Art. 37 - bis
Rettifica agli allegati del rendiconto 2021
degli enti locali
1. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al
rendiconto 2021 degli enti locali concernenti il risultato di
amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse
vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di
adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di
cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126, e' di competenza del responsabile del servizio finanziario,
previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora
risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del
risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza
dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione
economico-finanziaria.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 39, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante
misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia:
«Art. 39 (Incremento Fondo per l'esercizio delle
funzioni degli enti locali). - 1. Ai fini del ristoro della
perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e
delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle
minori entrate e delle maggiori spese, la dotazione del
fondo di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementata di 1.670
milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.220 milioni di
euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore
di province e citta' metropolitane. L'incremento del fondo
di cui al periodo precedente e' ripartito con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 20
novembre 2020, previa intesa in Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, sulla base di criteri e modalita' che
tengano conto del proseguimento dei lavori del tavolo di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
29 maggio 2020, nonche' del riparto delle risorse di cui al
decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 il cui
comunicato e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188
del 28 luglio 2020. Le risorse di cui al presente comma e
di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34
del 2020 sono contabilizzate al titolo secondo delle
entrate dei bilanci degli enti alla voce del piano dei
conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti
da Ministeri», al fine di garantire l'omogeneita' dei conti
pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori
entrate tributarie. Al relativo onere, quantificato in
1.670 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 114.
1-bis. Al fine di consentire l'erogazione dei servizi
di trasporto scolastico in conformita' alle misure di
contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le
risorse di cui al comma 1, nonche' quelle attribuite dal
decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020,
pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188
del 28 luglio 2020, possono essere utilizzate dai comuni,
nel limite complessivo di 150 milioni di euro, per il
finanziamento di servizi di trasporto scolastico
aggiuntivi. A tal fine, ciascun comune puo' destinare nel
2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel
limite del 30 per cento della spesa sostenuta per le
medesime finalita' nel 2019.
2. Gli enti locali beneficiari delle risorse di cui
al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 106
del decreto-legge n. 34 del 2020, sono tenuti a inviare,
utilizzando l'applicativo web
http://pareggiobilancio.mef.gov. it, entro il termine
perentorio del 31 maggio 2021, al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, una certificazione della perdita di gettito
connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto
delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo
dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori
spese connesse alla predetta emergenza, firmata
digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice
dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,
dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di
revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e
con le modalita' definiti con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2020. La
certificazione di cui al periodo precedente non include le
riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente
assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti
locali del proprio territorio, con eccezione degli
interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La
trasmissione per via telematica della certificazione ha
valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del
CAD di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005.
Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma,
per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e
Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di
Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza
locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle
medesime regioni e province autonome.
3. Gli enti locali che trasmettono la certificazione
di cui al comma 2 oltre il termine perentorio del 31 maggio
2021, ma entro il 30 giugno 2021 sono assoggettati a una
riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei
trasferimenti compensativi o del fondo di solidarieta'
comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle
risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2,
da applicare in tre annualita' a decorrere dall'anno 2023.
Nel caso in cui la certificazione di cui al comma 2 e'
trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021,
la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei
trasferimenti compensativi o del fondo di solidarieta'
comunale di cui al primo periodo e' comminata in misura
pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite,
da applicare in tre annualita' a decorrere dall'anno 2023.
La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei
trasferimenti compensativi o del fondo di solidarieta'
comunale di cui al primo periodo e' applicata in misura
pari al 100 per cento dell'importo delle risorse
attribuite, da applicare in tre annualita' a decorrere
dall'anno 2023, qualora gli enti locali non trasmettano la
certificazione di cui al comma 2 entro la data del 31
luglio 2021. A seguito dell'invio tardivo della
certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a
restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si
applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e
129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
4. Ai fini della verifica a consuntivo della perdita
di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare
entro il 30 giugno 2021, ai sensi del comma 1 dell'articolo
106 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si tiene
conto delle certificazioni di cui al comma 2.
5. Le variazioni di bilancio riguardanti le risorse
di cui al comma 1 possono essere deliberate sino al 31
dicembre 2020.».