Art. 38
Disposizioni finanziarie
1. Per le finalita' del presente decreto il fondo di cui
all'articolo 1-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
e' incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e 81 milioni di
euro per l'anno 2023.
1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, e' incrementato di 242,63 milioni di euro per l'anno 2023.
1-ter. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico
derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma
2, lettera e), sono valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 25
milioni di euro per l'anno 2023, 35 milioni di euro per l'anno 2024,
40 milioni di euro per l'anno 2025, 43 milioni di euro per l'anno
2026, 47 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per
l'anno 2028, 54 milioni di euro per l'anno 2029, 57 milioni di euro
per l'anno 2030, 60 milioni di euro per l'anno 2031 e 63 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della
compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 10
milioni di euro per l'anno 2022, 31 milioni di euro per l'anno 2023,
40 milioni di euro per l'anno 2024, 45 milioni di euro per l'anno
2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 51 milioni di euro per
l'anno 2027, 55 milioni di euro per l'anno 2028, 58 milioni di euro
per l'anno 2029, 62 milioni di euro per l'anno 2030, 64 milioni di
euro per l'anno 2031 e 67 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2032.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5, 6, 8,
11, 13, 15, 17, 18, 23, 31, 33, 36, 37 e dai commi 1, 1-bis e 1-ter
del presente articolo determinati in 6.308.995.207 euro per l'anno
2022, 349.530.000 euro per l'anno 2023, 177.830.000 euro per l'anno
2024, 40.000.000 di euro per l'anno 2025, 43.000.000 di euro per
l'anno 2026, 47.000.000 di euro per l'anno 2027, 50.000.000 di euro
per l'anno 2028, 54.000.000 di euro per l'anno 2029, 57.000.000 di
euro per l'anno 2030, 60.000.000 di euro per l'anno 2031 e 63.000.000
di euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini
della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto,
a 355.530.000 euro per l'anno 2023, 182.830.000 euro per l'anno 2024,
45 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno
2026, 51 milioni di euro per l'anno 2027, 55 milioni di euro per
l'anno 2028, 58 milioni di euro per l'anno 2029, 62 milioni di euro
per l'anno 2030, 64 milioni di euro per l'anno 2031 e 67 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede:
a) quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022, mediante utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 37;
b) quanto a 35.580.000 euro per l'anno 2024, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 197.850.000 euro per l'anno 2022 e 88.650.000 euro
per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese
derivanti dagli articoli 1 e 1-bis, commi 1 e 2;
d) quanto a 266.880.000 euro per l'anno 2023, che aumentano a
328.700.000 euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto,
mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti
dagli articoli 1, 1-bis, commi 1 e 2, e 11;
e) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera
dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 aprile 2022 con le
risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento
ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
2-bis. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e'
sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto.
3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1-quater del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176
(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
«Art. 1-quater (Fondo perequativo). - 1. Per l'anno
2021 e' istituito un Fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione
di 5.300 milioni di euro per l'anno 2021, alimentato con
quota parte delle maggiori entrate fiscali e contributive
di cui agli articoli 13-quater, 13-quinquies, 13-septies e
13-novies del presente decreto, finalizzato alla
perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse ai
sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del
decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, nonche' del presente
decreto, per i soggetti che con i medesimi provvedimenti
siano stati destinatari di sospensioni fiscali e
contributive e che registrino una significativa perdita di
fatturato. Per tali soggetti puo' essere previsto l'esonero
totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e
contributivi sulla base dei parametri individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e
del Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro
sette giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto
puo' essere adottato. Ai relativi oneri, pari a 5.300
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 34.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 recante
disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori
modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
«30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30
giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre
2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre
2005 dei termini stabiliti per il versamento,
rispettivamente, della seconda e della terza rata
dell'anticipazione degli oneri concessori opera a
condizione che le regioni, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, non abbiano dettato una
diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e
successive modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,
valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si
provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti
dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, della legge 24
dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per
l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai
sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione:
«Art. 6 (Eventi eccezionali e scostamenti
dall'obiettivo programmatico strutturale). - 1. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 8, scostamenti temporanei del
saldo strutturale dall'obiettivo programmatico sono
consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali.
2. Ai fini della presente legge, per eventi
eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento
dell'Unione europea, si intendono:
a) periodi di grave recessione economica relativi
anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea;
b) eventi straordinari, al di fuori del controllo
dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonche'
le gravi calamita' naturali, con rilevanti ripercussioni
sulla situazione finanziaria generale del Paese.
3. Il Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli
eventi di cui al comma 2, ritenga indispensabile
discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico,
sentita la Commissione europea, presenta alle Camere, per
le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione
con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza
pubblica, nonche' una specifica richiesta di autorizzazione
che indichi la misura e la durata dello scostamento,
stabilisca le finalita' alle quali destinare le risorse
disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il
piano di rientro verso l'obiettivo programmatico,
commisurandone la durata alla gravita' degli eventi di cui
al comma 2. Il piano di rientro e' attuato a decorrere
dall'esercizio successivo a quelli per i quali e'
autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui al comma
2, tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. La
deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo
scostamento e approva il piano di rientro e' adottata a
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
4. Le risorse eventualmente reperite sul mercato ai
sensi del comma 3 possono essere utilizzate esclusivamente
per le finalita' indicate nella richiesta di cui al
medesimo comma.
5. Il piano di rientro puo' essere aggiornato con le
modalita' di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori
eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione
all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda
apportarvi modifiche.
6. Le procedure di cui al comma 3 si applicano
altresi' qualora il Governo intenda ricorrere
all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle
partite finanziarie al fine di fronteggiare gli eventi
straordinari di cui al comma 2, lettera b).».