Art. 54. Norme generali 1. L'elezione della/del segretaria/o, della segreteria e della/del tesoriera/e, a tutti i livelli, e' fatta a scrutinio segreto. 2. In prima convocazione la votazione degli organismi esecutivi e' valida se vi partecipa la maggioranza delle/degli aventi diritto. In seconda convocazione la votazione e' valida se vi partecipa almeno un terzo delle/degli aventi diritto. 3. Il Comitato politico federale, il Comitato politico regionale e il Comitato politico nazionale, qualora lo ritengano necessario, procedono alla elezione a scrutinio segreto dei rispettivi presidenti. 4. Risulta eletta/o alle rispettive cariche la/il candidata/o che riporti la maggioranza dei voti. 5. Le Segreterie di federazione, regionale e nazionale vengono elette a scrutinio segreto, su lista bloccata, a maggioranza dei voti rispettivamente del Comitato politico di federazione, del Comitato politico regionale e del Comitato politico nazionale. La proposta viene avanzata dalla/dal segretaria/o rispettivamente di federazione, regionale o nazionale.