Art. 38
Disposizioni finanziarie
1. Per le finalita' del presente decreto il fondo di cui
all'articolo 1-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
e' incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e 81 milioni di
euro per l'anno 2023.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13,
15, 17, 18, 23, 31, 33, 36, 37 e dal comma 1 del presente articolo
determinati in 3.977.525.207 euro per l'anno 2022, 81.900.000 euro
per l'anno 2023 e 35.580.000 euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022, mediante utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 37;
b) quanto a 35.580.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 81.900.000 euro per l'anno 2023 mediante utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1 e 11.
3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.