Art. 55. 
                          Le/I segretarie/i 
 
    1. La/Il segretaria/o, ad ogni livello, coordina  la  segreteria,
presiedendone i lavori, presiede l'organismo dirigente corrispondente
qualora non siano  state/i  elette/i  le/i  presidenti  del  Comitato
politico federale, regionale e nazionale,  rappresenta  politicamente
il partito. La/Il segretaria/o  nazionale  presiede  i  lavori  della
direzione nazionale, ha la rappresentanza politica  del  partito  sia
nei rapporti con altre organizzazioni  politiche  sia  nei  confronti
delle  strutture  territoriali;  detiene  inoltre  la  disponibilita'
dell'uso del simbolo nelle elezioni amministrative e regionali. 
    2. La funzione di segretaria/o nazionale non puo'  essere  svolta
oltre tre mandati congressuali interi consecutivi  e,  comunque,  per
non piu' di 10 anni consecutivi. 
    3. Tale norma si applica  anche  alle  funzioni  di  segretaria/o
regionale e di federazione, salvo  deroga  motivata  approvata  dalla
Direzione nazionale.