Art. 30 
 
          Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 
 
  1. Al regio decreto 30 gennaio  1941,  n.  12,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 43, primo comma, la lettera c) e' soppressa; 
    b) l'articolo 49 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 49 (Costituzione e giurisdizione  del  tribunale  per  le
persone, per i minorenni e per le famiglie). - In ogni sede di  corte
di appello o di sezione distaccata di corte di appello e'  costituito
un tribunale per le persone, per i minorenni e per  le  famiglie,  il
quale si articola in una sezione distrettuale e in una o piu' sezioni
circondariali. 
  La sezione distrettuale ha sede nel capoluogo di distretto di corte
di appello o di sezione di corte di appello  e  ha  giurisdizione  su
tutto il territorio della corte di appello o della sezione  di  corte
di appello, nei limiti di competenza determinati dalla legge. 
  La sezione circondariale e' costituita in ogni  sede  di  tribunale
ordinario del distretto di corte di appello o di  sezione  distaccata
di corte di appello in cui ha sede il tribunale e ha giurisdizione su
tutto il territorio del circondario.»; 
    c) l'articolo 50 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  50  (Composizione  dell'ufficio  del  tribunale  per  le
persone, per i minorenni e per le famiglie). - Il  tribunale  per  le
persone, per i minorenni e per le famiglie e' diretto dal  presidente
e ad esso sono addetti piu' giudici, dotati di specifiche  competenze
nelle materie attribuite al tribunale. 
  Nei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie  ai
quali sono addetti piu' di dieci  giudici  possono  essere  istituiti
posti di presidente di sezione, in  numero  non  superiore  a  quello
determinato dalla proporzione di uno a dieci. 
  I giudici addetti al tribunale per le persone, per  i  minorenni  e
per le famiglie esercitano le relative funzioni in via esclusiva e ad
essi non si applica il limite di permanenza nell'incarico  presso  lo
stesso ufficio previsto dall'articolo 19 del  decreto  legislativo  5
aprile 2006, n. 160. Essi possono svolgere funzioni presso la sezione
distrettuale e presso una o piu' sezioni circondariali  del  medesimo
tribunale,  anche   per   singoli   procedimenti,   secondo   criteri
determinati dalle tabelle previste  dall'articolo  7-bis.  Quando  il
magistrato e' tabellarmente assegnato a piu' sezioni, le sue sedi  di
servizio corrispondono a quelle di svolgimento delle funzioni. 
  Nella formazione delle tabelle a ciascuna  sezione  sono  destinati
giudici nel numero richiesto dalle esigenze di servizio. 
  Al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono
inoltre addetti giudici onorari esperti.»; 
    d) dopo l'articolo 50 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 50.1  (Funzioni  e  attribuzioni  del  tribunale  per  le
persone, per i minorenni e per le famiglie). - Il  tribunale  per  le
persone, per  i  minorenni  e  per  le  famiglie,  nell'ambito  delle
competenze ad esso attribuite dalla legge: 
        a) esercita la giurisdizione in primo e in secondo grado,  in
materia civile nei procedimenti aventi  ad  oggetto  lo  stato  e  la
capacita' delle persone, la famiglia, l'unione civile, le convivenze,
i minori; 
        b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale
e nella materia della sorveglianza; 
        c) esercita le funzioni di giudice tutelare; 
        d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre  funzioni
ad esso deferite. 
  Non rientrano nella competenza del tribunale per le persone, per  i
minorenni e per le famiglie  i  procedimenti  aventi  ad  oggetto  la
cittadinanza, l'immigrazione e  il  riconoscimento  della  protezione
internazionale. 
      Art. 50.2 (Attribuzioni del presidente  del  tribunale  per  le
persone, per i minorenni e per le  famiglie).  -  Il  presidente  del
tribunale per le persone, per i minorenni e per  le  famiglie  dirige
l'ufficio  e  lo  rappresenta  ed  esercita  le   funzioni   previste
dall'articolo 47 sentiti i presidenti delle sezioni circondariali. 
      Art.  50.3   (Attribuzioni   del   presidente   della   sezione
distrettuale  e  delle   sezioni   circondariali).   -   La   sezione
distrettuale e' diretta dal presidente del tribunale per le  persone,
per i minorenni e per le famiglie. 
  Le sezioni circondariali  del  tribunale  per  le  persone,  per  i
minorenni e per le famiglie  nelle  quali  sono  istituiti  posti  di
presidente di sezione sono dirette da un presidente di  sezione.  Con
le tabelle formate ai sensi dell'articolo  7-bis,  al  presidente  di
sezione e' attribuito l'incarico  di  dirigere  una  o  piu'  sezioni
circondariali. 
