Art. 37 - ter 
 
Utilizzo degli avanzi di amministrazione per la copertura di maggiori
  oneri derivanti dalle spese per l'energia 
 
  1. All'articolo  13  del  decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Per
l'anno 2022, le risorse di cui al presente  articolo  possono  essere
utilizzate a copertura dei maggiori oneri  derivanti  dall'incremento
della  spesa  per  energia  elettrica,  non  coperti  da   specifiche
assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la
spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e  periodi
omologhi nel 2019»; 
    b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
      «6.1. La verifica a consuntivo di cui all'articolo  106,  comma
1,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non comporta  nuovi
oneri a carico della finanza pubblica». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   13,   del
          decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,  n.  25,  recante
          misure urgenti in materia di sostegno alle imprese  e  agli
          operatori  economici,   di   lavoro,   salute   e   servizi
          territoriali, connesse all'emergenza da  COVID-19,  nonche'
          per il contenimento degli effetti degli aumenti dei  prezzi
          nel  settore  elettrico,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art.  13  (Utilizzo  nell'anno  2022  delle  risorse
          assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021). - 1. Le
          risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma  822,  della
          legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono  vincolate  alla
          finalita' di ristorare l'eventuale perdita di gettito e  le
          maggiori spese,  al  netto  delle  minori  spese,  connesse
          all'emergenza epidemiologica da  COVID-19  anche  nell'anno
          2022 e le risorse assegnate per  la  predetta  emergenza  a
          titolo di ristori specifici di spesa  che  rientrano  nelle
          certificazioni di cui  all'articolo  1,  comma  827,  della
          suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2,
          del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono
          essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalita' cui
          sono state assegnate. Le risorse di cui  al  primo  periodo
          non utilizzate alla fine dell'esercizio  2022  confluiscono
          nella quota vincolata del risultato  di  amministrazione  e
          non possono essere svincolate ai sensi  dell'articolo  109,
          comma 1-ter,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo
          1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145.
          Le eventuali  risorse  ricevute  in  eccesso  sono  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato. 
                2. All'articolo 1, comma 823, della legge n. 178  del
          2020, l'ultimo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Le
          eventuali risorse ricevute in eccesso dalle regioni e dalle
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  sono  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato.». 
                3. Gli enti locali che utilizzano le risorse  di  cui
          al  comma  1  nell'anno  2022  sono   tenuti   a   inviare,
          utilizzando                l'applicativo                web
          http://pareggiobilancio.mef.gov.it,   entro   il    termine
          perentorio del 31 maggio 2023, al Ministero dell'economia e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato, una certificazione della  perdita  di  gettito
          connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto
          delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo
          dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori
          spese   connesse   alla   predetta    emergenza,    firmata
          digitalmente,  ai  sensi  dell'articolo   24   del   codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,
          dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo  di
          revisione economico-finanziaria, attraverso  un  modello  e
          con  le  modalita'  definiti  con  decreto  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          dell'interno,  sentita  la   Conferenza   Stato-citta'   ed
          autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2022.  La
          certificazione di cui  al  primo  periodo  non  include  le
          riduzioni di gettito derivanti da interventi  autonomamente
          assunti dalla regione o provincia  autonoma  per  gli  enti
          locali  del  proprio  territorio,   con   eccezione   degli
          interventi di  adeguamento  alla  normativa  nazionale.  La
          trasmissione per via  telematica  della  certificazione  ha
          valore giuridico ai sensi dell'articolo 45,  comma  1,  del
          codice dell'amministrazione  digitale  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di  certificazione
          di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni
          Friuli Venezia Giulia e  Valle  d'Aosta  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni  in
          materia di finanza locale in via  esclusiva,  sono  assolti
          per il tramite delle medesime regioni e province autonome. 
