Art. 37 - quinquies
Revisione degli indicatori di deficit strutturale
di bilancio per i comuni
1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza
sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, ai
fini del calcolo per gli anni 2020, 2021 e 2022 dei parametri
obiettivi di cui all'articolo 242 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali includono tra gli
incassi i ristori destinati alla compensazione delle minori entrate
connesse all'emergenza sanitaria stessa negli anni di riferimento.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 242 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 242 (Individuazione degli enti locali
strutturalmente deficitari e relativi controlli). - 1. Sono
da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie
gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili
condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita
tabella, da allegare al rendiconto della gestione,
contenente parametri obiettivi dei quali almeno la meta'
presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione
e' quello relativo al penultimo esercizio precedente quello
di riferimento.
2. Con decreto del Ministro dell'interno di natura
non regolamentare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono fissati i parametri
obiettivi, nonche' le modalita' per la compilazione della
tabella di cui al comma 1. Fino alla fissazione di nuovi
parametri si applicano quelli vigenti nell'anno precedente.
3. Le norme di cui al presente capo si applicano a
comuni, province e comunita' montane.».