Art. 37 - quinquies 
 
          Revisione degli indicatori di deficit strutturale 
                      di bilancio per i comuni 
 
  1. In considerazione della situazione  straordinaria  di  emergenza
sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia  di  COVID-19,  ai
fini del calcolo per  gli  anni  2020,  2021  e  2022  dei  parametri
obiettivi di cui all'articolo 242 del testo unico di cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali includono tra gli
incassi i ristori destinati alla compensazione delle  minori  entrate
connesse all'emergenza sanitaria stessa negli anni di riferimento. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  242  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali): 
                «Art.   242   (Individuazione   degli   enti   locali
          strutturalmente deficitari e relativi controlli). - 1. Sono
          da considerarsi in condizioni  strutturalmente  deficitarie
          gli enti locali che presentano gravi  ed  incontrovertibili
          condizioni  di  squilibrio,   rilevabili   da   un'apposita
          tabella,  da  allegare  al   rendiconto   della   gestione,
          contenente parametri obiettivi dei quali  almeno  la  meta'
          presentino valori deficitari. Il rendiconto della  gestione
          e' quello relativo al penultimo esercizio precedente quello
          di riferimento. 
                2. Con decreto del Ministro  dell'interno  di  natura
          non   regolamentare,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze,  sono  fissati  i  parametri
          obiettivi, nonche' le modalita' per la  compilazione  della
          tabella di cui al comma 1. Fino alla  fissazione  di  nuovi
          parametri si applicano quelli vigenti nell'anno precedente. 
                3. Le norme di cui al presente capo  si  applicano  a
          comuni, province e comunita' montane.».