                4. Gli enti locali che trasmettono la  certificazione
          di cui al comma 3 oltre il termine perentorio del 31 maggio
          2023, ma entro il 30 giugno 2023, sono assoggettati  a  una
          riduzione  del  fondo  sperimentale  di  riequilibrio,  dei
          trasferimenti compensativi  o  del  fondo  di  solidarieta'
          comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle
          risorse attribuite, ai sensi dell'articolo  1,  comma  822,
          primo periodo, della legge n. 178 del 2020, da applicare in
          tre annualita' a decorrere dall'anno 2024. Nel caso in  cui
          la certificazione di cui  al  comma  3  sia  trasmessa  nel
          periodo dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023, la  riduzione
          del fondo sperimentale di riequilibrio,  dei  trasferimenti
          compensativi o del fondo di solidarieta' comunale di cui al
          primo periodo e' applicata in misura pari al 90  per  cento
          dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in  tre
          annualita' a decorrere dall'anno  2024.  La  riduzione  del
          fondo  sperimentale  di  riequilibrio,  dei   trasferimenti
          compensativi o del fondo di solidarieta' comunale di cui al
          primo periodo e' applicata in misura pari al 100 per  cento
          dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in  tre
          annualita' a decorrere dall'anno  2024,  qualora  gli  enti
          locali non trasmettano la certificazione di cui al comma  3
          entro la data del 31  luglio  2023.  A  seguito  dell'invio
          tardivo della certificazione, le riduzioni di  risorse  non
          sono soggette a restituzione. In caso di  incapienza  delle
          risorse, si applicano le procedure di cui  all'articolo  1,
          commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
                5. All'articolo 106, comma 1,  del  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole  «31  ottobre  2022»
          sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2023». 
                5-bis. In caso di approvazione delle  delibere  delle
          aliquote e delle tariffe relative ai tributi di  competenza
          degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151,
          comma 1, del testo unico di cui al decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del
          comma 8 del medesimo articolo o per  effetto  di  norme  di
          legge,  gli  enti  locali  provvedono  ad   effettuare   le
          conseguenti   modifiche   al   bilancio    di    previsione
          eventualmente gia'  approvato,  in  occasione  della  prima
          variazione utile. 
                5-ter.   All'articolo   3,   comma   5-sexies,    del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.  114,  e'
          aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di
          cui al periodo precedente si  applicano,  per  il  triennio
          2022-2024,  limitatamente  agli   enti   territoriali   non
          soggetti alla disciplina assunzionale di  cui  all'articolo
          33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.». 
                6. All'articolo 109, comma 2,  del  decreto-legge  17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «limitatamente  agli
          esercizi finanziari 2020 e 2021», ovunque  ricorrano,  sono
          sostituite dalle  seguenti:  «limitatamente  agli  esercizi
          finanziari 2020, 2021 e 2022. Per l'anno 2022,  le  risorse
          di cui al presente articolo  possono  essere  utilizzate  a
          copertura  dei  maggiori  oneri  derivanti  dall'incremento
          della  spesa  per  energia  elettrica,   non   coperti   da
          specifiche   assegnazioni    statali,    riscontrati    con
          riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e
          la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019. 
                6.1. La verifica a  consuntivo  di  cui  all'articolo
          106, comma 1, del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77, non comporta nuovi  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
                6-bis. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,
          n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 897 e' aggiunto, in fine,  il  seguente
          periodo: «Sono escluse dal limite di cui al presente  comma
          le quote di avanzo di amministrazione derivanti da  entrate
          con  vincolo  di  destinazione  finalizzato  all'estinzione
          anticipata dei mutui riguardante  esclusivamente  la  quota
          capitale del debito»; 
                  b) al comma 898 e' aggiunto, in fine,  il  seguente
          periodo: «Sono escluse dal limite di cui al presente  comma
          le quote di avanzo di amministrazione derivanti da  entrate
          con  vincolo  di  destinazione  finalizzato  all'estinzione
          anticipata dei mutui riguardante  esclusivamente  la  quota
          capitale del debito». 
                6-ter.  In  considerazione  delle  cause   di   forza
          maggiore sopraggiunte che  non  hanno  reso  oggettivamente
          possibile il rispetto dei termini prescritti, i  contributi
          di cui ai commi 29 e 29-bis dell'articolo 1 della legge  27
          dicembre 2019, n.  160,  destinati  al  comune  di  Codogno
          ricompreso nell'allegato 1 al decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri  1°  marzo  2020,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020,  riferiti  agli
          anni 2020 e 2021, soggetti a revoca  per  mancato  rispetto
          del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui  al
          comma 32 del medesimo articolo 1 della  legge  n.  160  del
          2019 o per parziale utilizzo del contributo,  sono  erogati
          dal  Ministero   dell'interno   per   il   50   per   cento
          congiuntamente al contributo previsto per il 2022 e per  il
          50 per cento congiuntamente al contributo previsto  per  il
          2023, purche' l'esecuzione dei medesimi lavori inizi  entro
          il 31 maggio 2022.».