Art. 37 
 
          Contributo straordinario contro il caro bollette 
 
  1. Al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli  effetti
dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del  settore  energetico,  e'
istituito, per l'anno  2022,  un  contributo  a  titolo  di  prelievo
solidaristico  straordinario,  determinato  ai  sensi  del   presente
articolo, a carico dei soggetti che esercitano nel  territorio  dello
Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attivita' di  produzione
di energia elettrica, dei  soggetti  che  esercitano  l'attivita'  di
produzione di gas  metano  o  di  estrazione  di  gas  naturale,  dei
soggetti rivenditori di energia elettrica di  gas  metano  e  di  gas
naturale  e  dei  soggetti  che  esercitano  l'attivita'  produzione,
distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il  contributo  e'
dovuto, altresi', dai soggetti  che,  per  la  successiva  rivendita,
importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale  o  gas
metano, prodotti petroliferi o che introducono nel  territorio  dello
Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione  europea.  Il
contributo non e' dovuto dai soggetti  che  svolgono  l'attivita'  di
organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio  dell'energia
elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti. 
  2. La base imponibile del contributo solidaristico straordinario e'
costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni  attive  e  le
operazioni passive, riferito al periodo dal 1°  ottobre  2021  al  31
marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020  al  31
marzo 2021. Il contributo si applica nella misura del  10  per  cento
nei  casi  in  cui  il  suddetto  incremento  sia  superiore  a  euro
5.000.000. Il contributo non e' dovuto se l'incremento  e'  inferiore
al 10 per cento. 
  3. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2,  si  assume  il
totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA, e il totale  delle
operazioni passive, al netto dell'IVA, indicato  nelle  Comunicazioni
dei dati delle liquidazioni  periodiche  IVA,  presentate,  ai  sensi
dell'articolo  21-bis  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
per i periodi indicati al comma 2. 
  4. I soggetti tenuti al pagamento del contributo ai sensi del comma
1, che partecipano a un gruppo IVA costituito ai sensi  dell'articolo
70-quater del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633, per determinare i saldi di cui al comma 2 del  presente
articolo, assumono i dati delle fatture emesse e ricevute dal  Gruppo
IVA che riportano il codice fiscale dei  suddetti  soggetti,  secondo
quanto  previsto   dall'articolo   3   del   decreto   del   Ministro
dell'Economia  e  delle  Finanze  6  aprile  2018,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2018
e, per le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo
IVA, i dati risultanti dalle scritture contabili tenute ai sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
  5. Il contributo e' liquidato e versato entro il  30  giugno  2022,
con le modalita' di cui all'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241. Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate, sentita l'Autorita' di regolazione per l'energia, reti
e ambiente, sono definiti gli adempimenti, anche dichiarativi,  e  le
modalita' di versamento del contributo. Con il medesimo provvedimento
possono essere individuati dati aggiuntivi da indicare nelle  fatture
di cessione e di acquisto dei prodotti di  cui  al  comma  1  e  sono
definite le modalita' per lo scambio  delle  informazioni,  anche  in
forma massiva, con la Guardia di finanza. 
  6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni  e  della  riscossione
del contributo, nonche' per il relativo contenzioso, si applicano  le
disposizioni in materia di imposta  sul  valore  aggiunto  in  quanto
compatibili. 
  7. Il contributo non  e'  deducibile  ai  fini  delle  imposte  sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 
  8.  Al  fine  di  evitare,  a  tutela  del  consumatore,   indebite
ripercussioni  sui  prezzi  al  consumo  dei  prodotti  energetici  e
dell'energia elettrica, per il periodo dal 1° aprile al  31  dicembre
2022, i soggetti tenuti al pagamento del contributo di cui al comma 1
comunicano entro la fine di ciascun mese solare all'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato  il  prezzo  medio  di  acquisto,  di
produzione e di vendita dell'energia elettrica, del  gas  naturale  e
del gas metano nonche' dei prodotti  petroliferi,  relativi  al  mese
precedente. L'Autorita' riscontra la sussistenza dei presupposti  per
l'adozione dei provvedimenti di sua competenza sulla  base  dei  dati
ricevuti  e  di  apposite  verifiche,   nell'ambito   di   un   piano
straordinario di controlli sulla veridicita' delle  comunicazioni  di
cui al presente comma. Le modalita' per la trasmissione dei dati sono
stabilite dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. 
  9. Ai fini dei riscontri e delle  verifiche  di  cui  al  comma  8,
l'Autorita'  si  avvale,  secondo  modalita'  da  definirsi  mediante
apposite intese, della collaborazione della Guardia di  finanza,  che
utilizza anche i dati di cui al comma 5 e agisce con i poteri a  essa
attribuiti per l'accertamento  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e
delle imposte sui redditi. 
  10. Ai fini di cui al comma 9 e' autorizzata la  spesa  di  euro  2
milioni  per  l'anno  2022  per  la  remunerazione   delle   maggiori
prestazioni di lavoro straordinario del personale  della  guardia  di
finanza effettuate dal 1° aprile al 31  dicembre  2022.  Ai  relativi
oneri si provvede ai sensi dell'articolo 38.