  Nelle sezioni circondariali del tribunale per  le  persone,  per  i
minorenni e per le famiglie  in  cui  non  sono  istituiti  posti  di
presidente di sezione, dell'organizzazione del lavoro  e'  incaricato
il magistrato designato nelle tabelle formate ai sensi  dell'articolo
7-bis.  Le  tabelle  indicano   specificamente   gli   incarichi   di
coordinamento conferiti, consistenti nella  direzione  delle  sezioni
circondariali, nel coordinamento di uno o piu' settori dei servizi  o
di gestione del personale, in ogni altra attivita'  collaborativa  in
tutti i settori nei quali essa e' ritenuta opportuna. 
  Il presidente di sezione esercita, con riguardo alle sezioni da lui
dirette, le funzioni di cui all'articolo 47-quater e  in  particolare
cura e da' impulso allo scambio di informazioni  sui  procedimenti  e
sulle esperienze giurisdizionali all'interno della sezione e  tra  le
sezioni, anche mediante l'uso degli strumenti telematici. 
  I  presidenti  delle  sezioni  circondariali  collaborano  con   il
presidente del tribunale per le persone, per i  minorenni  e  per  le
famiglie nell'attivita' di direzione dell'ufficio. 
      Art. 50.4 (Composizione dell'organo giudicante). -  La  sezione
circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per  le
famiglie giudica in composizione monocratica. 
  La sezione distrettuale giudica, in materia civile, in composizione
collegiale con il numero di tre componenti. Nei procedimenti previsti
dai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia
penale e nelle altre  materie  attribuite  alla  sua  competenza,  la
sezione distrettuale giudica in composizione collegiale con  collegio
composto da due magistrati e due giudici onorari esperti. 
      Art.  50.5  (Ripartizione   degli   affari   tra   la   sezione
distrettuale e le sezioni circondariali del tribunale per le persone,
per i minorenni e per le famiglie). - Presso la sezione circondariale
del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie  sono
trattati i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90,  250,  quinto
comma, 251, 317-bis, secondo comma, 330, 332,  333,  334,  335,  371,
secondo comma, e 403 del codice civile, dai titoli I  e  I-bis  della
legge  4  maggio  1983,  n.  184,  e  dall'articolo  31  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  nonche'  tutti  i  procedimenti
civili  riguardanti  lo  stato  e  la  capacita'  delle  persone,  la
famiglia, l'unione civile, le convivenze e i minori, unitamente  alle
domande di risarcimento del danno connesse per  l'oggetto  o  per  il
titolo, e i procedimenti di competenza del giudice tutelare. 
  Presso la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per  i
minorenni e per le famiglie sono trattati, nella  materia  civile,  i
procedimenti di primo grado attribuiti alla competenza del  tribunale
per le persone, per i minorenni e per le famiglie diversi  da  quelli
indicati  al  primo  comma,  nonche'  i  giudizi  di  reclamo  e   di
impugnazione  avverso  i  provvedimenti  pronunciati  dalla   sezione
circondariale. Sono inoltre trattati presso la  sezione  distrettuale
tutti i procedimenti attribuiti al tribunale per le  persone,  per  i
minorenni e per le  famiglie  nella  materia  penale  e  nelle  altre
materie previste dalla legge. 
  La ripartizione degli affari  tra  la  sezione  distrettuale  e  la
sezione circondariale  o  tra  diverse  sezioni  circondariali  dello
stesso tribunale non da' luogo a questioni di competenza.»; 
    e) all'articolo 50-bis: 
      1)  al  primo  comma,  le  parole  «In  ogni  tribunale  per  i
minorenni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «In   ogni   sezione
distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e  per  le
famiglie»; 
      2) il secondo comma e' sostituito dal  seguente:  «Nell'udienza
preliminare e nel  giudizio  abbreviato  richiesto  dall'imputato  in
seguito a un decreto di giudizio immediato, la  sezione  distrettuale
del tribunale per le persone, per  i  minorenni  e  per  le  famiglie
giudica composta da un magistrato e da due  giudici  onorari  esperti
della stessa sezione.»; 
    f) all'articolo 51: 
      1) al primo comma, le parole «al  tribunale  per  i  minorenni»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «alla  sezione  distrettuale  del
tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie»; 
      2) il secondo comma e' abrogato; 
      3) alla rubrica, le parole «per i  minorenni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per le persone, per i minorenni e per le famiglie»; 
    g) all'articolo 54, al terzo comma, le parole «per  i  minorenni»
sono sostituite dalle seguenti: «per le persone, per  i  minorenni  e
per le famiglie»; 
    h) all'articolo 58: 
      1) al primo comma, primo periodo, le parole «del tribunale  per
i minorenni» sono sostituite dalle seguenti:  «pronunciati  in  primo
grado dalla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per  i
