Art. 37
Contributo straordinario contro il caro bollette
1. Al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti
dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, e'
istituito, per l'anno 2022, un contributo a titolo di prelievo
solidaristico straordinario, determinato ai sensi del presente
articolo, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello
Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attivita' di produzione
di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attivita' di
produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei
soggetti rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas
naturale e dei soggetti che esercitano l'attivita' produzione,
distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo e'
dovuto, altresi', dai soggetti che, per la successiva rivendita,
importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas
metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello
Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il
contributo non e' dovuto dai soggetti che svolgono l'attivita' di
organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia
elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.
2. La base imponibile del contributo solidaristico straordinario e'
costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le
operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31
marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31
marzo 2021. Il contributo si applica nella misura del 10 per cento
nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro
5.000.000. Il contributo non e' dovuto se l'incremento e' inferiore
al 10 per cento.
3. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il
totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA, e il totale delle
operazioni passive, al netto dell'IVA, indicato nelle Comunicazioni
dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, presentate, ai sensi
dell'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
per i periodi indicati al comma 2.
4. I soggetti tenuti al pagamento del contributo ai sensi del comma
1, che partecipano a un gruppo IVA costituito ai sensi dell'articolo
70-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, per determinare i saldi di cui al comma 2 del presente
articolo, assumono i dati delle fatture emesse e ricevute dal Gruppo
IVA che riportano il codice fiscale dei suddetti soggetti, secondo
quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze 6 aprile 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2018
e, per le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo
IVA, i dati risultanti dalle scritture contabili tenute ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Il contributo e' liquidato e versato entro il 30 giugno 2022,
con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, sentita l'Autorita' di regolazione per l'energia, reti
e ambiente, sono definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le
modalita' di versamento del contributo. Con il medesimo provvedimento
possono essere individuati dati aggiuntivi da indicare nelle fatture
di cessione e di acquisto dei prodotti di cui al comma 1 e sono
definite le modalita' per lo scambio delle informazioni, anche in
forma massiva, con la Guardia di finanza.
6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione
del contributo, nonche' per il relativo contenzioso, si applicano le
disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto in quanto
compatibili.
7. Il contributo non e' deducibile ai fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
8. Al fine di evitare, a tutela del consumatore, indebite
ripercussioni sui prezzi al consumo dei prodotti energetici e
dell'energia elettrica, per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre
2022, i soggetti tenuti al pagamento del contributo di cui al comma 1
comunicano entro la fine di ciascun mese solare all'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato il prezzo medio di acquisto, di
produzione e di vendita dell'energia elettrica, del gas naturale e
del gas metano nonche' dei prodotti petroliferi, relativi al mese
precedente. L'Autorita' riscontra la sussistenza dei presupposti per
l'adozione dei provvedimenti di sua competenza sulla base dei dati
ricevuti e di apposite verifiche, nell'ambito di un piano
straordinario di controlli sulla veridicita' delle comunicazioni di
cui al presente comma. Le modalita' per la trasmissione dei dati sono
stabilite dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
9. Ai fini dei riscontri e delle verifiche di cui al comma 8,
l'Autorita' si avvale, secondo modalita' da definirsi mediante
apposite intese, della collaborazione della Guardia di finanza, che
utilizza anche i dati di cui al comma 5 e agisce con i poteri a essa
attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e
delle imposte sui redditi.
10. Ai fini di cui al comma 9 e' autorizzata la spesa di euro 2
milioni per l'anno 2022 per la remunerazione delle maggiori
prestazioni di lavoro straordinario del personale della guardia di
finanza effettuate dal 1° aprile al 31 dicembre 2022. Ai relativi
oneri si provvede ai sensi dell'articolo 38.