Art. 37 - quater 
 
            Disposizioni in materia di iscrizione a ruolo 
 
  1. Al fine di assicurare la necessaria liquidita' alle  famiglie  e
alle imprese in considerazione  degli  effetti  negativi  determinati
dalla pandemia di COVID-19, nonche' delle ripercussioni economiche  e
produttive della crisi ucraina, per il periodo compreso tra  la  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto
e il 31 agosto 2022 il termine di cui all'articolo 2,  comma  2,  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e' fissato in  sessanta
giorni. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  2,  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 (Unificazione ai  fini
          fiscali e contributivi  delle  procedure  di  liquidazione,
          riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3,  comma
          134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662): 
                «Art. 2 (Riscossione delle somme dovute a seguito dei
          controlli automatici). - 1. Le somme  che,  a  seguito  dei
          controlli automatici, ovvero dei controlli  eseguiti  dagli
          uffici, effettuati  ai  sensi  degli  articoli  36-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  600,  e  54-bis  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1972, n. 633,  risultano  dovute  a
          titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di  minori
          crediti gia' utilizzati, nonche' di interessi e di sanzioni
          per  ritardato   o   omesso   versamento,   sono   iscritte
          direttamente nei ruoli a titolo definitivo. 
                1-bis. 
                2. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in  tutto  o
          in parte, se  il  contribuente  o  il  sostituto  d'imposta
          provvede a pagare le somme dovute con le modalita' indicate
          nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241,  concernente  le  modalita'  di  versamento   mediante
          delega,  entro  trenta   giorni   dal   ricevimento   della
          comunicazione, prevista dai commi 3 dei  predetti  articoli
          36-bis e  54-bis,  ovvero  della  comunicazione  definitiva
          contenente la rideterminazione in sede di autotutela  delle
          somme  dovute,  a  seguito  dei  chiarimenti  forniti   dal
          contribuente  o  dal  sostituto  d'imposta.  In  tal  caso,
          l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute e' ridotto
          ad un terzo e gli interessi  sono  dovuti  fino  all'ultimo
          giorno del  mese  antecedente  a  quello  dell'elaborazione
          della comunicazione.».