Art. 37
Contributo straordinario contro il caro bollette
1. Al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti
dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, e'
istituito, per l'anno 2022, un contributo a titolo di prelievo
solidaristico straordinario, determinato ai sensi del presente
articolo, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello
Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attivita' di produzione
di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attivita' di
produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei
soggetti rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas
naturale e dei soggetti che esercitano l'attivita' di produzione,
distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo e'
dovuto, altresi', dai soggetti che, per la successiva rivendita,
importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas
metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello
Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il
contributo non e' dovuto dai soggetti che svolgono l'attivita' di
organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia
elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.
2. La base imponibile del contributo solidaristico straordinario e'
costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le
operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31
marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31
marzo 2021. In caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020
al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per tale
periodo e' assunto un valore di riferimento pari a zero. Il
contributo si applica nella misura del 10 per cento nei casi in cui
il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000. Il contributo
non e' dovuto se l'incremento e' inferiore al 10 per cento.
3. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il
totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA, e il totale delle
operazioni passive, al netto dell'IVA, indicato nelle Comunicazioni
dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, presentate, ai sensi
dell'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
per i periodi indicati al comma 2.
4. I soggetti tenuti al pagamento del contributo ai sensi del comma
1, che partecipano a un gruppo IVA costituito ai sensi dell'articolo
70-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, per determinare i saldi di cui al comma 2 del presente
articolo, assumono i dati delle fatture emesse e ricevute dal Gruppo
IVA che riportano il codice fiscale dei suddetti soggetti, secondo
quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze 6 aprile 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2018
e, per le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo
IVA, i dati risultanti dalle scritture contabili tenute ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Il contributo e' liquidato e versato entro il 30 giugno 2022,
con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente, sono definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le
modalita' di versamento del contributo. Con il medesimo provvedimento
possono essere individuati dati aggiuntivi da indicare nelle fatture
di cessione e di acquisto dei prodotti di cui al comma 1 e sono
definite le modalita' per lo scambio delle informazioni, anche in
forma massiva, con la Guardia di finanza.
5-bis. Le entrate derivanti dal contributo a titolo di prelievo
solidaristico straordinario determinato ai sensi del presente
articolo sono attribuite alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano per la parte ad esse
spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia.
6. Ai fini della riscossione del contributo, dell'accertamento e
delle relative sanzioni, nonche' per il relativo contenzioso, si
applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto
in quanto compatibili.
7. Il contributo non e' deducibile ai fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
8. Al fine di evitare, a tutela del consumatore, indebite
ripercussioni sui prezzi al consumo dei prodotti energetici e
dell'energia elettrica, per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre
2022, i soggetti tenuti al pagamento del contributo di cui al comma 1
comunicano entro la fine di ciascun mese solare all'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato il prezzo medio di acquisto, di
produzione e di vendita dell'energia elettrica, del gas naturale e
del gas metano nonche' dei prodotti petroliferi, relativo al mese
precedente. L'Autorita' riscontra la sussistenza dei presupposti per
l'adozione dei provvedimenti di sua competenza sulla base dei dati
ricevuti e di apposite verifiche, nell'ambito di un piano
straordinario di controlli sulla veridicita' delle comunicazioni di
cui al presente comma. Le modalita' per la trasmissione dei dati sono
stabilite dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
9. Ai fini dei riscontri e delle verifiche di cui al comma 8,
l'Autorita' si avvale, secondo modalita' da definirsi mediante
apposite intese, della collaborazione della Guardia di finanza, che
utilizza anche i dati di cui al comma 5 e agisce con i poteri a essa
attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e
delle imposte sui redditi.
10. Ai fini di cui al comma 9 e' autorizzata la spesa di euro 2
milioni per l'anno 2022 per la remunerazione delle maggiori
prestazioni di lavoro straordinario del personale della Guardia di
finanza effettuate dal 1° aprile al 31 dicembre 2022. Ai relativi
oneri si provvede ai sensi dell'articolo 38.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 21-bis del
decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
«Art. 21-bis (Comunicazioni dei dati delle
liquidazioni periodiche I.V.A.). - 1. I soggetti passivi
dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono
telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo
giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una
comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle
liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi
dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
100, nonche' degli articoli 73, primo comma, lettera e), e
74, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La comunicazione dei
dati relativi al secondo trimestre e' effettuata entro il
16 settembre. La comunicazione dei dati relativi al quarto
trimestre puo', in alternativa, essere effettuata con la
dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto che,
in tal caso, deve essere presentata entro il mese di
febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del
periodo d'imposta. Restano fermi gli ordinari termini di
versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni
periodiche effettuate.
2. Con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma
2, sono stabilite le modalita' e le informazioni da
trasmettere con la comunicazione di cui al comma 1 del
presente articolo.
3. La comunicazione e' presentata anche nell'ipotesi
di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati
dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi
non obbligati alla presentazione della dichiarazione
annuale I.V.A. o all'effettuazione delle liquidazioni
periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano
meno le predette condizioni di esonero.
4. In caso di determinazione separata dell'imposta in
presenza di piu' attivita', i soggetti passivi presentano
una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.
5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del
contribuente, ovvero del suo intermediario, secondo le
modalita' previste dall'articolo 1, commi 634 e 635 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, le risultanze dell'esame
dei dati di cui all'articolo 21 del presente decreto e le
valutazioni concernenti la coerenza tra i dati medesimi e
le comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo
nonche' la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a
quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai
controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a
quello indicato nella comunicazione, il contribuente e'
informato dell'esito con modalita' previste con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il
contribuente puo' fornire i chiarimenti necessari, o
segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o
valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto
avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472. Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.».
