Art. 38 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.  Per  le  finalita'  del  presente  decreto  il  fondo  di   cui
all'articolo 1-quater del decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.  176
e' incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e 81 milioni di
euro per l'anno 2023. 
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13,
15, 17, 18, 23, 31, 33, 36, 37 e dal comma 1  del  presente  articolo
determinati in 3.977.525.207 euro per l'anno  2022,  81.900.000  euro
per l'anno 2023 e 35.580.000 euro per l'anno 2024, si provvede: 
    a) quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022, mediante utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 37; 
    b) quanto a 35.580.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    c) quanto a 81.900.000 euro per  l'anno  2023  mediante  utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1 e 11. 
  3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.