Art. 36
Misure urgenti per la scuola
1. Al fine di proseguire le attivita' educative e didattiche in
sicurezza sino al termine dell'anno scolastico 2021/2022, al comma
326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 al primo
periodo le parole «, puo' essere prorogato fino al termine delle
lezioni dell'anno scolastico 2021/2022» sono sostituite con le
seguenti «e prorogati fino al 31 marzo 2022, puo' essere prorogato
fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, e
comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole
dell'infanzia statali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine e' prorogato fino e
non oltre il 30 giugno 2022» e al secondo periodo le parole «400
milioni» sono sostituite con le seguenti «570 milioni».
2. Al fine di contenere il rischio epidemiologico, il Fondo per
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico
2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106, e' incrementato nel limite di spesa di 30
milioni di euro nel 2022. Le risorse di cui al primo periodo:
a) possono essere destinate per l'acquisto di dispositivi di
protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti
nonche' di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in
relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
b) sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse
quelle della Regione Siciliana, in funzione del numero di allievi
frequentanti.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.