Art. 38 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.  Per  le  finalita'  del  presente  decreto  il  fondo  di   cui
all'articolo 1-quater del decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.  176
e' incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e 81 milioni di
euro per l'anno 2023. 
  1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307, e' incrementato di 242,63 milioni di euro per l'anno 2023. 
  1-ter.  Gli  interessi  passivi  sui  titoli  del  debito  pubblico
derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma
2, lettera e), sono valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 25
milioni di euro per l'anno 2023, 35 milioni di euro per l'anno  2024,
40 milioni di euro per l'anno 2025, 43 milioni  di  euro  per  l'anno
2026, 47 milioni di euro per l'anno 2027,  50  milioni  di  euro  per
l'anno 2028, 54 milioni di euro per l'anno 2029, 57 milioni  di  euro
per l'anno 2030, 60 milioni di euro per l'anno 2031 e 63  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai  fini  della
compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto,  a  10
milioni di euro per l'anno 2022, 31 milioni di euro per l'anno  2023,
40 milioni di euro per l'anno 2024, 45 milioni  di  euro  per  l'anno
2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026,  51  milioni  di  euro  per
l'anno 2027, 55 milioni di euro per l'anno 2028, 58 milioni  di  euro
per l'anno 2029, 62 milioni di euro per l'anno 2030,  64  milioni  di
euro per l'anno 2031 e 67 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2032. 
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5, 6,  8,
11, 13, 15, 17, 18, 23, 31, 33, 36, 37 e dai commi 1, 1-bis  e  1-ter
del presente articolo determinati in 6.308.995.207  euro  per  l'anno
2022, 349.530.000 euro per l'anno 2023, 177.830.000 euro  per  l'anno
2024, 40.000.000 di euro per l'anno  2025,  43.000.000  di  euro  per
l'anno 2026, 47.000.000 di euro per l'anno 2027, 50.000.000  di  euro
per l'anno 2028, 54.000.000 di euro per l'anno  2029,  57.000.000  di
euro per l'anno 2030, 60.000.000 di euro per l'anno 2031 e 63.000.000
di euro annui a decorrere dall'anno  2032,  che  aumentano,  ai  fini
della compensazione degli effetti in termini di indebitamento  netto,
a 355.530.000 euro per l'anno 2023, 182.830.000 euro per l'anno 2024,
45 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni  di  euro  per  l'anno
2026, 51 milioni di euro per l'anno 2027,  55  milioni  di  euro  per
l'anno 2028, 58 milioni di euro per l'anno 2029, 62 milioni  di  euro
per l'anno 2030, 64 milioni di euro per l'anno 2031 e 67  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede: 
    a) quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022, mediante utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 37; 
    b)  quanto  a  35.580.000  euro   per   l'anno   2024,   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    c) quanto a 197.850.000 euro per l'anno 2022  e  88.650.000  euro
per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori  spese
derivanti dagli articoli 1 e 1-bis, commi 1 e 2; 
    d) quanto a 266.880.000 euro per l'anno  2023,  che  aumentano  a
328.700.000 euro in termini  di  fabbisogno  e  indebitamento  netto,
mediante corrispondente utilizzo  delle  maggiori  entrate  derivanti
dagli articoli 1, 1-bis, commi 1 e 2, e 11; 
    e) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera
dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 aprile 2022  con  le
risoluzioni di approvazione della relazione presentata al  Parlamento
ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. 
  2-bis. L'allegato 1  alla  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  e'
sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto. 
  3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1-quater  del
          decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.137,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18   dicembre   2020,   n.176
          (Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  tutela  della
          salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia  e
          sicurezza,   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19): 
                «Art. 1-quater (Fondo perequativo). - 1.  Per  l'anno
          2021 e' istituito un Fondo nello stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze con  una  dotazione
          di 5.300 milioni di euro per l'anno  2021,  alimentato  con
          quota parte delle maggiori entrate fiscali  e  contributive
          di cui agli articoli 13-quater, 13-quinquies, 13-septies  e
          13-novies   del   presente   decreto,   finalizzato    alla
          perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse  ai
          sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  del
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  5  giugno  2020,  n.  40,  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  17  luglio  2020,  n.  77,  del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.  126,  del
          decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, nonche' del presente
          decreto, per i soggetti che con  i  medesimi  provvedimenti
          siano  stati   destinatari   di   sospensioni   fiscali   e
          contributive e che registrino una significativa perdita  di
          fatturato. Per tali soggetti puo' essere previsto l'esonero
          totale o parziale dalla ripresa dei  versamenti  fiscali  e
          contributivi  sulla  base  dei  parametri  individuati  con
          decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei   ministri,
          adottato, previa deliberazione del Consiglio dei  ministri,
          su proposta del Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          del Ministro dello sviluppo economico, acquisito il  parere
          delle competenti Commissioni parlamentari da rendere  entro
          sette giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto
          puo' essere adottato.  Ai  relativi  oneri,  pari  a  5.300
          milioni di euro per  l'anno  2021,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 34.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   10,   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 recante
          disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica: 
                «Art.  10  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni,  sono  apportate   le   seguenti   ulteriori
          modifiche: 
                  a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
          «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
          e: «terza rata», sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
          seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»; 
                  b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole:  «30
          giugno  2005»,  inserite  dopo  le  parole:  «deve   essere
          integrata entro il», sono sostituite  dalle  seguenti:  «31
          ottobre 2005»; 
                  c) al comma 37  dell'articolo  32  le  parole:  «30
          giugno 2005» sono sostituite dalle  seguenti:  «31  ottobre
          2005». 
