Art. 37 - quater
Disposizioni in materia di iscrizione a ruolo
1. Al fine di assicurare la necessaria liquidita' alle famiglie e
alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati
dalla pandemia di COVID-19, nonche' delle ripercussioni economiche e
produttive della crisi ucraina, per il periodo compreso tra la data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
e il 31 agosto 2022 il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e' fissato in sessanta
giorni.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 (Unificazione ai fini
fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione,
riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma
134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
«Art. 2 (Riscossione delle somme dovute a seguito dei
controlli automatici). - 1. Le somme che, a seguito dei
controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli
uffici, effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, risultano dovute a
titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori
crediti gia' utilizzati, nonche' di interessi e di sanzioni
per ritardato o omesso versamento, sono iscritte
direttamente nei ruoli a titolo definitivo.
1-bis.
2. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o
in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta
provvede a pagare le somme dovute con le modalita' indicate
nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, concernente le modalita' di versamento mediante
delega, entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli
36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva
contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle
somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal
contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso,
l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute e' ridotto
ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo
giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione
della comunicazione.».