minorenni e per le famiglie» ed e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Alla presidenza e  alla  composizione  della  sezione  sono
destinati, consentendolo le esigenze di servizio, magistrati che gia'
esercitano  o  hanno  esercitato  funzioni  nelle  materie  ad   essa
attribuite.»; 
      2) al secondo comma, dopo le parole  «La  sezione  giudica  con
l'intervento  di  due»  sono  inserite  le   seguenti:   «consiglieri
onorari»; 
      3) il terzo comma e' abrogato; 
      4)  al  quarto  comma,  le  parole  «corte  di  appello  per  i
minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «corte di appello  per  le
persone, per i minorenni e per le famiglie»; 
      5) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Sezione  per  le
persone, per i minorenni e per le famiglie»; 
    i) all'articolo 70, al primo  comma,  primo  periodo,  le  parole
«presso i tribunali per i minorenni» sono sostituite dalle  seguenti:
«presso i tribunali  per  le  persone,  per  i  minorenni  e  per  le
famiglie»; 
    l) dopo l'articolo 70-bis, e' inserito il seguente: 
      «Art.  70-ter  (Ufficio  del  pubblico  ministero   presso   il
tribunale per le persone, per i  minorenni  e  per  le  famiglie).  -
Presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
e' istituito un ufficio autonomo del pubblico ministero, che ha  sede
nel capoluogo  del  distretto  di  corte  di  appello  o  di  sezione
distaccata di corte di appello. 
  Al procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone,
per i minorenni e per le famiglie spetta di promuovere ed  esercitare
l'azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli  anni  18
nel territorio della corte di appello o della  sezione  di  corte  di
appello in cui e' istituito  il  tribunale  per  le  persone,  per  i
minorenni e per le famiglie, e percio' a lui sono trasmessi  tutti  i
rapporti, i  referti,  le  denunce,  le  querele,  le  istanze  e  le
richieste concernenti reati commessi dai minori degli anni 18. 
  Allo stesso procuratore della  Repubblica  sono  attribuiti,  nelle
materie di competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e
per le famiglie, tutti i poteri che le leggi conferiscono al pubblico
ministero presso il tribunale.». 
 
          Note all'art. 30: 
              - Si riporta il testo degli articoli  43,  50-bis,  51,
          54, 58, 70 del citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
          come modificato dal presente decreto: 
                "Art. 43. (Funzioni  ed  attribuzioni  del  tribunale
          ordinario). 
              Il tribunale ordinario: 
                a) esercita la giurisdizione  in  primo  grado  e  in
          appello, contro le  sentenze  pronunciate  dal  giudice  di
          pace, in materia civile; 
                b)  esercita  la  giurisdizione  in  primo  grado  in
          materia penale; 
                c) Soppressa; 
                d) esercita nei modi stabiliti dalla legge  le  altre
          funzioni ad esso deferite." 
                "Art. 50-bis. (Giudice per le indagini  preliminari).
          - 1. In ogni sezione  distrettuale  del  tribunale  per  le
          persone, per i minorenni e  per  le  famiglie  uno  o  piu'
          magistrati  sono  incaricati,  come  giudici  singoli,  dei
          provvedimenti previsti dal codice di procedura  penale  per
          la fase delle indagini  preliminari.  L'organizzazione  del
          lavoro dei predetti giudici e' attribuita al piu' anziano. 
              2. Nell'udienza preliminare e nel  giudizio  abbreviato
          richiesto dall'imputato in seguito a un decreto di giudizio
          immediato, la sezione distrettuale  del  tribunale  per  le
          persone, per i minorenni e per le famiglie giudica composta
          da un magistrato e da due  giudici  onorari  esperti  della
          stessa sezione." 
                "Art.  51.  (Giudice  di   sorveglianza   presso   il
          tribunale  per  le  persone,  per  i  minorenni  e  per  le
          famiglie). - Le funzioni di giudice  di  sorveglianza  sono
          esercitate dal giudice addetto  alla  sezione  distrettuale
          del tribunale per le persone, per  i  minorenni  e  per  le
          famiglie." 
              "Art. 54. (Costituzione delle sezioni  nelle  corti  di
          appello).  -  Nella  formazione  delle  tabelle  ai   sensi
          dell'art. 7-bis sono designati i presidenti e i consiglieri
          che fanno parte di ciascuna sezione e i supplenti. 
              Si  osserva  per  le  corti  di  appello  il   disposto
          dell'art. 46, in quanto applicabile. 
              Sono altresi' designate le sezioni in funzione di corte
          di  assise,  la  sezione  incaricata  esclusivamente  della
          trattazione delle controversie in materia di  lavoro  e  di
          previdenza e assistenza obbligatorie,  la  sezione  per  le
          persone, per i minorenni e per le famiglie ed eventualmente
          quella che funziona  da  tribunale  regionale  delle  acque
          pubbliche." 
