Art. 30 Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 43, primo comma, la lettera c) e' soppressa; b) l'articolo 49 e' sostituito dal seguente: «Art. 49 (Costituzione e giurisdizione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie). - In ogni sede di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello e' costituito un tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, il quale si articola in una sezione distrettuale e in una o piu' sezioni circondariali. La sezione distrettuale ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello o di sezione di corte di appello e ha giurisdizione su tutto il territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello, nei limiti di competenza determinati dalla legge. La sezione circondariale e' costituita in ogni sede di tribunale ordinario del distretto di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello in cui ha sede il tribunale e ha giurisdizione su tutto il territorio del circondario.»; c) l'articolo 50 e' sostituito dal seguente: «Art. 50 (Composizione dell'ufficio del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie). - Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e' diretto dal presidente e ad esso sono addetti piu' giudici, dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite al tribunale. Nei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie ai quali sono addetti piu' di dieci giudici possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci. I giudici addetti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie esercitano le relative funzioni in via esclusiva e ad essi non si applica il limite di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Essi possono svolgere funzioni presso la sezione distrettuale e presso una o piu' sezioni circondariali del medesimo tribunale, anche per singoli procedimenti, secondo criteri determinati dalle tabelle previste dall'articolo 7-bis. Quando il magistrato e' tabellarmente assegnato a piu' sezioni, le sue sedi di servizio corrispondono a quelle di svolgimento delle funzioni. Nella formazione delle tabelle a ciascuna sezione sono destinati giudici nel numero richiesto dalle esigenze di servizio. Al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono inoltre addetti giudici onorari esperti.»; d) dopo l'articolo 50 sono inseriti i seguenti: «Art. 50.1 (Funzioni e attribuzioni del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie). - Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legge: a) esercita la giurisdizione in primo e in secondo grado, in materia civile nei procedimenti aventi ad oggetto lo stato e la capacita' delle persone, la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori; b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale e nella materia della sorveglianza; c) esercita le funzioni di giudice tutelare; d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite. Non rientrano nella competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie i procedimenti aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale. Art. 50.2 (Attribuzioni del presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie). - Il presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie dirige l'ufficio e lo rappresenta ed esercita le funzioni previste dall'articolo 47 sentiti i presidenti delle sezioni circondariali. Art. 50.3 (Attribuzioni del presidente della sezione distrettuale e delle sezioni circondariali). - La sezione distrettuale e' diretta dal presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Le sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nelle quali sono istituiti posti di presidente di sezione sono dirette da un presidente di sezione. Con le tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis, al presidente di sezione e' attribuito l'incarico di dirigere una o piu' sezioni circondariali. Nelle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie in cui non sono istituiti posti di presidente di sezione, dell'organizzazione del lavoro e' incaricato il magistrato designato nelle tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis. Le tabelle indicano specificamente gli incarichi di coordinamento conferiti, consistenti nella direzione delle sezioni circondariali, nel coordinamento di uno o piu' settori dei servizi o di gestione del personale, in ogni altra attivita' collaborativa in tutti i settori nei quali essa e' ritenuta opportuna. Il presidente di sezione esercita, con riguardo alle sezioni da lui dirette, le funzioni di cui all'articolo 47-quater e in particolare cura e da' impulso allo scambio di informazioni sui procedimenti e sulle esperienze giurisdizionali all'interno della sezione e tra le sezioni, anche mediante l'uso degli strumenti telematici. I presidenti delle sezioni circondariali collaborano con il presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nell'attivita' di direzione dell'ufficio. Art. 50.4 (Composizione dell'organo giudicante). - La sezione circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie giudica in composizione monocratica. La sezione distrettuale giudica, in materia civile, in composizione collegiale con il numero di tre componenti. Nei procedimenti previsti dai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia penale e nelle altre materie attribuite alla sua competenza, la sezione distrettuale giudica in composizione collegiale con collegio composto da due magistrati e due giudici onorari esperti. Art. 50.5 (Ripartizione degli affari tra la sezione distrettuale e le sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie). - Presso la sezione circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono trattati i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, quinto comma, 251, 317-bis, secondo comma, 330, 332, 333, 334, 335, 371, secondo comma, e 403 del codice civile, dai titoli I e I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, e dall'articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' tutti i procedimenti civili riguardanti lo stato e la capacita' delle persone, la famiglia, l'unione civile, le convivenze e i minori, unitamente alle domande di risarcimento del danno connesse per l'oggetto o per il titolo, e i procedimenti di competenza del giudice tutelare. Presso la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono trattati, nella materia civile, i procedimenti di primo grado attribuiti alla competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie diversi da quelli indicati al primo comma, nonche' i giudizi di reclamo e di impugnazione avverso i provvedimenti pronunciati dalla sezione circondariale. Sono inoltre trattati presso la sezione distrettuale tutti i procedimenti attribuiti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nella materia penale e nelle altre materie previste dalla legge. La ripartizione degli affari tra la sezione distrettuale e la sezione circondariale o tra diverse sezioni circondariali dello stesso tribunale non da' luogo a questioni di competenza.»; e) all'articolo 50-bis: 1) al primo comma, le parole «In ogni tribunale per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «In ogni sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie»; 2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Nell'udienza preliminare e nel giudizio abbreviato richiesto dall'imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie giudica composta da un magistrato e da due giudici onorari esperti della stessa sezione.»; f) all'articolo 51: 1) al primo comma, le parole «al tribunale per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie»; 2) il secondo comma e' abrogato; 3) alla rubrica, le parole «per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «per le persone, per i minorenni e per le famiglie»; g) all'articolo 54, al terzo comma, le parole «per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «per le persone, per i minorenni e per le famiglie»; h) all'articolo 58: 1) al primo comma, primo periodo, le parole «del tribunale per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «pronunciati in primo grado dalla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla presidenza e alla composizione della sezione sono destinati, consentendolo le esigenze di servizio, magistrati che gia' esercitano o hanno esercitato funzioni nelle materie ad essa attribuite.»; 2) al secondo comma, dopo le parole «La sezione giudica con l'intervento di due» sono inserite le seguenti: «consiglieri onorari»; 3) il terzo comma e' abrogato; 4) al quarto comma, le parole «corte di appello per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie»; 5) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sezione per le persone, per i minorenni e per le famiglie»; i) all'articolo 70, al primo comma, primo periodo, le parole «presso i tribunali per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «presso i tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie»; l) dopo l'articolo 70-bis, e' inserito il seguente: «Art. 70-ter (Ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie). - Presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e' istituito un ufficio autonomo del pubblico ministero, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello. Al procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie spetta di promuovere ed esercitare l'azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni 18 nel territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello in cui e' istituito il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, e percio' a lui sono trasmessi tutti i rapporti, i referti, le denunce, le querele, le istanze e le richieste concernenti reati commessi dai minori degli anni 18. Allo stesso procuratore della Repubblica sono attribuiti, nelle materie di competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, tutti i poteri che le leggi conferiscono al pubblico ministero presso il tribunale.».
