Art. 25 
 
               Disposizioni finali e di coordinamento 
 
  1. Resta  ferma  la  possibilita'  per  gli  statuti  di  prevedere
requisiti e criteri nonche' limiti al cumulo  degli  incarichi  degli
esponenti piu' restrittivi rispetto a quelli  previsti  dal  presente
decreto. 
  2. Restano ferme le altre  disposizioni  di  legge  e  la  relativa
disciplina secondaria in materia di requisiti degli esponenti  e  dei
titolari delle funzioni fondamentali nonche'  di  composizione  degli
organi, ivi incluse le disposizioni relative alle societa' quotate  e
al  divieto  di  cariche  tra   intermediari   concorrenti   di   cui
all'articolo  36  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  3. Ai fini della valutazione della correttezza di cui  all'articolo
5, le sanzioni amministrative irrogate agli esponenti o al  personale
ai sensi delle disposizioni del Titolo VIII del testo unico  bancario
o della Parte V del testo unico della  finanza  vigenti  prima  della
data  di  entrata  in  vigore  delle  modifiche  recate  dal  decreto
legislativo 12 maggio 2015,  n.  72,  nonche'  quelle  irrogate  agli
esponenti  o  al  personale  ai  sensi  di  altre  disposizioni   che
consentono di  applicare  esclusivamente  a  tali  soggetti  sanzioni
amministrative per le violazioni commesse dalla societa' o  dall'ente
di appartenenza nelle materie di cui all'articolo 4, comma 2, lettera
d), sono prese in considerazione  solo  se  le  sanzioni  relative  a
condotte tenute nel periodo rilevante indicato all'articolo 5,  comma
2, lettera f), complessivamente  considerate,  sono  almeno  pari  al
massimo edittale della sanzione per la quale e' previsto il massimale
piu' elevato. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Per il testo dell'articolo  36  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  ,  si  veda  nelle  note
          all'articolo 14. 
              -  Il  decreto  legislativo  12  maggio  2015,  n.   72
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2015, n.
          134), concerne «Attuazione della direttiva 2013/36/UE,  che
          modifica la direttiva  2002/87/CE  e  abroga  le  direttive
          2006/48/CE e  2006/49/CE,  per  quanto  concerne  l'accesso
          all'attivita'  degli  enti   creditizi   e   la   vigilanza
          prudenziale  sugli  enti  creditizi  e  sulle  imprese   di
          investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre
          1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
          58.».