              "Art. 58. (Sezione per le persone, per  i  minorenni  e
          per le famiglie). - Una sezione della corte  giudica  sulle
          impugnazioni dei provvedimenti pronunciati in  primo  grado
          dalla sezione distrettuale del tribunale  per  le  persone,
          per i minorenni e per le famiglie. Ad  essa  sono  altresi'
          demandate le altre funzioni della corte di appello previste
          dal codice di procedura penale, nei procedimenti  a  carico
          di imputati minorenni. Alla presidenza e alla  composizione
          della sezione sono destinati, consentendolo le esigenze  di
          servizio, magistrati che gia' esercitano o hanno esercitato
          funzioni nelle materie ad essa attribuite. 
              La sezione giudica con l'intervento di due  consiglieri
          onorari esperti, un uomo ed una donna, aventi  i  requisiti
          prescritti dalla  legge,  i  quali  si  aggiungono  ai  tre
          magistrati della sezione. 
              Le funzioni di consigliere delegato per la sorveglianza
          sono, per i minorenni, esercitate  da  uno  dei  magistrati
          della sezione di corte di appello per  le  persone,  per  i
          minorenni e per le famiglie." 
              "Art. 70. (Costituzione del pubblico ministero).  -  1.
          Le funzioni del  pubblico  ministero  sono  esercitate  dal
          procuratore generale presso la  corte  di  cassazione,  dai
          procuratori generali della Repubblica presso  le  corti  di
          appello,  dai  procuratori  della   Repubblica   presso   i
          tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie
          e dai  procuratori  della  Repubblica  presso  i  tribunali
          ordinari.  Negli  uffici  delle  procure  della  Repubblica
          presso i tribunali ordinari possono essere istituiti  posti
          di procuratore aggiunto in numero non  superiore  a  quello
          risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per
          ogni dieci  sostituti  addetti  all'ufficio.  Negli  uffici
          delle procure della  Repubblica  presso  il  tribunale  del
          capoluogo del distretto puo' essere comunque  istituito  un
          posto  di  procuratore  aggiunto  per  specifiche   ragioni
          riguardanti lo  svolgimento  dei  compiti  della  direzione
          distrettuale antimafia. 
              2. Presso le sezioni distaccate di corte di appello  le
          funzioni   del   procuratore   generale   sono   esercitate
          dall'avvocato generale, a norma dell'art. 59. 
              3. I  titolari  degli  uffici  del  pubblico  ministero
          dirigono  l'ufficio  cui  sono  preposti,  ne   organizzano
          l'attivita'  ed  esercitano   personalmente   le   funzioni
          attribuite al pubblico ministero dal  codice  di  procedura
          penale e dalle altre  leggi,  quando  non  designino  altri
          magistrati addetti all'ufficio.  Possono  essere  designati
          piu' magistrati in considerazione del numero degli imputati
          o della complessita' delle indagini o del dibattimento. 
              4.  Nel  corso  delle  udienze  penali,  il  magistrato
          designato svolge le funzioni  del  pubblico  ministero  con
          piena autonomia e puo'  essere  sostituito  solo  nei  casi
          previsti  dal  codice  di  procedura  penale.  Il  titolare
          dell'ufficio  trasmette  al   Consiglio   superiore   della
          magistratura copia del provvedimento motivato  con  cui  ha
          disposto la sostituzione del magistrato. 
              5.  Ogni  magistrato  addetto  ad  una  procura   della
          Repubblica, che, fuori dell'esercizio delle  sue  funzioni,
          viene  comunque  a  conoscenza   di   fatti   che   possono
          determinare  l'inizio  dell'azione  penale  o  di  indagini
          preliminari,  puo'  segnalarli  per  iscritto  al  titolare
          dell'ufficio. Questi, quando non sussistono  i  presupposti
          per la richiesta di archiviazione e non  intende  procedere
          personalmente, provvede a designare per la trattazione  uno
          o piu' magistrati dell'ufficio. 
              6.  Quando  il  procuratore   nazionale   antimafia   e
          antiterrorismo o il procuratore generale presso la corte di
          appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei
          casi previsti dalla legge,  trasmette  copia  del  relativo
          decreto motivato al Consiglio superiore della  magistratura
          e ai procuratori della Repubblica interessati. 
                6-bis.  Entro  dieci  giorni  dalla   ricezione   del
          provvedimento   di   avocazione,   il   procuratore   della
          Repubblica interessato puo' proporre reclamo al procuratore
          generale presso la Corte di cassazione. Questi, se accoglie
          il reclamo, revoca il decreto di avocazione, disponendo  la
          restituzione degli atti.".