Art. 56. 
                            Le segreterie 
 
    1. La segreteria ad ogni livello ove sia prevista e'  organo  con
funzioni esecutive. 
    2. A ciascun componente sono assegnati incarichi specifici  sulla
base di un  piano  di  lavoro  da  comunicare  al  Comitato  politico
corrispondente. 
    3. La segreteria collegialmente decide in  merito  alle  funzioni
attribuite   dal   presente   statuto   alla/al    segretaria/o    in
co-rappresentanza qualora non vi sia accordo tra gli stessi. 
    4. Alla Segreteria nazionale  compete,  anche,  di  convocare  la
Direzione nazionale, di definirne l'ordine del giorno e di  istruirne
i lavori.