Art. 55. Le/I segretarie/i 1. La/Il segretaria/o, ad ogni livello, coordina la segreteria, presiedendone i lavori, presiede l'organismo dirigente corrispondente qualora non siano state/i elette/i le/i presidenti del Comitato politico federale, regionale e nazionale, rappresenta politicamente il partito. La/Il segretaria/o nazionale presiede i lavori della direzione nazionale, ha la rappresentanza politica del partito sia nei rapporti con altre organizzazioni politiche sia nei confronti delle strutture territoriali; detiene inoltre la disponibilita' dell'uso del simbolo nelle elezioni amministrative e regionali. 2. La funzione di segretaria/o nazionale non puo' essere svolta oltre tre mandati congressuali interi consecutivi e, comunque, per non piu' di 10 anni consecutivi. 3. Tale norma si applica anche alle funzioni di segretaria/o regionale e di federazione, salvo deroga motivata approvata dalla Direzione nazionale.