Note all'art. 30: - Si riporta il testo degli articoli 43, 50-bis, 51, 54, 58, 70 del citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dal presente decreto: "Art. 43. (Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario). Il tribunale ordinario: a) esercita la giurisdizione in primo grado e in appello, contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace, in materia civile; b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale; c) Soppressa; d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite." "Art. 50-bis. (Giudice per le indagini preliminari). - 1. In ogni sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie uno o piu' magistrati sono incaricati, come giudici singoli, dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari. L'organizzazione del lavoro dei predetti giudici e' attribuita al piu' anziano. 2. Nell'udienza preliminare e nel giudizio abbreviato richiesto dall'imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie giudica composta da un magistrato e da due giudici onorari esperti della stessa sezione." "Art. 51. (Giudice di sorveglianza presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie). - Le funzioni di giudice di sorveglianza sono esercitate dal giudice addetto alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie." "Art. 54. (Costituzione delle sezioni nelle corti di appello). - Nella formazione delle tabelle ai sensi dell'art. 7-bis sono designati i presidenti e i consiglieri che fanno parte di ciascuna sezione e i supplenti. Si osserva per le corti di appello il disposto dell'art. 46, in quanto applicabile. Sono altresi' designate le sezioni in funzione di corte di assise, la sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, la sezione per le persone, per i minorenni e per le famiglie ed eventualmente quella che funziona da tribunale regionale delle acque pubbliche." "Art. 58. (Sezione per le persone, per i minorenni e per le famiglie). - Una sezione della corte giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti pronunciati in primo grado dalla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Ad essa sono altresi' demandate le altre funzioni della corte di appello previste dal codice di procedura penale, nei procedimenti a carico di imputati minorenni. Alla presidenza e alla composizione della sezione sono destinati, consentendolo le esigenze di servizio, magistrati che gia' esercitano o hanno esercitato funzioni nelle materie ad essa attribuite. La sezione giudica con l'intervento di due consiglieri onorari esperti, un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dalla legge, i quali si aggiungono ai tre magistrati della sezione. Le funzioni di consigliere delegato per la sorveglianza sono, per i minorenni, esercitate da uno dei magistrati della sezione di corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie." "Art. 70. (Costituzione del pubblico ministero). - 1. Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale presso la corte di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari. Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti addetti all'ufficio. Negli uffici delle procure della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto puo' essere comunque istituito un posto di procuratore aggiunto per specifiche ragioni riguardanti lo svolgimento dei compiti della direzione distrettuale antimafia. 2. Presso le sezioni distaccate di corte di appello le funzioni del procuratore generale sono esercitate dall'avvocato generale, a norma dell'art. 59. 3. I titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l'ufficio cui sono preposti, ne organizzano l'attivita' ed esercitano personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi, quando non designino altri magistrati addetti all'ufficio. Possono essere designati piu' magistrati in considerazione del numero degli imputati o della complessita' delle indagini o del dibattimento. 4. Nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e puo' essere sostituito solo nei casi previsti dal codice di procedura penale. Il titolare dell'ufficio trasmette al Consiglio superiore della magistratura copia del provvedimento motivato con cui ha disposto la sostituzione del magistrato. 5. Ogni magistrato addetto ad una procura della Repubblica, che, fuori dell'esercizio delle sue funzioni, viene comunque a conoscenza di fatti che possono determinare l'inizio dell'azione penale o di indagini preliminari, puo' segnalarli per iscritto al titolare dell'ufficio. Questi, quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione e non intende procedere personalmente, provvede a designare per la trattazione uno o piu' magistrati dell'ufficio. 6. Quando il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati. 6-bis. Entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di avocazione, il procuratore della Repubblica interessato puo' proporre reclamo al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Questi, se accoglie il reclamo, revoca il decreto di avocazione, disponendo la restituzione degli atti.".