- Si riporta il testo dell'articolo 70-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.633(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto):
«Art. 70-quater (Costituzione del gruppo IVA). - 1.
Il gruppo IVA e' costituito a seguito di un'opzione
esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel
territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente
i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui
all'articolo 70-ter. In caso di mancato esercizio
dell'opzione da parte di uno o piu' dei soggetti di cui al
periodo precedente:
a) e' recuperato a carico del gruppo IVA
l'effettivo vantaggio fiscale conseguito;
b) il gruppo IVA cessa a partire dall'anno
successivo rispetto a quello in cui viene accertato il
mancato esercizio dell'opzione, a meno che i predetti
soggetti non esercitino l'opzione per partecipare al gruppo
medesimo.
2. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata mediante
la presentazione, in via telematica, da parte del
rappresentante del gruppo, della dichiarazione di cui
all'articolo 70-duodecies, comma 5, nella quale sono
indicati:
a) la denominazione del gruppo IVA;
b) i dati identificativi del rappresentante del
gruppo IVA, di seguito denominato "rappresentante di
gruppo", e dei soggetti partecipanti al gruppo medesimo;
c) l'attestazione della sussistenza, tra i soggetti
partecipanti al gruppo, dei vincoli di cui all'articolo
70-ter;
d) l'attivita' o le attivita' che saranno svolte
dal gruppo IVA;
e) l'elezione di domicilio presso il rappresentante
di gruppo da parte di ciascun soggetto partecipante al
gruppo medesimo, ai fini della notifica degli atti e dei
provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali e'
esercitata l'opzione; l'elezione di domicilio e'
irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza
dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni
relative all'ultimo anno di validita' dell'opzione;
f) la sottoscrizione del rappresentante di gruppo,
che presenta la dichiarazione, e degli altri soggetti di
cui al presente comma.
3. Se la dichiarazione di cui al comma 2 e'
presentata dal 1º gennaio al 30 settembre, l'opzione di cui
al comma 1 ha effetto a decorrere dall'anno successivo. Se
la dichiarazione di cui al comma 2 e' presentata dal 1º
ottobre al 31 dicembre, l'opzione di cui al comma 1 ha
effetto a decorrere dal secondo anno successivo.
4. Permanendo i vincoli di cui all'articolo 70-ter,
l'opzione e' vincolante per un triennio decorrente
dall'anno in cui la stessa ha effetto. Trascorso il primo
triennio, l'opzione si rinnova automaticamente per ciascun
anno successivo, fino a quando non e' esercitata la revoca
di cui all'articolo 70-novies. Resta fermo quanto disposto
dal comma 1, lettera b).
5. Se negli anni di validita' dell'opzione di cui al
comma 1 i vincoli economico e organizzativo di cui
all'articolo 70-ter, commi 2 e 3, si instaurano nei
riguardi dei soggetti che erano stati esclusi dal gruppo
IVA ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, ovvero se
il vincolo finanziario di cui all'articolo 70-ter, comma 1,
si instaura nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel
territorio dello Stato relativamente ai quali non
sussisteva all'atto dell'esercizio dell'opzione, i predetti
soggetti partecipano al gruppo IVA a decorrere dall'anno
successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati.
In tal caso, la dichiarazione di cui al comma 2 deve essere
presentata entro il novantesimo giorno successivo a quello
in cui tali vincoli si sono instaurati. In caso di mancata
inclusione di un soggetto di cui al primo periodo nel
gruppo IVA, si applicano le disposizioni del secondo
periodo del comma 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 aprile 2018
recante Disposizioni di attuazione della disciplina in tema
di Gruppo IVA, ai sensi dell'articolo 70-duodecies, comma
6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972:
«Art. 3 (Fatturazione e certificazione dei
corrispettivi). - 1. Il rappresentante del Gruppo o i
partecipanti documentano le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate con la fattura di cui
all'art. 21 del decreto n. 633 del 1972, ovvero secondo le
altre modalita' previste dalla normativa vigente,
indicando, oltre al numero di partita IVA del Gruppo, anche
il codice fiscale del soggetto partecipante che ha
realizzato l'operazione.
2. Ai fini della fatturazione delle cessioni di beni
e delle prestazioni di servizi effettuati nei confronti del
Gruppo IVA, il rappresentante del Gruppo o i partecipanti
comunicano ai fornitori la partita IVA del Gruppo ed il
codice fiscale del singolo acquirente. Al momento della
ricezione della fattura i medesimi soggetti verificano
l'indicazione del codice fiscale e provvedono al suo
inserimento ove mancante.
3. Le operazioni effettuate tra i soggetti
partecipanti al Gruppo IVA non sono considerate cessioni di
beni e prestazioni di servizi ai sensi degli articoli 2 e 3
del decreto n. 633 del 1972. Resta fermo l'obbligo di
rilevare tali operazioni nell'ambito delle scritture
contabili di cui al decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, diverse dai registri prescritti
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le imprese in
contabilita' semplificata sono tenute a rilevare tali
operazioni con idonea documentazione emessa nel rispetto
del loro ordine cronologico riportando tutti gli elementi
utili ad identificarle.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O.
- Il riferimento al testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 18.