Art. 37 - ter
Utilizzo degli avanzi di amministrazione per la copertura di maggiori
oneri derivanti dalle spese per l'energia
1. All'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per
l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere
utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento
della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche
assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la
spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi
omologhi nel 2019»;
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6.1. La verifica a consuntivo di cui all'articolo 106, comma
1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non comporta nuovi
oneri a carico della finanza pubblica».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 13, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante
misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche'
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore elettrico, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 13 (Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse
assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021). - 1. Le
risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla
finalita' di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le
maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno
2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a
titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle
certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della
suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2,
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono
essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalita' cui
sono state assegnate. Le risorse di cui al primo periodo
non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 confluiscono
nella quota vincolata del risultato di amministrazione e
non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109,
comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo
1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato.
2. All'articolo 1, comma 823, della legge n. 178 del
2020, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Le
eventuali risorse ricevute in eccesso dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato.».
3. Gli enti locali che utilizzano le risorse di cui
al comma 1 nell'anno 2022 sono tenuti a inviare,
utilizzando l'applicativo web
http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine
perentorio del 31 maggio 2023, al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, una certificazione della perdita di gettito
connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto
delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo
dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori
spese connesse alla predetta emergenza, firmata
digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,
dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di
revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e
con le modalita' definiti con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2022. La
certificazione di cui al primo periodo non include le
riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente
assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti
locali del proprio territorio, con eccezione degli
interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La
trasmissione per via telematica della certificazione ha
valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del
codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione
di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni
Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province
autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in
materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti
per il tramite delle medesime regioni e province autonome.
4. Gli enti locali che trasmettono la certificazione
di cui al comma 3 oltre il termine perentorio del 31 maggio
2023, ma entro il 30 giugno 2023, sono assoggettati a una
riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei
trasferimenti compensativi o del fondo di solidarieta'
comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle
risorse attribuite, ai sensi dell'articolo 1, comma 822,
primo periodo, della legge n. 178 del 2020, da applicare in
tre annualita' a decorrere dall'anno 2024. Nel caso in cui
la certificazione di cui al comma 3 sia trasmessa nel
periodo dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023, la riduzione
del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti
compensativi o del fondo di solidarieta' comunale di cui al
primo periodo e' applicata in misura pari al 90 per cento
dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre
annualita' a decorrere dall'anno 2024. La riduzione del
fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti
compensativi o del fondo di solidarieta' comunale di cui al
primo periodo e' applicata in misura pari al 100 per cento
dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre
annualita' a decorrere dall'anno 2024, qualora gli enti
locali non trasmettano la certificazione di cui al comma 3
entro la data del 31 luglio 2023. A seguito dell'invio
tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non
sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle
risorse, si applicano le procedure di cui all'articolo 1,
commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
5. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «31 ottobre 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2023».
5-bis. In caso di approvazione delle delibere delle
aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza
degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151,
comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del
comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di
legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le
conseguenti modifiche al bilancio di previsione
eventualmente gia' approvato, in occasione della prima
variazione utile.
5-ter. All'articolo 3, comma 5-sexies, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di
cui al periodo precedente si applicano, per il triennio
2022-2024, limitatamente agli enti territoriali non
soggetti alla disciplina assunzionale di cui all'articolo
33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».
6. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «limitatamente agli
esercizi finanziari 2020 e 2021», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli esercizi
finanziari 2020, 2021 e 2022. Per l'anno 2022, le risorse
di cui al presente articolo possono essere utilizzate a
copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento
della spesa per energia elettrica, non coperti da
specifiche assegnazioni statali, riscontrati con
riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e
la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.
6.1. La verifica a consuntivo di cui all'articolo
106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, non comporta nuovi oneri a carico della finanza
pubblica.
6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 897 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Sono escluse dal limite di cui al presente comma
le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate
con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione
anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la quota
capitale del debito»;
b) al comma 898 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Sono escluse dal limite di cui al presente comma
le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate
con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione
anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la quota
capitale del debito».
6-ter. In considerazione delle cause di forza
maggiore sopraggiunte che non hanno reso oggettivamente
possibile il rispetto dei termini prescritti, i contributi
di cui ai commi 29 e 29-bis dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160, destinati al comune di Codogno
ricompreso nell'allegato 1 al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020, riferiti agli
anni 2020 e 2021, soggetti a revoca per mancato rispetto
del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al
comma 32 del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del
2019 o per parziale utilizzo del contributo, sono erogati
dal Ministero dell'interno per il 50 per cento
congiuntamente al contributo previsto per il 2022 e per il
50 per cento congiuntamente al contributo previsto per il
2023, purche' l'esecuzione dei medesimi lavori inizi entro
il 31 maggio 2022.».