Art. 26 
 
               Norme transitorie ed entrata in vigore 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del  decreto  legislativo  14
luglio 2020, n. 84, le disposizioni di cui  al  presente  decreto  si
applicano alle nomine successive  alla  data  della  sua  entrata  in
vigore, fissata per il 1° novembre 2022. E' considerato nuova  nomina
il primo rinnovo successivo  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto di esponenti in carica a tale data. 
  2. Per i titolari delle funzioni fondamentali in carica  alla  data
di entrata in vigore del presente  decreto,  le  valutazioni  di  cui
all'articolo 23 vengono effettuate entro sei mesi una  volta  decorso
il termine di due anni da quella data. 
  3. Per gli esponenti che sono stati  nominati  in  sostituzione  ai
sensi dell'articolo 2386  del  codice  civile  prima  della  data  di
entrata in vigore del presente decreto, l'eventuale conferma da parte
dell'assemblea successiva a questa data equivale a nuova nomina. 
  4. Le disposizioni di cui al presente decreto non si  applicano  in
caso di subentro come sindaco effettivo, ai sensi dell'articolo  2401
del codice civile, del sindaco supplente nominato prima della data di
entrata in vigore del presente decreto. E' considerata  nuova  nomina
il primo  rinnovo  successivo  all'entrata  in  vigore  del  presente
decreto del sindaco  effettivo  subentrato  nei  termini  di  cui  al
precedente periodo. 
  5. Nelle imprese diverse dalle imprese  di  maggiore  dimensione  e
complessita' operativa per il primo rinnovo avvenuto tra la  data  di
entrata in vigore del presente decreto e la scadenza del  primo  anno
successivo a tale data: i) in deroga a quanto previsto  dall'articolo
12, comma 1, lettera f), possono assumere la carica di amministratore
indipendente coloro che hanno rivestito la carica  di  amministratore
indipendente per non piu' di dodici anni negli ultimi quindici presso
l'impresa; ii) l'articolo 12, comma 1, lettera g), non si applica. 
  6. Per le imprese diverse dalle imprese di  maggiori  dimensioni  e
complessita' operativa, l'adeguamento alla quota  di  genere  di  cui
all'articolo 10, comma 3, e' assicurato nella misura di almeno il 20%
dei componenti dell'organo  non  oltre  il  primo  rinnovo  integrale
dell'organo, effettuato dopo sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto,  e  comunque  entro  la  scadenza  del  terzo  anno
successivo all'entrata in vigore del presente decreto; per i  rinnovi
successivi,  e  comunque  non  oltre  la  scadenza  del  sesto   anno
successivo all'entrata in vigore del presente decreto, anche a queste
imprese si applica la quota del 33 per cento. 
  7. Il presente decreto entra in vigore il 1° novembre 2022. 
 
          Note all'art. 26: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  2,  del
          decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 84: 
                «Art.  4.  (Disposizioni  transitorie  e  finali).  -
          (Omissis). 
                2. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, si
          applicano alle nomine successive alla data  di  entrata  in
          vigore  del  regolamento  previsto  dall'articolo  76   del
          decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.   209,   come
          modificato dal presente decreto.». 
              - Per l'articolo 2386 del  codice  civile,  ,  si  veda
          nelle la nota all'articolo 26. 
              - L'articolo 2401 del codice civile e' il seguente: 
                «Art. 2401 (Sostituzione). - In  caso  di  morte,  di
          rinunzia  o  di  decadenza  di  un  sindaco,  subentrano  i
          supplenti in ordine di  eta',  nel  rispetto  dell'articolo
          2397, secondo comma. I nuovi sindaci restano in carica fino
          alla prossima assemblea,  la  quale  deve  provvedere  alla
          nomina dei sindaci  effettivi  e  supplenti  necessari  per
          l'integrazione del  collegio,  nel  rispetto  dell'articolo
          2397, secondo comma. I nuovi nominati scadono  insieme  con
          quelli in carica. 
                In caso di sostituzione del presidente, la presidenza
          e' assunta fino alla prossima assemblea  dal  sindaco  piu'
          anziano. 
                Se  con  i  sindaci  supplenti  non  si  completa  il
          collegio  sindacale,  deve  essere  convocata   l'assemblea
          perche' provveda all'integrazione del collegio medesimo.»