Art. 56. Le segreterie 1. La segreteria ad ogni livello ove sia prevista e' organo con funzioni esecutive. 2. A ciascun componente sono assegnati incarichi specifici sulla base di un piano di lavoro da comunicare al Comitato politico corrispondente. 3. La segreteria collegialmente decide in merito alle funzioni attribuite dal presente statuto alla/al segretaria/o in co-rappresentanza qualora non vi sia accordo tra gli stessi. 4. Alla Segreteria nazionale compete, anche, di convocare la Direzione nazionale, di definirne l'ordine del giorno e di istruirne i lavori.