Art. 54. 
                           Norme generali 
 
    1.  L'elezione  della/del  segretaria/o,   della   segreteria   e
della/del tesoriera/e, a  tutti  i  livelli,  e'  fatta  a  scrutinio
segreto. 
    2. In prima convocazione la votazione degli  organismi  esecutivi
e' valida se vi partecipa la maggioranza delle/degli aventi  diritto.
In seconda convocazione la votazione e' valida se vi partecipa almeno
un terzo delle/degli aventi diritto. 
    3. Il Comitato politico federale, il Comitato politico  regionale
e il Comitato politico nazionale, qualora  lo  ritengano  necessario,
procedono  alla  elezione  a   scrutinio   segreto   dei   rispettivi
presidenti. 
    4. Risulta eletta/o alle rispettive cariche la/il candidata/o che
riporti la maggioranza dei voti. 
    5. Le Segreterie di federazione, regionale  e  nazionale  vengono
elette a scrutinio segreto, su lista bloccata, a maggioranza dei voti
rispettivamente del Comitato politico di  federazione,  del  Comitato
politico regionale e del Comitato  politico  nazionale.  La  proposta
viene avanzata dalla/dal segretaria/o rispettivamente di federazione,
regionale o nazionale.