Art. 37 - bis 
 
             Rettifica agli allegati del rendiconto 2021 
                          degli enti locali 
 
  1. Il provvedimento con il quale si  rettificano  gli  allegati  al
rendiconto  2021  degli  enti  locali  concernenti  il  risultato  di
amministrazione (allegato  a)  e  l'elenco  analitico  delle  risorse
vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di
adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione  di
cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14  agosto  2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, e' di competenza  del  responsabile  del  servizio  finanziario,
previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora
risulti  necessario  rettificare  anche  il  valore  complessivo  del
risultato di amministrazione, il provvedimento rimane  di  competenza
dell'organo  consiliare,  previo  parere  dell'organo  di   revisione
economico-finanziaria. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   39,   del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126  recante
          misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia: 
                «Art. 39  (Incremento  Fondo  per  l'esercizio  delle
          funzioni degli enti locali). - 1. Ai fini del ristoro della
          perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori  spese  e
          delle risorse assegnate dallo Stato a  compensazione  delle
          minori entrate e delle maggiori  spese,  la  dotazione  del
          fondo di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge
          19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 luglio 2020,  n.  77,  e'  incrementata  di  1.670
          milioni di euro per l'anno 2020, di cui  1.220  milioni  di
          euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro  in  favore
          di province e citta' metropolitane. L'incremento del  fondo
          di cui al periodo precedente e' ripartito con  decreto  del
          Ministro  dell'interno,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  il  20
          novembre 2020, previa intesa in Conferenza Stato-citta'  ed
          autonomie locali, sulla base di  criteri  e  modalita'  che
          tengano conto del proseguimento dei lavori  del  tavolo  di
          cui al decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
          29 maggio 2020, nonche' del riparto delle risorse di cui al
          decreto del Ministero dell'interno 24 luglio  2020  il  cui
          comunicato e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  188
          del 28 luglio 2020. Le risorse di cui al presente  comma  e
          di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge  n.  34
          del  2020  sono  contabilizzate  al  titolo  secondo  delle
          entrate dei bilanci degli enti  alla  voce  del  piano  dei
          conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti  correnti
          da Ministeri», al fine di garantire l'omogeneita' dei conti
          pubblici  e  il  monitoraggio  a  consuntivo  delle  minori
          entrate tributarie.  Al  relativo  onere,  quantificato  in
          1.670 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
          dell'articolo 114. 
                1-bis. Al fine di consentire l'erogazione dei servizi
          di trasporto  scolastico  in  conformita'  alle  misure  di
          contenimento  della  diffusione  del  COVID-19  di  cui  al
          decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35,  e  al
          decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  le
          risorse di cui al comma 1, nonche'  quelle  attribuite  dal
          decreto  del  Ministero  dell'interno   24   luglio   2020,
          pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  188
          del 28 luglio 2020, possono essere utilizzate  dai  comuni,
          nel limite complessivo di  150  milioni  di  euro,  per  il
          finanziamento   di   servizi   di   trasporto    scolastico
          aggiuntivi. A tal fine, ciascun comune puo'  destinare  nel
          2020 per il trasporto  scolastico  risorse  aggiuntive  nel
          limite del 30  per  cento  della  spesa  sostenuta  per  le
          medesime finalita' nel 2019. 
                2. Gli enti locali beneficiari delle risorse  di  cui
          al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo  106
          del decreto-legge n. 34 del 2020, sono  tenuti  a  inviare,
          utilizzando                l'applicativo                web
          http://pareggiobilancio.mef.gov.  it,  entro   il   termine
          perentorio del 31 maggio 2021, al Ministero dell'economia e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato, una certificazione della  perdita  di  gettito
          connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto
          delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo
          dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori
          spese   connesse   alla   predetta    emergenza,    firmata
          digitalmente,  ai  sensi  dell'articolo   24   del   codice
          dell'amministrazione  digitale  (CAD)  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,
          dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo  di
          revisione economico-finanziaria, attraverso  un  modello  e
          con  le  modalita'  definiti  con  decreto  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          dell'interno,  sentita  la   Conferenza   Stato-citta'   ed
          autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2020.  La
          certificazione di cui al periodo precedente non include  le
          riduzioni di gettito derivanti da interventi  autonomamente
          assunti dalla regione o provincia  autonoma  per  gli  enti
          locali  del  proprio  territorio,   con   eccezione   degli
          interventi di  adeguamento  alla  normativa  nazionale.  La
          trasmissione per via  telematica  della  certificazione  ha
          valore giuridico ai sensi dell'articolo 45,  comma  1,  del
          CAD di cui al citato decreto legislativo n.  82  del  2005.
          Gli obblighi di certificazione di cui  al  presente  comma,
          per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia  Giulia  e
          Valle d'Aosta e delle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano che  esercitano  funzioni  in  materia  di  finanza
          locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite  delle
          medesime regioni e province autonome. 
                3. Gli enti locali che trasmettono la  certificazione
          di cui al comma 2 oltre il termine perentorio del 31 maggio
          2021, ma entro il 30 giugno 2021 sono  assoggettati  a  una
          riduzione  del  fondo  sperimentale  di  riequilibrio,  dei
          trasferimenti compensativi  o  del  fondo  di  solidarieta'
          comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle
          risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2,
          da applicare in tre annualita' a decorrere dall'anno  2023.
          Nel caso in cui la certificazione di  cui  al  comma  2  e'
          trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021,
          la riduzione del fondo sperimentale  di  riequilibrio,  dei
          trasferimenti compensativi  o  del  fondo  di  solidarieta'
          comunale di cui al primo periodo  e'  comminata  in  misura
          pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite,
          da applicare in tre annualita' a decorrere dall'anno  2023.
          La riduzione del fondo sperimentale  di  riequilibrio,  dei
          trasferimenti compensativi  o  del  fondo  di  solidarieta'
          comunale di cui al primo periodo  e'  applicata  in  misura
          pari  al  100  per   cento   dell'importo   delle   risorse
          attribuite, da applicare  in  tre  annualita'  a  decorrere
          dall'anno 2023, qualora gli enti locali non trasmettano  la
          certificazione di cui al comma  2  entro  la  data  del  31
          luglio   2021.   A   seguito   dell'invio   tardivo   della
          certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a
          restituzione. In  caso  di  incapienza  delle  risorse,  si
          applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi  128  e
          129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
                4. Ai fini della verifica a consuntivo della  perdita
          di gettito e  dell'andamento  delle  spese,  da  effettuare
          entro il 30 giugno 2021, ai sensi del comma 1 dell'articolo
          106 del  decreto-legge  n.  34  del  2020  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si  tiene
          conto delle certificazioni di cui al comma 2. 
                5. Le variazioni di bilancio riguardanti  le  risorse
          di cui al comma 1 possono  essere  deliberate  sino  al  31
          dicembre 2020.».