Art. 26 Norme transitorie ed entrata in vigore 1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 84, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle nomine successive alla data della sua entrata in vigore, fissata per il 1° novembre 2022. E' considerato nuova nomina il primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto di esponenti in carica a tale data. 2. Per i titolari delle funzioni fondamentali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, le valutazioni di cui all'articolo 23 vengono effettuate entro sei mesi una volta decorso il termine di due anni da quella data. 3. Per gli esponenti che sono stati nominati in sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile prima della data di entrata in vigore del presente decreto, l'eventuale conferma da parte dell'assemblea successiva a questa data equivale a nuova nomina. 4. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano in caso di subentro come sindaco effettivo, ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile, del sindaco supplente nominato prima della data di entrata in vigore del presente decreto. E' considerata nuova nomina il primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del presente decreto del sindaco effettivo subentrato nei termini di cui al precedente periodo. 5. Nelle imprese diverse dalle imprese di maggiore dimensione e complessita' operativa per il primo rinnovo avvenuto tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la scadenza del primo anno successivo a tale data: i) in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera f), possono assumere la carica di amministratore indipendente coloro che hanno rivestito la carica di amministratore indipendente per non piu' di dodici anni negli ultimi quindici presso l'impresa; ii) l'articolo 12, comma 1, lettera g), non si applica. 6. Per le imprese diverse dalle imprese di maggiori dimensioni e complessita' operativa, l'adeguamento alla quota di genere di cui all'articolo 10, comma 3, e' assicurato nella misura di almeno il 20% dei componenti dell'organo non oltre il primo rinnovo integrale dell'organo, effettuato dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, e comunque entro la scadenza del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente decreto; per i rinnovi successivi, e comunque non oltre la scadenza del sesto anno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, anche a queste imprese si applica la quota del 33 per cento. 7. Il presente decreto entra in vigore il 1° novembre 2022.
Note all'art. 26: - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 84: «Art. 4. (Disposizioni transitorie e finali). - (Omissis). 2. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, si applicano alle nomine successive alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 76 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto.». - Per l'articolo 2386 del codice civile, , si veda nelle la nota all'articolo 26. - L'articolo 2401 del codice civile e' il seguente: «Art. 2401 (Sostituzione). - In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di eta', nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza e' assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco piu' anziano. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea perche' provveda all'integrazione del collegio medesimo.»