puo'  fornire  i  chiarimenti  necessari,   o
          segnalare eventuali dati  ed  elementi  non  considerati  o
          valutati  erroneamente,  ovvero   versare   quanto   dovuto
          avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso  di  cui
          all'articolo 13 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
          n. 472. Si applica  l'articolo  54-bis,  comma  2-bis,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  70-quater  del
          decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,
          n.633(Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto): 
                «Art. 70-quater (Costituzione del gruppo IVA).  -  1.
          Il  gruppo  IVA  e'  costituito  a  seguito  di  un'opzione
          esercitata  da  tutti  i  soggetti  passivi  stabiliti  nel
          territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente
          i vincoli finanziario, economico  e  organizzativo  di  cui
          all'articolo  70-ter.  In   caso   di   mancato   esercizio
          dell'opzione da parte di uno o piu' dei soggetti di cui  al
          periodo precedente: 
                  a)  e'  recuperato  a   carico   del   gruppo   IVA
          l'effettivo vantaggio fiscale conseguito; 
                  b)  il  gruppo  IVA  cessa  a   partire   dall'anno
          successivo rispetto a quello  in  cui  viene  accertato  il
          mancato esercizio  dell'opzione,  a  meno  che  i  predetti
          soggetti non esercitino l'opzione per partecipare al gruppo
          medesimo. 
                2. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata mediante
          la  presentazione,  in  via  telematica,   da   parte   del
          rappresentante  del  gruppo,  della  dichiarazione  di  cui
          all'articolo  70-duodecies,  comma  5,  nella  quale   sono
          indicati: 
                  a) la denominazione del gruppo IVA; 
                  b) i dati  identificativi  del  rappresentante  del
          gruppo  IVA,  di  seguito  denominato  "rappresentante   di
          gruppo", e dei soggetti partecipanti al gruppo medesimo; 
                  c) l'attestazione della sussistenza, tra i soggetti
          partecipanti al gruppo, dei  vincoli  di  cui  all'articolo
          70-ter; 
                  d) l'attivita' o le attivita'  che  saranno  svolte
          dal gruppo IVA; 
                  e) l'elezione di domicilio presso il rappresentante
          di gruppo da parte  di  ciascun  soggetto  partecipante  al
          gruppo medesimo, ai fini della notifica degli  atti  e  dei
          provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali  e'
          esercitata   l'opzione;   l'elezione   di   domicilio    e'
          irrevocabile fino  al  termine  del  periodo  di  decadenza
          dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni
          relative all'ultimo anno di validita' dell'opzione; 
                  f) la sottoscrizione del rappresentante di  gruppo,
          che presenta la dichiarazione, e degli  altri  soggetti  di
          cui al presente comma. 
                3.  Se  la  dichiarazione  di  cui  al  comma  2   e'
          presentata dal 1º gennaio al 30 settembre, l'opzione di cui
          al comma 1 ha effetto a decorrere dall'anno successivo.  Se
          la dichiarazione di cui al comma 2  e'  presentata  dal  1º
          ottobre al 31 dicembre, l'opzione di  cui  al  comma  1  ha
          effetto a decorrere dal secondo anno successivo. 
                4. Permanendo i vincoli di cui  all'articolo  70-ter,
          l'opzione  e'  vincolante  per   un   triennio   decorrente
          dall'anno in cui la stessa ha effetto. Trascorso  il  primo
          triennio, l'opzione si rinnova automaticamente per  ciascun
          anno successivo, fino a quando non e' esercitata la  revoca
          di cui all'articolo 70-novies. Resta fermo quanto  disposto
          dal comma 1, lettera b). 
                5. Se negli anni di validita' dell'opzione di cui  al
          comma  1  i  vincoli  economico  e  organizzativo  di   cui
          all'articolo  70-ter,  commi  2  e  3,  si  instaurano  nei
          riguardi dei soggetti che erano stati  esclusi  dal  gruppo
          IVA ai sensi del comma 5 del medesimo articolo,  ovvero  se
          il vincolo finanziario di cui all'articolo 70-ter, comma 1,
          si instaura nei riguardi di soggetti passivi stabiliti  nel
          territorio  dello  Stato   relativamente   ai   quali   non
          sussisteva all'atto dell'esercizio dell'opzione, i predetti
          soggetti partecipano al gruppo IVA  a  decorrere  dall'anno
          successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati.
          In tal caso, la dichiarazione di cui al comma 2 deve essere
          presentata entro il novantesimo giorno successivo a  quello
          in cui tali vincoli si sono instaurati. In caso di  mancata
          inclusione di un soggetto  di  cui  al  primo  periodo  nel
          gruppo  IVA,  si  applicano  le  disposizioni  del  secondo
          periodo del comma 1.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del  decreto  del
          Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6  aprile  2018
          recante Disposizioni di attuazione della disciplina in tema
          di Gruppo IVA, ai sensi dell'articolo  70-duodecies,  comma
          6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972: 
                «Art.   3   (Fatturazione   e   certificazione    dei
          corrispettivi). - 1.  Il  rappresentante  del  Gruppo  o  i
          partecipanti  documentano  le  cessioni  di   beni   e   le
          prestazioni di servizi effettuate con  la  fattura  di  cui
          all'art. 21 del decreto n. 633 del 1972, ovvero secondo  le
          altre   modalita'   previste   dalla   normativa   vigente,
          indicando, oltre al numero di partita IVA del Gruppo, anche
          il  codice  fiscale  del  soggetto  partecipante   che   ha
          realizzato l'operazione. 
                2. Ai fini della fatturazione delle cessioni di  beni
          e delle prestazioni di servizi effettuati nei confronti del
          Gruppo IVA, il rappresentante del Gruppo o  i  partecipanti
          comunicano ai fornitori la partita IVA  del  Gruppo  ed  il
          codice fiscale del singolo  acquirente.  Al  momento  della
          ricezione della  fattura  i  medesimi  soggetti  verificano
          l'indicazione  del  codice  fiscale  e  provvedono  al  suo
          inserimento ove mancante. 
                3.  Le   operazioni   effettuate   tra   i   soggetti
          partecipanti al Gruppo IVA non sono considerate cessioni di
          beni e prestazioni di servizi ai sensi degli articoli 2 e 3
          del decreto n. 633  del  1972.  Resta  fermo  l'obbligo  di
          rilevare  tali  operazioni  nell'ambito   delle   scritture
          contabili di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600, diverse dai registri  prescritti
          ai fini dell'imposta sul valore  aggiunto;  le  imprese  in
          contabilita'  semplificata  sono  tenute  a  rilevare  tali
          operazioni con idonea documentazione  emessa  nel  rispetto
          del loro ordine cronologico riportando tutti  gli  elementi
          utili ad identificarle.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   29
          settembre  1973,  n.  600,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O. 
              - Il riferimento al testo dell'articolo 17 del  decreto
          legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e'  riportato  nei
          riferimenti normativi all'articolo 18.