                2. La proroga al 31 maggio 2005 ed  al  30  settembre
          2005   dei   termini   stabiliti   per    il    versamento,
          rispettivamente,  della  seconda   e   della   terza   rata
          dell'anticipazione   degli   oneri   concessori   opera   a
          condizione che le regioni, prima della data di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  non  abbiano  dettato  una
          diversa disciplina. 
                3.   Il   comma   2-quater   dell'articolo   5    del
          decreto-legge 12  luglio  2004,  n.  168,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2004,  n.  191,  e
          successive modificazioni, e' abrogato. 
                4.  Alle  minori  entrate  derivanti  dal  comma   1,
          valutate per l'anno 2004 in 2.215,5  milioni  di  euro,  si
          provvede con quota parte delle maggiori  entrate  derivanti
          dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto. 
                5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6, della  legge  24
          dicembre   2012,   n.   243,   recante   disposizioni   per
          l'attuazione del principio  del  pareggio  di  bilancio  ai
          sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione: 
                «Art.   6   (Eventi   eccezionali    e    scostamenti
          dall'obiettivo programmatico strutturale). - 1. Fatto salvo
          quanto previsto dall'articolo 8, scostamenti temporanei del
          saldo   strutturale   dall'obiettivo   programmatico   sono
          consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali. 
                2.  Ai  fini  della  presente   legge,   per   eventi
          eccezionali, da individuare in coerenza  con  l'ordinamento
          dell'Unione europea, si intendono: 
                  a) periodi di grave recessione  economica  relativi
          anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea; 
                  b) eventi straordinari, al di fuori  del  controllo
          dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonche'
          le gravi calamita' naturali,  con  rilevanti  ripercussioni
          sulla situazione finanziaria generale del Paese. 
                3. Il Governo, qualora, al fine di  fronteggiare  gli
          eventi  di  cui  al   comma   2,   ritenga   indispensabile
          discostarsi temporaneamente  dall'obiettivo  programmatico,
          sentita la Commissione europea, presenta alle  Camere,  per
          le conseguenti deliberazioni  parlamentari,  una  relazione
          con cui aggiorna gli  obiettivi  programmatici  di  finanza
          pubblica, nonche' una specifica richiesta di autorizzazione
          che indichi  la  misura  e  la  durata  dello  scostamento,
          stabilisca le finalita' alle  quali  destinare  le  risorse
          disponibili in conseguenza  dello  stesso  e  definisca  il
          piano   di   rientro   verso   l'obiettivo   programmatico,
          commisurandone la durata alla gravita' degli eventi di  cui
          al comma 2. Il piano di  rientro  e'  attuato  a  decorrere
          dall'esercizio  successivo  a  quelli  per   i   quali   e'
          autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui  al  comma
          2, tenendo conto dell'andamento  del  ciclo  economico.  La
          deliberazione con la quale  ciascuna  Camera  autorizza  lo
          scostamento e approva il piano di  rientro  e'  adottata  a
          maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. 
                4. Le risorse eventualmente reperite sul  mercato  ai
          sensi del comma 3 possono essere utilizzate  esclusivamente
          per  le  finalita'  indicate  nella  richiesta  di  cui  al
          medesimo comma. 
                5. Il piano di rientro puo' essere aggiornato con  le
          modalita' di cui al comma 3  al  verificarsi  di  ulteriori
          eventi   eccezionali   ovvero   qualora,    in    relazione
          all'andamento  del  ciclo  economico,  il  Governo  intenda
          apportarvi modifiche. 
                6. Le procedure  di  cui  al  comma  3  si  applicano
          altresi'   qualora    il    Governo    intenda    ricorrere
          all'indebitamento per realizzare operazioni  relative  alle
          partite finanziarie al  fine  di  fronteggiare  gli  eventi
          straordinari di cui al comma 2, lettera b).».