Art. 25 Disposizioni finali e di coordinamento 1. Resta ferma la possibilita' per gli statuti di prevedere requisiti e criteri nonche' limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti piu' restrittivi rispetto a quelli previsti dal presente decreto. 2. Restano ferme le altre disposizioni di legge e la relativa disciplina secondaria in materia di requisiti degli esponenti e dei titolari delle funzioni fondamentali nonche' di composizione degli organi, ivi incluse le disposizioni relative alle societa' quotate e al divieto di cariche tra intermediari concorrenti di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 3. Ai fini della valutazione della correttezza di cui all'articolo 5, le sanzioni amministrative irrogate agli esponenti o al personale ai sensi delle disposizioni del Titolo VIII del testo unico bancario o della Parte V del testo unico della finanza vigenti prima della data di entrata in vigore delle modifiche recate dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, nonche' quelle irrogate agli esponenti o al personale ai sensi di altre disposizioni che consentono di applicare esclusivamente a tali soggetti sanzioni amministrative per le violazioni commesse dalla societa' o dall'ente di appartenenza nelle materie di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), sono prese in considerazione solo se le sanzioni relative a condotte tenute nel periodo rilevante indicato all'articolo 5, comma 2, lettera f), complessivamente considerate, sono almeno pari al massimo edittale della sanzione per la quale e' previsto il massimale piu' elevato.
Note all'art. 25: - Per il testo dell'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, , si veda nelle note all'articolo 14. - Il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2015, n. 134), concerne «Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».